Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5351 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21545-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 164/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 164/28/13, depositata il 17 luglio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile l’appello della stessa Agenzia avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dalle parti, odierne intimate, annullando gli atti impugnati (due cartelle esattoriali).

Il Giudice del gravame ha rilevato che, tra le parti, doveva ritenersi cessata la materia del contendere in quanto, in distinto giudizio, era stato annullato “l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta pretesa con l’avviso oggetto del presente giudizio”.

Gli intimati D.P.G. + ALTRI OMESSI, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 36 e 57, nonchè dell’art. 2909 c.c., precisando di delimitare il suo motivo di ricorso all’esame della (sola) cartella esattoriale emessa per la riscossione dell’imposta di registro (cartella n. 10620080005143553).

Spiega, in particolare, la ricorrente che:

– un primo avviso di rettifica e liquidazione era stato emesso in relazione alla dichiarazione di successione presentata dai contribuenti in morte di M.E. (del 3 agosto 1992), avviso, questo, che;

– rideterminando, nell’importo di L. 67.000.000, il valore dei beni dichiarati (in L. 670.000), – era stato, peraltro, annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza n. 423/06/98, del 5 ottobre 1999);

– detto valore (per L. 670.000) era, quindi, divenuto definitivo col passaggio in giudicato della pronuncia di secondo grado (della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 38/29/07 del 19 aprile 2007) che aveva confermato quella di prime cure, disattendendo il gravame da essa esponente proposto;

– un secondo avviso di liquidazione era stato, quindi, emesso in relazione alla dichiarazione Invim presentata dai contribuenti in occasione dell’atto di vendita (concluso il 19 maggio 1999 e registrato il successivo 7 giugno 1999) di quegli stessi immobili rinvenienti dalla citata dichiarazione di successione, e a detta liquidazione (oggetto di impugnazione giudiziale) si correlava la (provvisoria) iscrizione a ruolo di una delle due cartelle esattoriali da controparti impugnate;

– un terzo avviso di rettifica e liquidazione era stato, da ultimo, emesso, ai fini dell’imposta di registro, in relazione all’accertato maggior valore di quegli stessi immobili oggetto del ridetto atto di vendita (già liquidato a fini Invim), avviso, questo, divenuto definitivo per difetto di impugnazione giudiziale ed al quale si correlava la seconda cartella esattoriale da controparti impugnata;

– gli atti (in giudizio) impugnati da controparti si identificavano, pertanto, con due cartelle di pagamento che recavano l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo (provvisorio) di Invim e a titolo (definitivo) di imposta di registro.

Soggiunge la ricorrente, quindi, che, – già contraddittoriamente disattese le sue difese dalla pronuncia di prime cure (sentenza n. 236/6/09 del 27 aprile 2009) che aveva deciso in relazione alla definitività dell’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza (n. 38/29/07 del 19 aprile 2007) della Commissione tributaria regionale della Puglia, accertamento, questo, da riferirsi, peraltro, e solo, all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, l’errore della pronuncia di prime cure era stato perpetuato dal giudice del gravame che (anch’esso) aveva riferito la rilevata cessazione della materia del contendere all’avviso di liquidazione relativo alla dichiarazione di successione (in morte di M.E.).

In disparte, dunque, che non avrebbe potuto riconoscersi un qualche effetto di giudicato (sull’imposta di registro) in relazione all’accertamento giudiziale che aveva avuto ad oggetto l’imposta di successione, nella fattispecie rilevava che la cessazione della materia del contendere era stata (erroneamente) rilevata (con “palese difetto motivazionale”) a riguardo di un atto che risultava (del tutto) estraneo al giudizio, tra l’avviso di liquidazione (relativo all’imposta di successione) e la cartella esattoriale (recante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta di registro) non ponendosi “un rapporto di diretta derivazione o di diretto collegamento, fondandosi tali atti su presupposti e valori diversi”.

2. – Il ricorso è fondato e va senz’altro accolto.

3. – La pronuncia di cessazione della materia del contendere, diversamente da quanto avviene per il processo civile ordinario (v., già, Cass. Sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048), – è, com’è noto, codificata all’interno del processo tributario (v., altresì, l’art. 34 c.p.a., comma 5, che la contempla qualora “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”), la cui disciplina (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l’effetto processuale nell’estinzione del giudizio.

Le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere, – differenziandosi da quelle che comportano l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44), – presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia; il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell’interesse delle parti ad una pronuncia).

3.1 – Nel caso che ne occupa, dunque, il giudice del gravame, che ha erroneamente identificato lo stesso oggetto del giudizio correlandolo ad un “avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta pretesa con l’avviso oggetto del presente giudizio” (laddove risultavano impugnate due cartelle esattoriali), – non poteva desumere dall’avvenuta definizione (in altro processo), con forza di giudicato, della pretesa impositiva correlata all’imposta di successione il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo (emesso ai fini dell’imposta di registro) che conseguiva da distinti (e sopravvenuti) presupposti (un atto di vendita) e che, oltretutto, costituiva fondamento dell’iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto in ragione della sua stessa definitività (posto che l’avviso di rettifica e liquidazione non era stato impugnato dai contribuenti).

4. – La gravata pronuncia, – che, come denuncia la ricorrente, ha dato mostra di equivocare sinanche sull’effettivo contenuto della lite controversa, quanto, dunque, all’identificazione degli atti impugnati e dei correlati rapporti d’imposta che ne risultavano implicati, – va pertanto cassata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Puglia che giudicherà, in diversa composizione, con riferimento (avuto riguardo all’espressa delimitazione del motivo di ricorso accolto) alla cartella esattoriale che, nella fattispecie, è stata emessa per la riscossione dell’imposta di registro (cartella n. (OMISSIS)).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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