Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5351 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5351 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente
contro
GENOLA ALDO OLINTO,

rappresentato e difeso,

per

procura speciale, dagli Avv.ti Claudio Berliri e
Alessandro Cogliati Dezza.
-resistente-

avverso la sentenza n.169/14/08 della Commissione

1

Data pubblicazione: 07/03/2014

Tributaria

Regionale

del

Lazio,

depositata

il

18.6.2008;
udita la relazione orale svolta nella pubblica udienza
del 27.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Paola Zerman;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aldo Olinto Genola, ex dirigente Enel, impugnò dinnanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il
silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di
rimborso delle somme che l’Enel aveva, a suo dire,
indebitamente trattenuto a titolo di ritenute di
imposta, in occasione della corresponsione del capitale
maturato in virtù di polizza integrativa aziendale
stipulata in base all’accordo ENEL/FNDAI attuativo del
C.N.L. del 16.5.1985.
La Commissione di prima istanza accoglieva,
parzialmente il ricorso ma la pronuncia, appellata
dall’Agenzia delle Entrate, veniva riformata dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la
sentenza indicata in epigrafe.
I

Giudici

territoriali

2

ritenevano

che

al

udito per il controricorrente l’Avv.Claudio Berliri;

contribuente competesse il rimborso della differenza
tra quanto trattenuto dal sostituto di imposta ed il
dovuto

applicando

la

ritenuta

del

12,50%

sull’imponibile determinato secondo i criteri
dell’art.42 co 4 TUIR 917/86 allora vigente, oltre gli

particolare che fosse applicabile l’aliquota del 12,50%
sul rendimento e l’aliquota del 35,74% sulla parte
eccedente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
Il contribuente ha depositato procura conferita
ai difensori al fine della partecipazione alla pubblica
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La controversia trova soluzione per ragioni di rito.
Va, infatti, dichiarata l’inammissibilità del ricorso
siccome non notificato a Genola Aldo Olinto, parte
appellata nel precedente grado di giudizio.
2.11 ricorso per cassazione risulta, invero, notificato
(come evincibile dalle relate) a diverso soggetto
ovvero a tale Leucadito Pietro presso la sua residenza
e presso i suoi difensori quale domicilio eletto, con
conseguente inesistenza della notificazione.

3

interessi dalla data della domanda di rimborso; ed in

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore

sulla base dei parametri di cui al D.M. n.140/2012, in
complessivi euro 1.350, oltre accessori di legge ed
euro 200 per esborsi.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
27.11.2013.

dell’intimato delle spese del grado che si liquidano,

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