Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5351 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5351 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6336/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Burrofato Nunzio;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 1192/18/16 depositata il 30 marzo 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.
ATTESO CHE
Circa il diniego di rimborso opposto a Nunzio Burrofato per le
ritenute subite come lavoratore dipendente nel triennio 19901992, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.
i.
Data pubblicazione: 07/03/2018
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002,
artt. 1 e 3 OPCM 2057/1990, per aver il giudice d’appello
ammesso il sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano
del dicembre 1990.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass. 15026/2017 Rv. 644551,
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art.
16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha
testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex
art. 1, comma 665, cit. «i titolari di redditi di lavoro dipendente
[…] in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla
norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a
concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in
ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della
ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di giudizio, in
difetto di costituzione dell’intimato; prenotando a debito,
l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass.
1778/2016 Rv. 638714).
2
comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.