Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5350 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6955-2014 proposto da:

RIZZANI DE ECCHER S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCO

FEROCI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.A. COSTRUZIONI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, P.I.

(OMISSIS), in persona del Commissari Straordinari e legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1709/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 23/09/2013 e depositata l’1/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata in data 1 ottobre 2013, la Corte di appello di Catania ha respinto l’appello proposto dalla RIZZANI DE ECCHER s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania ha solo parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla appellante avverso lo stato passivo della I.R.A. Costruzioni s.p.a. in amministrazione straordinaria.

2. La RIZZANI DE ECCHER s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, resistito con controricorso dalla intimata procedura.

3. La ricorrente lamenta che la corte di merito, in violazione di norme di diritto (artt. 346, 342, 329 e 112 c.p.c.), avrebbe violato i limiti della cognizione a lui devoluta con l’atto di appello, omettendo di rilevare il giudicato implicito che si sarebbe formato sull’accertamento della proprietà in capo ad essa ricorrente dei conci in cemento armato, oggetto di iniziale domanda di rivendica poi convertita in domanda di ammissione del credito per equivalente valore. Accertamento che risulterebbe per implicito dalla motivazione della sentenza di primo grado, e che quindi la corte di merito avrebbe dovuto ritenere coperto da giudicato non avendo la Procedura, convenuta contumace in appello, riproposto a norma dell’art. 346 c.p.c.. l’eccezione da essa sollevata in primo grado.

4. A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore. Nel termine stabilito dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la società ricorrente ha depositato memoria.

5. In esito alla odierna adunanza, il Collegio ritiene che il ricorso si palesi privo di fondamento. La corte di merito non è incorsa nell’error in procedendo denunciato dalla ricorrente in quanto, come rettamente rilevato dalla corte stessa, la sentenza di primo grado non aveva detto nulla, nè esplicitamente nè implicitamente, in ordine alla proprietà dei conci in capo alla odierna ricorrente, essendosi limitato a rigettare la domanda di riconoscimento del valore per mancanza di prova della quantità dei manufatti cui la domanda si riferiva. Aveva cioè pronunciato in base al principio della “ragione più liquida”, sostituendo quindi, per esigenze di economia e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare: in tal caso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la pronuncia non determina un giudicato implicito sulla sussistenza del fatto costitutivo della pretesa (cfr. ex multis: Cass. n. 5724 del 20/03/2015; n. 12002 del 28/05/2014; n. 11356 del 16/05/2006).

Non avendo, quindi, il primo giudice deciso la questione non esaminata, fa difetto il presupposto dell’onere posto dall’art. 346 c.p.c. a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado, ed il giudice di appello ha rettamente valutato, d’ufficio, la sussistenza o non del fatto costitutivo della pretesa della odierna ricorrente, rilevando peraltro come essa nulla avesse allegato, in fatto e in diritto, a sostegno della affermazione della proprietà dei manufatti.

6. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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