Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5352 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 18/02/2022), n.5352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3642-2020 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76 SC. 7, presso lo studio dell’avvocato RITA FERA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA FONDERICO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD

MASSIMO BONURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che, con sentenza del 23 luglio 2019, la Corte d’Appello di Brescia,‹ confermava la decisione resa dal Tribunale di Mantova e rigettava la domanda proposta da B.M. nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, avente ad oggetto l’annullamento della cartella di pagamento relativa al versamento di contributi dovuti a seguito dell’iscrizione d’ufficio dell’istante alla predetta Cassa; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il novellato art. 5 dello statuto della Cassa non eccedere i limiti dell’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse privatizzate dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, né i limiti costituzionali, conforme a quella previsione il provvedimento con cui la Cassa aveva previsto tra le ipotesi in cui non era possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo professionale, quella, contemplata della fattispecie in esame, del geometra dipendente da aziende private e sussistente l’obbligo del B. del versamento della contribuzione, essendosi il B. limitato a dedurre di aver svolto attività professionale nell’interesse esclusivo del datore, senza nulla comprovare in ordine all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, artt. 22, e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, lett. b), lamenta la non conformità a diritto di quanto sancito dalla Corte territoriale circa la legittimità dell’art. 5 dello statuto della Cassa, riconosciuto coerente con gli ambiti di autonomia definiti dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, ed il conseguente effetto abrogativo della precedente disciplina che prevedeva l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2222 c.c., dello statuto della Cassa, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver adeguato il proprio iter valutativo alla previsione di cui alla norma statutaria per la quale lo svolgimento dell’attività professionale deve ritenersi presunto in ipotesi di iscrizione all’albo professionale e suscettibile di prova contraria solo sulla base delle circostanze e delle modalità indicate dalla stessa norma, disconoscendo il rilievo della prova offerta dal ricorrente intesa ad attestare lo svolgimento dell’attività professionale nell’esclusivo interesse del soggetto datore con remunerazione data dall’ordinaria retribuzione soggetta a contribuzione a favore dell’AGO;

che la peculiarità della fattispecie oggetto del giudizio, riguardante l’obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri ed al versamento dei relativi contributi in relazione allo svolgimento di attività professionale da parte di un lavoratore dipendente in ragione delle mansioni al medesimo affidate, essendo tale da suscitare perplessità sulla validità dei limiti posti in via generale dallo statuto della Cassa, art. 5, alla prova della ricorrenza di condizioni esonerative dell’obbligo contributivo, inducono a ritenere la causa non priva di rilevanza nomofilattica, così da renderne opportuna la trattazione nella sezione ordinaria (vedi Cass. 5375/2015, Cass. 4568/2021).

PQM

La Corte, ritenuta l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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