Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5350 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 05/03/2010), n.5350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6662-2008 proposto da:

G.L. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

29/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2009 dal Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 29.8.2007 la Corte d’Appello di Napoli – pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da G.L. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al giudizio dal medesimo promosso con ricorso depositato il 28.3.1995 avanti al TAR della Campania al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di primario di struttura ospedaliera presso l’Ospedale (OMISSIS) e non ancora definito alla data di presentazione del ricorso relativo al presente giudizio (19.1.2007) – riteneva non ragionevole il periodo di anni nove e mesi tre e liquidava a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di Euro 9.300,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di eccedenza.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione G.L. che deduce otto motivi di censura.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso G.L. denuncia violazione dell’art. 6, par. 1 della C.E.D.U. e della L. n. 89 del 2001. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto dei parametri Europei sia per quanto riguarda la determinazione dell’indennizzo fissata in una somma oscillante fra Euro 1000,00 ed Euro 1.500,00 per ogni anno di ritardo che per quanto concerne la liquidazione delle spese.

Deduce inoltre che erroneamente non ha riconosciuto un “bonus” di Euro 2.000,00 pur in presenza di una causa di lavoro.

Con il secondo, il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della C.E.D.U., ribadendo che la Corte d’Appello non si è attenuta alla giurisprudenza della Corte Europea per quanto riguarda i parametri minimi fissati nella misura di Euro 1.500,00 per ogni anno di durata del procedimento.

Con il quarto, quinto ed il sesto motivo il ricorrente, denunciando violazione della C.E.D.U., lamenta che la Corte d’Appello, senza alcuna motivazione, non abbia riconosciuto un “bonus” di Euro 2.000,00 nonostante il giudizio presupposto avesse riguardato materia di lavoro.

Con il settimo e l’ottavo motivo il ricorrente deduce che la Corte d’Appello non si è adeguata alla giurisprudenza Europea per quanto riguarda la liquidazione delle spese in violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale.

Il ricorso è infondato.

Quanto alle censure con cui si contesta l’entità dell’indennizzo riguardante il danno non patrimoniale, si rileva che la Corte d’Appello, liquidando una somma complessiva di Euro 9.300,00 pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole del procedimento promosso nel Marzo 1995, si è adeguata ai parametri fissati dalla Corte Europea e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito come una tale valutazione non possa prescindere, in considerazione del rinvio operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dall’interpretazione della Corte di Strasburgo e debba pertanto uniformarsi, per quanto possibile, alla liquidazione effettuata in casi simili dal giudice Europeo, sia pure con possibilità di apportare, purchè in misura ragionevole, le deroghe suggerite dalla singola vicenda. Dalle decisioni adottate a carico dell’Italia (vedi in particolare la pronuncia sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.P. e sul ricorso n. 64897/01 proposto da Z.) risulta infatti che la Corte Europea ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 il parametro medio annuo per la quantificazione dell’indennizzo.

Del resto lo stesso ricorrente ha fatto riferimento a tale parametro e richiesto la sua applicazione nonostante ad esso la Corte d’Appello si fosse adeguata.

Nè può condividersi l’assunto secondo cui, una volta accertata una durata non ragionevole, dovrebbe tenersi conto dell’intero periodo di durata del procedimento, prevedendo espressamente la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Al riguardo questa Corte ha già sottolineato che, anche se per la Corte Europea l’indennizzo debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 secondo cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si è sostenuto infatti che detta diversità di calcolo non tocca la complessa attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione Europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2 nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2; vedi Cass. 8714/06).

Del pari non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento di un “bonus” di Euro 2.000,00 in relazione alla natura della controversia vertente in materia di lavoro, non essendo previsto dalla legislazione nazionale e non potendo comunque considerarsi un effetto automatico, slegato dalla particolarità della fattispecie sulla quale nulla è stato però detto al di là di un generico richiamo al carattere della controversia.

Anche le censure riguardanti la liquidazione delle spese del giudizio di merito non meritano accoglimento, essendosi attenuta la Corte d’Appello ampiamente entro i limiti consentiti dalla tariffa professionale (Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorario).

Nulla va disposto infine in ordine agli interessi in quanto la mancata pronuncia al riguardo da parte della Corte d’Appello non risulta censurata, come sarebbe stato necessario in presenza di un debito di valuta.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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