Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5354 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5354 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.8061-2017 proposto da:
MANGIACAVALLI ALESSANDRA ADELAIDE, elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE n.2, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati MASSIMO NICOLINI, CRISTINA CANTU’;

– ricorrente contro
RONCALLI FRATELLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA in
dell’Amministratore e dei

persona

soci, nonché RONCALLI MONICA, RONCALLI,

ALBERTO, RONCALLI SILVIO, elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIANFRANCO BARELLI;

– resistenti-

Data pubblicazione: 07/03/2018

nonchè contro
PASTA EUGENIO MARIA CESARE;
– intimato per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di COMO,
depositata il 24/02/2017;

20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIER”;
lette le conclusioni scritte del pubblico rninistero,in persona del Sostituto Procuratore
Generale T. BASILE , che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio
Premesso :

Con atto di citazione notificato il 27.1.2016 Roncalli F.11i soc. semplice
agricola nonchè Monica Roncalli, Alberto e Silvio Roncalli, quali affittuari
del fondo di proprietà di Eugenio Pasta, chiedevano al Tribunale di Como
di accertare e dichiarare la simulazione dei contratti stipulati dal Pasta
con Alessandra Adelaide Mangiacavalli diretti a trasmettere a
quest’ultima la proprietà sul predetto fondo in pregiudizio del diritto di
prelazione degli affittuari, richiedendo altresì di accertare il valido
esercizio del diritto di riscatto sul detto fondo

Si è costituita in giudizio la Magiacavalli eccependo la incompetenza del
giudice adito a favore della sezione specializzata agraria, contestando la
pretesa, instando per l’accertamento negativo della esistenza di un
contratto di affitto agrario e proponendo domanda riconvenzionale
condizionata di garanzia per evizione ex artt. 1479 e 1483 c.c. nei
confronti di Eugenio Pasta, che provvedeva a chiamare in causa

Costituitosi in giudizio anche il terzo chiamato, alla udienza 26.10.2016,
il Giudice assegnava alle parti i termini per memorie e deduzioni
istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed alla successiva udienza
15.2.2017, il Giudice istruttore si riservaiia,di decidere con separata
ordinanza sulle questioni pregiudiziali e sulle istanze istruttorie
2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

k„

Con ordinanza depositata in data 22.2.2017 il Giudice, qualificata la
domanda come azione di simulazione ed esercizio del diritto di riscatto,
riteneva la competenza del Tribunale ordinario e provvedeva ad
ammettere le prove, rinviando per l’espletamento della istruttoria alla
udienza 11.4.2017

Avverso la ordinanza di rigetto della eccezione di incompetenza

di competenza ex art. 42 c.p.c. insistendo per la competenza della
Sezione agraria in quanto oggetto della controversia era l’accertamento
con efficacia di giudicato della esistenza od inesistenza di un contratto di
affitto agrario

I Rocalli e la società semplice agricola hanno resistito depositando
memoria ex art. 47 u.c. c.p.c.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto
del ricorso

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 ter
c.p.c.
OSSERVA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve ritenersi ormai stabilizzato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in
composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di
istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva
sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la
separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere
che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il
giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto (cfr.

Corte cass.

Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 25883 del 21/12/2010).

3

funzionale la Magacavalli ha proposto istanza per regolamento necessario

Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per
effetto della I. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione sulla competenza presuppone
sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275
cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del
giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni (cfr. Corte
Ne segue che ove

nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo esterni
espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli
adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla propria competenza e dia
provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di
decisione sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.,
sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve
ritenersi inammissibile; diversamente, nel caso in cui il Giudice, pur non
avendo rispettato le predette formalità, si sia ritenuto incompetente, adottando
una decisione idonea a definire in rito il giudizio, si configura in tal caso una
decisione che è impugnabile con detto regolamento (cfr. Corte cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
16051 del 26/06/2013; id.

6 – 3,

Sez.

Ordinanza n.

24509 del

30/10/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2376 del 04/02/2014; id. Sez.
U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
21561 del 22/10/2015; id.

6 – 2,

Sez.

Ordinanza n.

20608 del

12/10/2016; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017).
Nella specie il Giudice monocratico ha emesso la ordinanza riservata,
affermando la propria competenza, senza aver previamente invitato le parti a
precisare le conclusioni sulla questione rimettendo la causa in decisione, come
è dato agevolmente riscontrare dalla lettura del verbale di udienza 26.10.2016
in cui venivano assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e dalla
successiva udienza 15.2.2017 in cui il Giudice si riservava di provvedere.
Ne segue che al provvedimento indicato non può riconoscersi natura di
decisione sulla competenza ed il ricorso ex art. 42 c.p.c. proposto da
Alessandra Adelaide Mangiacavalli deve essere dichiarato inammissibile,
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cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4986 del 28/02/2011).

dovendo il giudizio proseguire avanti il Giudice del Tribunale Ordinario di Como
nei termini di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente,

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma, 20/07/2017

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delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per

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