Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5353 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5353 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 07/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso 19619-2016 proposto da:
ZIARELLI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CIRCOVALLAZIONE APPIA 113, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIETTA DI COLA, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA AGOSTINA ALLA;

– ricorrente –

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contro
RICCI LEANDRO E OLIVIER S.r.l. (già RICCI OLIVIER() E
LEANDRO snc.) di Ricci Leandro – C.F. e P.I. 00135960599, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FERRARI GIUSEPPE 35, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA CARMELA DONATACCIO, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato FABIO CIRILLI;

– controricorrente –

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nonché contro
LAURETTI ALDO;

intimato

avverso la sentenza n. 454/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO.

Ric. 2016 n. 19619 sez. M3 – ud. 08-06-2017
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ROMA, depositata il 22/01/2016;

Rilevato che
con atto di citazione del 18 novembre 2003, la società Ricci Oliviero e Leandro
SNC evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di
Terracina, Aldo Lauretti e Anna Ziarelli per sentir dichiarare la simulazione assoluta e
conseguente nullità, ed in via subordinata l’inefficacia quale conseguenza dell’azione
revocatoria, della cessione da parte di Lauretti della proprietà della metà di un

fabbricato in favore della Ziarelli in data 17 luglio 2001. Il trasferimento veniva
effettuato in esecuzione della convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di
separazione consensuale, ma al fine di impedire la soddisfazione del credito vantato
dalla società nei confronti del Lauretti sulla base di un decreto ingiuntivo del 15 marzo
2001 per l’importo di lire 108.927.020, oggetto di separato giudizio. Il Tribunale, nella
contumacia del Lauretti, dichiarava la simulazione assoluta, la nullità e l’inefficacia del
trasferimento immobiliare, con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle
spese di lite;
avverso tale decisione Anna Ziarelli proponeva impugnazione davanti alla Corte
d’Appello di Roma. La società in nome collettivo si costituiva chiedendo il rigetto
dell’impugnazione ed insistendo, in via subordinata, per la dichiarazione di inefficacia
ai sensi dell’articolo 2901 c.c. Con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2016 la Corte
d’Appello di Roma rigettava il gravarne con condanna dell’appellante al pagamento
delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Anna Ziarelli sulla base di
due motivi. Resiste in giudizio la società Ricci Leandro e Oliver snc, già Ricci Oliviero e
Leandro con controricorso.
Considerato che
Preliminarmente, deve darsi atto che, essendo stato il ricorso deciso, non è
possibile tener conto dell’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia
del contendere depositata in cancelleria nelle more del giudizio;
con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
2901 c.c. e degli articoli 158 c.c. e 711 c.p.c. per avere la Corte d’Appello
erroneamente fondato la simulazione del trasferimento sulla base di una prova
indiretta e indiziaria, mentre per l’accoglimento dell’azione revocatoria sarebbe stato
necessario dimostrare i presupposti previsti dall’articolo 2901 c.c. In particolare, la
conoscenza da parte della ricorrente della situazione debitoria del marito e che il
trasferimento era finalizzato a pregiudicare le ragioni dei creditori. Al contrario la
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ricorrente non era a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria perché le parti avevano
dispensato il notaio dal compiere la visura. In secondo luogo, l’atto di trasferimento
derivava da una convenzione patrimoniale tra i coniugi per cui doveva ritenersi a titolo
gratuito e, pertanto, escluso dall’azione revocatoria;
con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 115 e 132, n. 4 c.p.c , nonché omessa motivazione, per avere la Corte
territoriale mancato di valutare che la ricorrente aveva presentato ricorso per

per violenze subite dal coniuge. Trattandosi di casalinga priva di reddito e di coppia
con figli, la convenzione patrimoniale doveva ritenersi coerente con tali presupposti.
Sotto altro profilo la Corte d’Appello non avrebbe individuato gli elementi posti a base
del proprio convincimento riguardo all’azione revocatoria;
il ricorso è inammissibile poiché difetta del tutto dell’esposizione sommaria dei
fatti di causa, delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle
ragioni di diritto poste a base delle sentenze di merito, omettendo del tutto il
riferimento al processo di primo e secondo grado, ad accezione del dispositivo delle
decisioni (Cass. 27.4.2015 n. 8483; Sez. 1 – , Sentenza n. 24291 del 29/11/2016, Rv.
642801 – 01);
i due motivi sono, altresì, inammissibili per difetto di autosufficienza, evocando
una serie di emergenze probatorie senza allegare, trascrivere e comunque fornire
l’indicazione specifica degli atti richiamati. Ciò è tanto più rilevante nel caso di specie
in cui la Corte territoriale ha condiviso interamente la valutazione del giudice di primo
grado in ordine all’individuazione degli indizi della simulazione assoluta. In questo
caso, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura
identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal
giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è
necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di
secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Sez. U – , Sentenza n.
7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01);
infine, i motivi sono del tutto assertivi e, pertanto, generici poiché la ricorrente
non formula alcuna reale censura, riferendosi (peraltro erroneamente) all’azione
revocatoria e non a quella di simulazione, sostenendo che l’atto oggetto di valutazione
sarebbe a titolo gratuito, con ciò rendendo ancora più onerosa la propria posizione;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale rilievo rende
inutile il rinnovo della notifica nei confronti di Aldo Lauretti, rispetto al quale non è in
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separazione nell’anno 2000 e che, precedentemente, aveva presentato una denuncia

atti la prova dell’effettiva notificazione del ricorso; le spese del presente giudizio di
cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;
il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata dopo l’entrata in
vigore della riforma processuale introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Al
presente giudizio è di conseguenza applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, il quale introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ed applicabile ai giudizi di cassazione avverso
sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.

pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controparte.
L’art. 385 c.p.c., comma 4, infatti, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69,
art. 46: tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, di quest’ultima legge,
le disposizioni ivi contenute che modificano il codice di procedura civile “si applicano ai
giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, con la precisazione che per
“giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore” della legge n. 69 del 2009, debbono
intendersi quelli iniziati in primo grado dopo il suddetto momento. Ai fini della
condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c. ovvero ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
l’infondatezza “in iure” delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto
contrastanti con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così
valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della
Suprema Corte. L’ipotesi ricorrente nel caso di specie di proposizione di un ricorso
privo dei requisiti di cui all’art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c., così prospettando motivi
inammissibili per consolidato orientamento pluridecennale, e comunque anche per la
modalità di redazione dell’atto costituisce per giurisprudenza di questa Corte indice di
colpa grave (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016 (Rv. 638887);
la ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento di una somma,
equitativamente determinata, in favore delle controricorrenti. Nel caso di specie, tale

citato – consente la condanna del ricorrente che abbia agito con colpa grave al

somma può identificarsi col dispendio di tempo ed energie necessariamente impiegati
per i colloqui col difensore e l’approntamento della difesa. Tale pregiudizio, considerati
la durata del processo e l’oggetto di esso, può equitativamente liquidarsi ex art. 1226
c.c., in Euro 1.000 attuali.
infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:
“quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa / y
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impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto
nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
in favore della controricorrente, liquidandole in C 2.800,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed

interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di
Cassazione in data 8 giugno 2017

agli accessori di legge e alla somma di euro 1.000 ai sensi dell’art. 385 c.p.c, oltre

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