Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5353 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 18/02/2022), n.5353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3839-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimata –

avverso il decreto RG 2236/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositato

il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– Che, con decreto del 17 luglio 2019, il Tribunale di Latina, in esito all’accertamento tecnico preventivo che Tomassina Cavola aveva promosso nei confronti dell’INPS ai fini del riconoscimento dell’invalidità in percentuale utile al conseguimento della prestazione (assegno di inabilità) erogata dall’Istituto nonché dell’esenzione dal pagamento del ticket da erogarsi dalla ASL, omologava l’accertamento positivo, con decorrenza dalla data della domanda, del solo requisito sanitario utile per l’esenzione dal pagamento del ticket, condannando l’INPS al pagamento delle spese della procedura;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale le intimate Tomassina Cavola e la ASL di Latina non hanno svolto alcuna attività difensiva;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dal Tribunale in ordine alle spese di lite, assumendo doversi qualificare l’Istituto stesso parte totalmente vittoriosa, non dando l’esito dell’ATP in punto invalidità titolo all’istante a beneficiare di alcuna prestazione a carico dell’INPS;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, conv. con modif. in L. n. 248 del 2005, del D.L. n. 502 del 1992, art. 3, del D.M. Ministero della Sanità 1 febbraio 1991, art. 6, ripropone la censura relativa alla statuizione sulle spese di lite resa dalla Corte territoriale sotto il diverso profilo della mancata attribuzione del relativo onere a carico del titolare passivo della pretesa, nella specie la ASL di Latina, competente ad erogare la prestazione relativa all’esenzione dal pagamento del ticket per il cui conseguimento era stato attivato l’ATP;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, sottendono la questione relativa all’individuazione, con riguardo ai procedimenti proposti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., in cui siano richiesti prestazioni plurime la cui erogazione compete ad enti diversi, del soggetto processuale legittimato passivo rispetto alla condanna al pagamento delle spese processuali, questione la cui definizione questa sezione, con una precedente ordinanza, la n. 18154/2021, le cui argomentazioni sono da intendersi qui ribadite, ha ritenuto prestarsi a diverse possibili opzioni ed in quanto tale non priva di rilevanza nomofilattica, così da renderne opportuna la trattazione nella sezione ordinaria.

PQM

La Corte, ritenuta l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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