Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5352 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8252-2014 proposto da:

T.A., T.O., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIACOMO SPADA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A., CAPITALIA S.P.A., CROSS S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1694/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 23/09/2013 e depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio,

rilevato che con sentenza numero 1694 del 30 settembre 2013 la Corte di appello di Catania ha rigettato il gravame proposto da T.A. e L.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva respinto la loro domanda di accertamento negativo del credito vantato dal BANCO DI SICILIA S.P.A., CAPITALIA S.P.A. e CROSS S.R.L. a titolo di saldo di vari conti correnti disdettati, con condanna alla restituzione di quanto in cosnegeuzna percepito;

che, avverso tale pronuncia, T.A. e T.O., quest’ultimo nella dedotta qualità di erede della L. deceduta nelle more, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre gli intimati BANCO DI SICILIA S.P.A., CAPITALIA S.P.A. e CROSS S.R.l, non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 117 testo unico bancario e art. 2697 c.c., lamentando l’omessa declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente in quanto privi della forma scritta;

che il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, deducendo che la sentenza impugnata, erroneamente ripartendo l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, ha omesso di rilevare che la banca nulla aveva provato circa la correttezza del proprio comportamento contrattuale e quindi l’esistenza del credito vantato, il che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dai ricorrenti;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore;

ritenuto che il primo motivo è infondato atteso che, pacifico essendo che la stipulazione dei contratti di conto corrente per cui è causa risale ad epoca di gran lunga antecedente (quasi trenta anni) all’entrata in vigore del Testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, non merita censura l’affermazione dei giudici di merito che hanno ritenuto inapplicabile nella specie il requisito di forma previsto dall’art. 117 del citato provvedimento normativo, non avendo la norma effetto retroattivo ai sensi dell’art. 11 disp. gen.;

che il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono parimenti infondati, in quanto l’onere della prova della domanda di accertamento negativo (Sez. 6 – 1^ Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012) e di restituzione dell’indebito (Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011) grava su chi agisce affermandosi titolare del diritto alla restituzione;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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