Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5350 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5350 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CETUS S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa per procura a margine
del ricorso dall’Avv.Luigi Sabatini presso il cui
studio in Roma, p.zza Crati n.20 è elettivamente
domiciliata
-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-ricorrente incidentale-

Data pubblicazione: 07/03/2014

avverso la sentenza n.94/36/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 12.6.
2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27.11.2013 dal Consigliere Roberta

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Federico Sorrentino che ha chiesto il
rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma, con
avviso di accertamento emesso nei confronti di CETUS
s.p.a. riprendeva a tassazione -ai fini Irpeg, Ilor e
TSS relativi all’anno di imposta 1995- ricavi non
contabilizzati, la deduzione dei compensi erogati ai
consiglieri di amministrazione, rimanenze di merce
erroneamente valutate, e costi aziendali.
Il ricorso proposto dalla Società avverso l’atto
impositivo veniva integralmente accolto dall’adita
Commissione Tributaria Provinciale, ma la decisione,
appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva
parzialmente riformata, con la sentenza indicata in
epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio la quale, rideterminava l’imponibile in euro
525.573,18 (rispetto a quello accertato di euro

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Crucitti;

1.830.211,13).
In partioulare,i Giudici territoriali respingevano
i motivi di appello relativi ai ricavi, alla continuità
del criterio di valutazione delle rimanenze ed alla
deducibilità dei compensi degli amministratori

effettivamente corrisposti) ed accoglievano quello
relativo alla deduzione di costi aziendali (non
documentati dalla Società né nel corso del procedimento
impositivo né in quello contenzioso).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, Cetus s.p.a.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle
Entrate la quale ha, altresì, proposto ricorso
incidentale, affidato ad unico motivo e resistito con
controricorso dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi
siccome proposti avverso la medesima sentenza.
1.Con unico motivo -rubricato

violazione o falsa

applicazione di norme di legge:art.360 n.3 in relazione
all’art.32 d.p.r. 600/73 co 8 (ter ed all’art.21 d.p.r.
633/72-

la ricorrente, premesso di non avere aderito

alla richiesta di cui al mod. 55 di documentazione di
tutti i costi dell’impresa diversi dalle merci perché

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(siccome, anche se non deliberati dall’assemblea,

ciò avrebbe comportato un ingiustificato e notevole
onere amministrativo, deduce che tutta la
documentazione richiesta era stata esaminata in sede di
verifica dagli agenti della Guardia di Finanza, come
risultava pacificamente dal processo verbale di
constatazione. A conclusione dell’illustrazione del
motivo sono stati articolati i seguenti quesiti: “se
sia corretta o falsa l’applicazione dell’art.32 d.p.r.
600/73 operata dalla CTR laddove fa discendere dalla
mancata esecuzione di un mod.55 l’azzeramento di tutti
i costi aziendali diversi dalle merci”; “se, per quanto
stabilito dall’art.21 d.p.r. 633/72 la fattura è
documento di per sé idoneo a documentare un costo
dell’impresa e, se in ipotesi di contestazione, incomba
all’amministrazione finanziaria l’onere di contestare
la veridicità dell’operazione”.
2.11 motivo non merita accoglimento. In materia di
accertamento dei redditi di impresa costituisce
principio consolidato che l’onere di dimostrare
l’esistenza dei fatti che determinano la sussistenza di
costi ed oneri deducibili nonché la presenza dei
requisiti previsti dall’art.109 d.pr. 917/86 spetta al
contribuente. Non appare, pertanto, revocabile in
dubbio che spettava alla contribuente, la quale aveva
omesso di rispondere al questionario, comprovare

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l’effettività e l’inerenza dei costi dedotti. Né tale
omissione appare

giustificabile alla luce della

paventata difficoltà materiale alla produzione
documentale costituendo onere del contribuente, ai
sensi dell’art.22 d.p.r. 600/73, la conservazione delle

singoli affari sino al momento della definizione degli
accertamenti.
3.Con l’unico motivo di ricorso incidentale afferente violazione dell’art.109 TUIR ai sensi
dell’art.360 n. 3 c.p.c.- la ricorrente incidentale
censura la sentenza nel capo in cui era stata
dichiarata la legittimità della deduzione dei compensi
degli amministratori e rileva che il processo verbale
di constatazione aveva evidenziato l’assenza nei libri
sociali di qualsiasi riferimento ai suddetti compensi
onde tali somme non risultavano determinate ex art.2389
c.c. per l’assenza di una specifica previsione
nell’atto costitutivo o anche di una deliberazione
assembleare. Aveva, pertanto, errato la C.T.R. nel
ritenere che fosse legittima la relativa deduzione
sulla base dell’affermazione dell’inerenza dell’esborso
alla gestione dell’azienda ed al conseguimento di
ricavi.
4.11 motivo merita accoglimento. In materia di

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scritture contabili nonché dei documenti relativi ai

determinazione del compenso all’amministrazione sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza n.21933 del 29/08/2008, affermando il
principio cui il Collegio ritiene di adeguarsi per cui
“con riferimento alla determinazione della misura del

ai sensi dell’art. 2389, primo comma cod. civ., (nel
testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul
punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia
stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita
delibera assembleare, che non può considerarsi
implicita in quella di approvazione del bilancio,
attesa: la natura imperativa e inderogabile della
previsione normativa, discendente dall’essere la
disciplina del funzionamento delle società dettata,
anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento
dell’attività economica, oltre che dalla previsione
come delitto della percezione di compensi non
previamente deliberati dall’assemblea (art. 2630,
secondo coma cod. civ., abrogato dall’art. 1 del
d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione delle
delibera di approvazione del bilancio e di quella di
determinazione dei compensi (art. 2364 n. l e 3 cod.
civ); la mancata liberazione degli amministratori dalla
responsabilità di gestione, nel caso di approvazione

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compenso degli amministratori di società di capitali,

del bilancio

(art.

2434 cod.

civ.);

il diretto

contrasto delle delibere tacite ed implicite con le
regole di formazione della volontà della società (art.
2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente,
l’approvazione del bilancio contenente la posta

a configurare la specifica delibera richiesta dall’art.
2389 cit., salvo che un’assemblea convocata solo per
l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non
abbia espressamente discusso e approvato la proposta di
determinazione dei compensi degli amministratori”.
La C.T.R. laziale, dando per scontato l’effettivo
svolgimento dell’attività gestoria e, conseguentemente,
la deducibilità dei relativi costi, a prescindere dalla
sussistenza di tali necessari presupposti (preventiva
delibera

per

assembleare

il

compenso

dell’amministratore) si è discostata dai superiori
principi.
Ne consegue, la cassazione su tale capo della sentenza
impugnata ed il rinvio al Giudice del merito affinché
provveda ad un nuovo esame sul punto, alla luce dei
principi illustrati.
In

conclusione,

quindi,

rigettato

il

ricorso

principale, ed in accoglimento del ricorso incidentale,
la sentenza impugnata va cassata con rinvio a diversa

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relativa ai compensi degli amministratori non è idonea

z’ISENIE DA neTISTRAZIONE
AI SENSI DEL
N. 131 Tr\i±L ALL. 1«‹. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Sezione della Commissione tributaria regionale del
Lazio che provvederà anche al regolamento delle spese
processuali di questo grado.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso

cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per il
regolamento delle spese processuali di questo grado, a
diversa Sezione della Commissione Tributaria del Lazio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
27.11.2013.

principale e, in accoglimento del ricorso incidentale,

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