Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5351 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7035-2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO DONATI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, emesso e

depositato il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

rilevato che, con decreto depositato in data 5 dicembre 2013, il Tribunale di Catania ha parzialmente accolto il reclamo L. Fall., ex art. 26 proposto dal dr. C.R. avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento (OMISSIS) s.r.l. con cui era stato liquidato il compenso professionale prestato dal predetto in favore della procedura;

che il dr. C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che l’intimata curatela non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 sopra richiamati legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale, sul ritenuto presupposto che l’incarico conferito avesse per oggetto solo una verifica contabile, avrebbe erroneamente negato il riconoscimento, per ciascun bilancio esaminato, del compenso previsto dal D.M. 30 maggio 2002, art. 4 in aggiunta a quello, riconosciutogli, previsto dall’art. 2 medesimo D.M.;

che il secondo motivo censura conseguentemente la compensazione delle spese di lite, deducendo che le stesse debbono esser poste a carico della Curatela;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore;

che, nel termine stabilito dall’art. 380 bis, comma 2, il ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che il ricorso si palesa non meritevole di accoglimento;

che, quanto alla violazione di legge denunciata con il primo motivo, al principio affermato nel provvedimento impugnato (secondo cui deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini svolte dal consulente per pervenire a quell’accertamento, sì che solo ove sia stato richiesto un accertamento plurimo, l’uno riconducibile alla previsione dell’art. 2 ed altri a quella dell’art. 4, si giustifica la liquidazione sommando i compensi relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti), in conformità peraltro con l’orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis sentenza n. 21224 del 8/10/2014; n. 7186 del 23/03/2007; n. 18092 del 19/12/2002; n. 8298 del 1/09/1997), il ricorso non risulta contrapporre alcuna apprezzabile argomentazione in diritto (diversa da un non pertinente riferimento ad una norma sulle funzioni del controllo contabile del revisore, peraltro abrogata con D.Lgs. n. 39 del 2010);

che la motivazione esposta nel provvedimento impugnato – che in coerenza con il principio affermato ha fatto riferimento alla unicità dell’accertamento contabile in ordine alla “corretta e regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili” costituente oggetto dell’incarico conferito al ricorrente (senza quindi necessità di specifiche indagini in tema di bilanci) – viene dal medesimo inammissibilmente criticata nel primo motivo senza l’indicazione specifica del contenuto e della collocazione nel fascicolo dei documenti sui quali si fonda, peraltro non risultanti depositati insieme con il ricorso (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4);

che pertanto, assorbito il secondo motivo, il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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