Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5352 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5352 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6599/2017 R.G. proposto da
Società Agricola CARIM r.I., rappresentata e difesa dall’Avv.
Gaetano Severini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma alla via Vulci n. 9, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 4822/7/16 depositata il 21 settembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.

Data pubblicazione: 07/03/2018

ATTESO CHE
All’esito favorevole di una controversia su rettifica di valore
immobiliare, CARIM s.r.l. impugna per cassazione la sentenza
d’appello che ha dichiarato compensate le spese del grado e

compensazione già disposta in prime cure.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 92
c.p.c., per aver il giudice d’appello compensato le spese senza
gravi ed eccezionali ragioni, peraltro tacendo sull’impugnazione
incidentale.
Il ricorso è fondato: le «gravi ed eccezionali ragioni» chiamate a
giustificare la compensazione delle spese a norma dell’art. 92,
comma 2, c.p.c. (testo introdotto dalla I. 69/2009, applicabile
ratione temporis, richiamato dall’art. 15 d.lgs. 546/1992) devono
riguardare specifici aspetti della controversia e non possono
quindi essere espresse con mere formule di stile, inidonee a
consentirne la verifica, com’è nel generico riferimento a ragioni
di giustizia, peculiarità della fattispecie, natura della lite, e simili
(Cass. 14546/2015 Rv. 635969, Cass. 11217/2016 Rv. 639907,
Cass. 14411/2016 Rv. 640558, Cass. 22310/2017 Rv. 645998);
nel caso odierno, dichiarando compensate le spese per
imprecisati «giusti motivi» (evidentemente riferiti anche al primo
grado con implicito rigetto del gravame incidentale), la sentenza
d’appello ha violato il superiore principio di diritto.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame dell’appello incidentale e nuovo regolamento delle spese
processuali.

2

pretermesso il gravame incidentale della società sulla

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

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