Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5354 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4428-2018 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE MULTY SERVICES, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati LAURI CARMINE, LAURI BIAGIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FASOLINO CONSOLATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5830/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

La Cooperativa Sociale Multy Services impugnava dinanzi alla CTP di Salerno l’avviso di pagamento TARES e COSAP prot. n. (OMISSIS) del 4/10/2013, anno d’imposta 2013, notificato il 7/10/2013, con cui il Comune di Sarno le aveva richiesto il pagamento di Euro 509,15 per COSAP ed Euro 36.421,50 per TARES.

Tra i motivi di impugnazione dell’atto impositivo vi era, tra gli altri, l’incerta o mancata indicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei tributi, stante l’omessa indicazione della tariffa applicata, del periodo di riferimento e del metodo di calcolo. La CTP declinava la giurisdizione con riferimento alla COSAP, rigettando nel resto il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Proposto appello sulla base di tre motivi, la CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, lo rigettava, compensando le spese.

Avverso la sentenza d’appello n. 5830/2017 la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Resiste il Comune di Sarno con controricorso.

All’udienza del 22 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

I.Con un unico motivo, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Omessa pronuncia in relazione al terzo motivo d’appello con il quale si denunciava la nullità dell’avviso di pagamento TARES per incertezza e mancata indicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei tributì’, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deducendo che la Commissione regionale non si sarebbe pronunciata sul terzo motivo di appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado, relativo all’omessa pronuncia sulla denunciata nullità dell’avviso di accertamento TARES per incerta e mancata indicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei tributi.

Deve preliminarmente darsi atto che nella presente sede si discute solo della TARES, visto che, come ha precisato la stessa società odierna ricorrente, quest’ultima ha prestato espressa acquiescenza al capo della sentenza di primo grado con cui era stata declinata la giurisdizione in relazione ai motivi di impugnazione aventi ad oggetto l’importo preteso dal Comune a titolo di COSAP.

1.1 Nel merito, il ricorso è infondato.

Le denunciata insufficienza della motivazione dell’avviso bonario di pagamento della TARES, infatti, trova una risposta nell’ambito della sentenza di appello, la quale ha ritenuto che “l’avviso bonario si presenta come esaustivo nei suoi elementi impositivi. Invero nel corpo dell’atto si evince chiaramente quale sia stato il parametro identificativo della pretesa (tariffa determinata secondo il regolamento comunale richiamato nella delibera di Giunta Municipale)”.

Orbene, i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente, a giustificazione della quantificazione dell’importo di cui all’avviso di pagamento impugnato, il richiamo dei parametri indicati nella delibera di Giunta Municipale relativa alle tariffe della TARES e ai criteri di applicazione dell’imposta.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia non sussiste, visto che i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nell’avviso di pagamento impugnato. La società ricorrente, allora, si sarebbe dovuta dolere del fatto che i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente la motivazione posta a corredo dell’avviso di pagamento impugnato, e lo avrebbe dovuto fare censurando la sentenza di appello deducendo la violazione o la falsa applicazione delle norme di legge che impongono la motivazione dell’atto amministrativo e, più specificamente, dell’atto impositivo tributario, ed allegando l’avviso impugnato.

1.2 Ma vi è di più.

Per giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 22470/2019), in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2, l’atto impositivo doveva indicare soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non era necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo nè, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.

Lo stesso principio giurisprudenziale deve affermarsi anche in relazione alla TARES.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rimborsare al Comune resistente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro tremila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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