Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5352 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. un., 07/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 07/03/2011), n.5352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO

SILVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPECCHI RAFFAELE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL

LAVORO, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA;

– intimati –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 743/2005 depositata il 06/06/2005 del Tribunale di

Siracusa e la n. 73/2010 depositata il 22/01/2010 del Tribunale

Amministrativo Regionale di Catania;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’A.G.O..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., già dipendente della Regione Siciliana fino al 31.7.1994, adiva nel 2004 il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, nei confronti dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, lamentando che non gli era stato integralmente liquidato, con il decreto assessoriale n. 4961/2000, quanto dovutogli in relazione alla sua rivendicazione di essere inquadrato nella qualifica di dirigente superiore con decorrenza giuridica dal 31.12.1985 ed economica dall’1.7.1986, riconosciuta fondata con decreto del presidente della regione n. 404/1997 di accoglimento del suo ricorso straordinario.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 6.6.2005, dichiarava le domande inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del rilievo che formavano oggetto del giudizio differenze retributive relative tutte ad un periodo di lavoro anteriore al 30.6.1998. Osservava anche che con il decreto assessoriale del 2000 l’amministrazione convenuta si era limitata dare esecuzione al decreto presidenziale del 1997, e che il medesimo decreto poteva essere qualificato come di riconoscimento di debito limitatamente a quanto liquidato e non influiva sull’epoca di maturazione dei crediti rivendicati.

Nello stesso anno 2004 il M. proponeva le stesse domande con ricorso al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ma anche il giudice amministrativo dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione: riteneva che sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la lamentata lesione del diritto del lavoratore scaturiva da un provvedimento amministrativo del 2000, senza che potesse attribuirsi rilievo alla circostanza che le differenze retributive si riferivano ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.

Il M. propone ricorso per cassazione a norma dell’art. 362 c.p.c., chiedendo la risoluzione del verificatosi conflitto negativo di giurisdizione. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Ad avviso del ricorrente nella specie la giurisdizione spetta al giudice ordinario in base al principio secondo cui, in relazione al discrimine temporale indicato dalla disciplina transitoria in materia di giurisdizione per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è necessario fare riferimento al momento della lesione del diritto del lavoratore e, se questa è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale dell’ente datore di lavoro, all’epoca della sua emanazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione del conflitto negativo in esame assume rilievo decisivo e assorbente il principio enunciato da queste Sezioni unite – in sede di interpretazione della disciplina transitoria in materia di giurisdizione dettata, in occasione della conclusione dell’iter normativo sulla cd. privatizzazione dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi recepita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7;

– secondo cui “qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè;

– attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data” (Cass. S.U. n. 17633/2003;

16530/2008; 8316/2010; 18049/2010).

Poichè nella specie il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione si è concluso nel 1994, senza dubbio deve affermarsi che la giurisdizione per la controversia che ha dato origine al conflitto appartiene al giudice amministrativo.

Consegue la cassazione della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, e la rimessione della parti davanti al medesimo.

Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della funzione e delle ragioni del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia e rimette le parti davanti al medesimo. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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