Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5350 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5350 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5326/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Tecnofon di Traversa Andrea & Taylor Emilio s.n.c., Traversa
Andrea, Taylor Emilio e Bove Giuseppe, rappresentati e difesi
dall’Avv. Francesco Maione, domiciliati presso la cancelleria della
Corte, per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 2767/5/16 depositata il 21 novembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dai controricorrenti, che insistono
per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 07/03/2018

ATTESO CHE
In ordine agli avvisi di accertamento notificati il 25 marzo 2013 a
Tecnofon s.n.c. e ai soci per recupero d’imposta da operazioni
inesistenti sull’anno 2006, l’Agenzia delle entrate impugna per
cassazione la sentenza che ha accolto l’appello dei contribuenti e
annullato gli atti impositivi.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, per
aver il giudice d’appello escluso il raddoppio del termine di
accertamento correlato alla rilevanza penale della violazione
tributaria.
Il ricorso è fondato: il giudice d’appello ha escluso il raddoppio
del termine poiché la denuncia penale non è stata trasmessa
entro la scadenza ordinaria, come imposto dall’art. 1, comma
132, I. 208/2015; tuttavia, la norma sopravvenuta non si applica
nella fattispecie, questa essendo relativa ad avvisi di
accertamento su periodo d’imposta anteriore al 2016 e già
notificati, sicché opera la non abrogata clausola di salvaguardia
dell’art. 2 d.lgs. 128/2015, ove sono fatti salvi gli effetti degli
avvisi già notificati (Cass. 16728/2016 Rv. 640966, Cass.
26037/2016 Rv. 641949).
La memoria depositata dai controricorrenti non incide sulle
superiori argomentazioni.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA