Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5350 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20607-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro.

D.P.G.R., M.M.G.,

MA.RA., D.P.G., MA.AN., M.M.,

P.C., MA.DO., ma.an.,

S.C., SA.CA., S.I., S.A.,

PA.MA.CR., S.F., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 165/28/13, depositata il 17 luglio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile l’appello della stessa Agenzia avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dalle parti, odierne intimate, annullando un avviso di liquidazione emesso in relazione alla dichiarazione Invim presentata dai contribuenti per la vendita di immobili rinvenienti da dichiarazione di successione in morte di Ma.El..

Ha rilevato il giudice del gravame che l’Agenzia aveva violato il divieto di nova (art. 345 c.p.c.) introducendo “questioni dedotte per la prima volta” nel secondo grado del giudizio.

Gli intimati D.P.G.R., M.M.G., Ma.Ra., D.P.G., Ma.An., M.M., P.C., Ma.Do., ma.an., S.C., Sa.Ca., S.I., S.A., Pa.Ma.Cr., S.F. e P.G. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 57, nonchè dell’art. 345 c.p.c..

Assume, nello specifico, la ricorrente che:

– l’avviso di liquidazione impugnato, – che rettificava in (originarie) Lire 670.000 l’importo (di Lire 67.000.000) del valore iniziale degli immobili (rinvenienti da dichiarazione di successione, in morte di Ma.El. del 3 agosto 1992) indicato nella dichiarazione Invim presentata in occasione dell’atto di vendita (concluso il 19 maggio 1999 e registrato il successivo 7 giugno 1999) di quegli stessi beni, – trovava fondamento, quanto al valore iniziale di detti immobili, nella pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza n. 423/06/98, del 5 ottobre 1999) che, su ricorso dei contribuenti, aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione da essa esponente già emesso in relazione a detta dichiarazione di successione (ove il valore dei beni dichiarati (in Lire 670.000) era stato, per l’appunto, rettificato dall’Ufficio nell’importo di Lire 67.000.000);

– la pronuncia di prime cure, così resa, era stata peraltro confermata dalla decisione di secondo grado (della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 38/29/07 del 19 aprile 2007) che (medio tempore) era passata in giudicato rendendo, così, definitivo (in Lire 670.000) il valore degli immobili rinvenienti da detta dichiarazione di successione.

Spiega, quindi, l’Agenzia che, già contraddittoriamente disattese le sue difese dalla pronuncia di prime cure (sentenza n. 237/6/09 del 27 aprile 2009), – che, pur rilevando la formazione del giudicato quanto al valore iniziale (di Lire 670.000) degli immobili (rinvenienti dalla ridetta dichiarazione di successione e) oggetto dell’avviso di liquidazione emesso a fini Invim, ciò non di meno aveva annullato detto avviso di liquidazione, – il proposto gravame si era, nella fattispecie, risolto nella riedizione delle difese svolte nel giudizio di primo grado (qual tutte implicate, peraltro, dalla causa petendi esposta nella motivazione dell’atto impugnato), solo la formazione del giudicato integrando fatto sopravvenuto che, per tale, era stato devoluto alla cognizione del giudice del gravame.

Alcuna questione nuova, pertanto, era stata prospettata con l’atto di appello, posto, poi, che le ragioni di determinazione del valore iniziale degli immobili erano (tutte) già implicate dalla motivazione dell’avviso di liquidazione Invim impugnato e che la stessa pronuncia di prime cure aveva dato conto della formazione del giudicato (quanto alla determinazione di detto valore iniziale degli immobili); laddove la gravata pronuncia, – confondendo, sul piano espositivo, i termini di due giudizi separatamente pendenti tra le stesse parti, – si era, oltretutto, attardata in una ricostruzione della vicenda processuale affatto pertinente siccome riferita (piuttosto che all’avviso di liquidazione Invim) all’impugnazione di due cartelle esattoriali (in tesi riguardanti anche l’imposta di registro).

2. – Il ricorso è fondato e va accolto.

3. – Come si è anticipato, il giudice del gravame ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello rilevando che, così, erano state dedotte “questioni” nuove, ma la pronuncia non identifica, per vero, nè l’oggetto delle “questioni” così devolute alla sua cognizione nè le ragioni della loro novità, così risolvendosi, di fatto, in una motivazione apparente.

Com’è noto, difatti, la motivazione della sentenza deve intendersi apparente qualora, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente “è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione.” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

Il completo silenzio serbato sul tema della novità delle “questioni” dedotte (inequivocamente) si infrange, poi, coll’effettivo contenuto della pronuncia di prime cure (riportata dalla ricorrente, in assolvimento dell’onere di autosufficienza) che, – senz’alcun rilievo di ordine processuale (quanto alle questioni devolute alla sua cognizione), – aveva dato conto della formazione del giudicato quanto alla determinazione del valore degli immobili (divenuto definitivo in “lire 670.000”) che avevano formato oggetto della dichiarazione di successione (in morte di Ma.El.) e che, per tale valore (in quanto accertato; v. il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma 2, e art. 19), avrebbero dovuto rilevare (così come esposto dallo stesso atto impugnato) ai fini della successiva dichiarazione Invim (correlata alla loro alienazione del 19 maggio 1999).

4. – La gravata pronuncia, – che, come denuncia la ricorrente, ha dato mostra di equivocare sinanche sull’effettivo contenuto della lite controversa, avuto riguardo all’identificazione dell’atto impositivo impugnato ed al correlato rapporto d’imposta che ne risultava implicato, – va pertanto cassata con rinvio, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Puglia che giudicherà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA