Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5354 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. un., 07/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato MASTRANGELI PAOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati BERNARDINI LEONARDO, PATRIZIA

MUSSONI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FORLI’, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAMBELLI

MASSIMO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DIRETTORE GENERALE AUSL FORLI’;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3740/2007 del TRIBUNALE di FORLI’;

udito l’avvocato Pierluigi LUCATTONI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con la relazione depositata in data 17.12.2010 il consigliere designato ex art. 380 bis c.p.c. riferiva e proponeva quanto segue:

“premesso che la resistente AUSL,dopo aver revocato,con provvedimento avverso il quale l’interessata ha proposto tempestivo ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, la concessione alla M. di locali ubicati all’interno di una struttura ospedaliera, per l’esercizio di attività di bar – ristoro, ha successivamente intrapreso, innanzi al locale tribunale un giudizio civile,per sentir condannare la suddetta al rilascio degli immobili, sul presupposto dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio in forza del provvedimento anzidetto; che nel corso di quest’ultimo giudizio la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione, spettando questa in via esclusiva al G.A ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 5, come novellato dalla L. n. 205 del 2000, attesa la natura di concessione amministrativa del rapporto in contestazione, tesi che propone nel regolamento in oggetto;

considerato: che, per costante giurisprudenza in termini di queste Sezioni Unite, i rapporti in questione, avendo ad oggetto un’attività che deve svolgersi all’interno di locali destinati a pubblico servizio e, pertanto, rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente proprietario, hanno natura concessola e come tali sono devoluti, in caso di controversia, alla cognizione del giudice amministrativo (in tal senso SU. 1.7.09 n. 15381, conf in precedenza, 17295/03, 327/99, 7131/98, 3075/94); che l’obiezione della resistente amministrazione, secondo cui il rapporto concessorio sarebbe venuto meno per effetto della disposta revoca, la cui esecutività abiliterebbe la deducente ad adire il G.O. per il recupero del bene,or mai detenuto senza titolo, non è convincente, considerato che la contestata legittimità del provvedimento di autotutela è tuttora sub iudice nelle competente sede giurisdizionale amministrativa, sicchè non conferente appare il richiamo a quella giurisprudenza regolatrice, secondo cui nei casi di avvenuta cessazione o risoluzione della concessione l’azione di recupero del bene va proposta in sede giurisdizionale ordinaria, attenendo la relativa casistica ad ipotesi nelle quali la concessione, scaduta o definitivamente risolta, costituiva un antecedente di fatto ormai esaurito, “e ciò non anticipatamente in forza di un provvedimento autoritativo di decadenza o risoluzione in danno,di cui fosse in contestazione la legittimità” (v. SU. 17937/08, citata in controricorso);

ritenuta per quanto sopra la manifesta fondatezza del ricorso, il relatore propone dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo”.

Le parti,a seguito della ricevuta comunicazione della suesposta relazione, hanno depositato rispettive memorie illustrative e ribadito,nel corso dell’udienza camerale di queste sezioni unite,le opposte posizioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni contenute nella riportata relazione preliminare, alla quale rinvia, osservando in particolare che la tesi sostenuta dalla resistente AUSL, segnatamente ribadita nella memoria illustrativa, secondo cui il rapporto concessorio costituirebbe un mero antecedente di fatto, ormai esaurito a seguito dell’intervenuta revoca, tuttora esecutiva (per mancata prestazione da parte del resistente della cauzione impostagli dal giudice amministrativo nell’antecedente giudizio impugnatorio), non costituisce argomento idoneo ad infirmare le ragioni della riportata proposta.

Come è stato, al riguardo, evidenziato dal relatore,queste sezioni unite, nell’affermare il principio secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui il rapporto concessorio sia fesse esaurito,hanno espressamente escluso la confgurabilità di situazioni del genere allorquando la legittimità dell’anticipato “provvedimento autoritativo di decadenza o risoluzione in danno” sia stato oggetto di contestazione (v. n. 17938/08).

Tale è il caso di specie, in cui, ancor prima di essere convenuta in sede giurisdizionale ordinaria per la restituzione dell’immobile, la titolare della revocata concessione aveva adito il giudice amministrativo al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del relativo provvedimento e sospenderne l’esecutività.

La circostanza che tale esecutorietà sia tuttora in corso,per non avere la ricorrente assolto all’onere di prestazione della cauzione imposta nell’ordinanza sospensiva, non sposta i termini della questione, considerato che l’impugnato atto amministrativo, pur conservando la sua attitudine ad essere eseguito in via di autotutela da parte della P.A., non aveva comunque determinato,in punto di diritto, la caducazione del rapporto concessorio, facendolo degradare a mero “antecedente di fatto ormai esaurito”, sì da giustificare un’ordinaria azione civile per rilascio di bene detenuto sine titulo, occorrendo pur sempre, a tal fine, la pronunzia di una sentenza che accertasse definitivamente la legittimità, dal privato contestata nell’adire il T.A.R., del provvedimento de quo.

Va, pertanto e conclusivamente,dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendosi le parti innanzi al T.A.R. competente.

Sussistono tuttavia giusti motivi,tenuto conto delle particolarità della vicenda e dello spunto offerto dalla parte privata,con la mancata prestazione della cauzione,alla proposizione dell’azione civile recuperatoria, per la compensazione totale ex art. 92 c.p.c. delle spese processuali finora sostenute dalle parti,sia nella sede di meritoria nella presente.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione,a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti innanzi al T.A.R. competente. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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