Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 535 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 15/01/2020), n.535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 00286/2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in Roma alla via

Trionfale n. 5637 presso lo studio dell’AVVOCATO DOMENICO BATTISTA

che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MARIA STELLA

MORABITO;

– ricorrente –

contro

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Dardanelli n.

43 presso lo studio dell’AVVOCATO GIUSEPPINA VENUTI che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ROBERTO REGGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00607/2017 del TRIBUNALE di PALMI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 da Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di pace di Palmi, il Credito Emiliano s.p.a., di cui era correntista presso l’agenzia di (OMISSIS), e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, affermando che, a seguito della sottrazione e mancato tempestivo blocco, nonostante l’immediata denuncia, della carta bancomat, con il prelievo di oltre millequattrocento Euro, a causa della condotta dell’Istituto di credito non le era stato corrisposto dall’Assitalia S.p.a. l’indennizzo assicurativo ed esponendo che, accortasi del furto, aveva avvisato la banca la quale aveva assunto l’impegno di bloccare la carta, ma lo aveva fatto in ritardo e attraverso la procedura cd. di “estinzione prenotata”, cosicchè a fronte di un avviso dato telefonicamente all’agenzia di (OMISSIS) del Credito Emiliano S.p.a. tra le ore 13.30 e le ore 13.50 del (OMISSIS), il bancomat era ancora utilizzato dai trafugatori alle ore 17.16 ed alle ore 17.20 dello stesso giorno.

Il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò il Credito Emiliano S.p.a. alla corresponsione in favore di M.G. della complessiva somma di Euro millequattrocentosessantadue e sessanta centesimi e condannò, altresì, la banca, al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Palmi, adito in appello dal Credito Emiliano S.p.a., in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, la domanda di M.G., che ricorre per cassazione con quattro motivi.

Credito Emiliano S.p.a. resiste con controricorso.

La sola parte ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. non ha formulato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso prospetta, con il primo motivo, censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 1218,1223 e 2043 c.c. e artt. 91 e 112 c.p.c.. La ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel non ritenere provato il nesso di causalità materiale tra la condotta della banca e il danno.

Il secondo mezzo propone censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 1218,1223,1375,1170,1175 e 2697 c.c., nonchè art. 2 Cost., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 2, 5 e 39 e artt. 91,115 e 116 c.p.c.. Il motivo afferma errore di diritto nell’esame delle norme di legge in materia di responsabilità contrattuale ed esecuzione del contratto.

Il terzo motivo reitera censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 1218,1223,1375,1170,1175 e 2697 c.c. nonchè art. 2 Cost., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 2, 5 e 39 e artt. 91,115 e 116 c.p.c. e censura il comportamento della banca successivamente al diniego di corresponsione dell’indennizzo da parte dell’assicurazione.

Infine, il quarto mezzo propone censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alle norme che regolano l’assicurazione contro le frodi compiute da terzi (articoli o paragrafi 1 e 6 dell’estratto delle condizioni di assicurazione) nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento al contratto di assicurazione stipulato dalla banca.

Le censure mosse con i primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminate, in quanto strettamente connesse, in quanto entrambe assumono a parametri di riferimento l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e le norme costituzionali e codicistiche – codice civile e del consumo – in materia di responsabilità contrattuale, buona fede e correttezza e di onere della prova.

I due motivi non colgono l’effettiva ragione della decisione impugnata. La senta del Tribunale di Palmi ha, in realtà, più che il nesso causale, negato lo stesso danno evento, ossia ha affermato che il comportamento del Credito italiano s.p.a. era connotato da colpa grave, e quindi astrattamente ricadeva nell’ambito della garanzia assicurativa, ma la ricorrente aveva omesso di coltivare adeguatamente la richiesta di indennizzo nei confronti dell’assicurazione, con la conseguenza che la banca non poteva essere ritenuta responsabile della mancata corresponsione dell’indennizzo e che era imputabile, soltanto alla M., la non adeguata impostazione della richiesta dell’indennizzo all’Assitalia S.p.a. e l’inadeguata instaurazione di idonee iniziative giudiziarie nei confronti di detta società assicuratrice.

La ricorrente non censura adeguatamente il detto percorso motivazionale.

I primi due motivi di ricorso sono, pertanto, rigettati

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono censure in parte sovrapponibili, soprattutto quelle del terzo mezzo, a quelle dedotte con i primi due motivi, e in parte nuove ovvero integranti un “non motivo” in quanto riguardanti il riparto delle spese processuali, che, è stato effettuato dal Tribunale sulla base della regola della soccombenza.

Il terzo motivo, laddove deduce che il giudice di appello avrebbe errato nel non esaminare la condotta della banca successivamente al diniego dell’indennizzo da parte dell’assicurazione è infondato, in quanto la sentenza in scrutinio, al punto 6) prende in esame il comportamento della banca, rilevando che l’Assitalia S.p.a., a mezzo della mandataria CGL S.p.a. aveva negato l’indennizzo in relazione all’omesso blocco immediato della carta bancomat.

Il quarto mezzo, laddove non inammissibile, in quanto non riporta per intero le clausole del contratto di assicurazione tra Credito Italiano S.p.a. e Assitalia S.p.a., la cui interpretazione intende censurare, è infondato, in quanto il Tribunale ha preso in esame il contratto di assicurazione, affermando che il comportamento della banca era da considerarsi inadempiente, a causa del tardivo blocco della carta bancomat e, quindi, connotato da colpa grave, ma che, pur rientrando l’evento nella garanzia assicurativa, la M. non aveva adeguatamente richiesto l’indennizzo all’assicurazione.

I due ultimi motivi sono, quindi, in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione della ricorrenza di eccezionali ragioni, da individuarsi nell’esito alternante dei gradi di merito e della effettiva controvertibilità della vicenda anche in punto di diritto, oltre che di fatto e comunque risultando affermato un profilo di inadempimento della controricorrente (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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