Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5353 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2016, dep.02/03/2017),  n. 5353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9774-2014 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., – Società incorporante la

ASPRA FINANCE S.P.A., in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo

studio dell’avvocato FABIO VERONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA VENA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del curatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato TIZIANA PALLADINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO DAVI’ giusta procura notarile del

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 28/01/2014 e depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

rilevato che con sentenza numero 26 del 2014 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. avverso la sentenza n. 277 del 2008 con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’opposizione proposta dall’istituto di credito avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

che, avverso tale pronuncia, UNICREDIT CREDIT MANAGENIENT BANK s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, resistito dalla curatela con controricorso;

considerato che il motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’erronea declaratoria di carenza di legittimazione processuale della banca, fondata dalla Corte territoriale sulla mancanza di prova documentale della fusione per incorporazione di Capitalia s.p.a. in Unicredit s.p.a.;

che la curatela ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Nel termine stabilito dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la ricorrente ha depositato memoria adesiva;

ritenuto che il ricorso è fondato atteso che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la banca non avrebbe provato l’asserita incorporazione, risulta efficacemente contrastata dall’esame del fascicolo di appello dell’odierna ricorrente – cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto processuale -, da cui emerge confermata l’avvenuta produzione degli atti notarili ( M. del (OMISSIS) e Ma. dell'(OMISSIS)) con i quali la Banca di Roma s.p.a. ha mutato la propria denominazione sociale in Capitalia s.p.a. e, successivamente in Unicredito Italiano s.p.a., (poi Unicredit s.p.a.), con successiva cessione in blocco del portafoglio crediti ad Aspra Finance (in G.U.R.I. 24 maggio 2008), poi fusa nell’attuale ricorrente con atto notar m. del (OMISSIS));

che, pertanto, l’affermazione di carenza di legittimazione processuale fatta dal giudice di appello si mostra erronea;

che si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, che esaminerà nel merito l’opposizione, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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