Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 535 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 12/01/2011), n.535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32921/2006 proposto da:

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANTONUCCI Fausto, MENNA ANTONIO con studio in

66041 ATESSA, C.DA MONTE MARCONE 64/1, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SPROVIERI 3, presso lo studio dell’avvocato GALASSO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIMPINI Antonio giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 855/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 23/2/2005, depositata il 30/10/2005, R.G.N. 877/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. con ricorso depositato il 17.3.2003, impugnava la sentenza del Tribunale di Chieti che, ritenendo la sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un locale ad uso magazzino di proprietà di F.G., ne dichiarava la risoluzione per inadempimento, condannandolo altresì al pagamento di L. 2169,12, a titolo di canoni scaduti.

Deduceva che non era stato provato da parte del F. l’esistenza del contratto di locazione, e che non era stato tenuto presente che al momento della proposizione dell’azione il contratto non era esistente.

Resisteva il F..

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 3.10.2005, rigettava l’appello.

Riteneva la corte territoriale che era lo stesso T. a riconoscere che era d’accordo con il F., suo zio, ad utilizzare il locale per la sua attività di grossista e che il prezzo non era stato concordato, ma che egli aveva pagato la somma di L. 1.300.000, ed aveva prodotto varie matrici di assegni in favore del F., su molte delle quali vi era scritto “affitto”.

Riteneva la corte che dalla deposizione dei testi emergeva che le chiavi del locale erano state consegnate solo nel 1996.

Secondo la corte erano infondate tutte le censure relative a pretesi vizi processuali.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. C., che ha anche presentato memoria.

Resiste con controricorso F.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme sul diritto – di legge, indicando 157 articoli, tra quelli della Costituzione, del c.p.c., del c.c. e della L. n. 392 del 1978.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità delle sentenze e/o dei procedimenti e/o dei processi e/o delle ordinanza.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

I suddetti tre motivi non hanno poi nel ricorso una trattazione separata per ogni censura, ma sono doglianze generiche trattate senza una precisa scansione e solo in parte sono poste in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

4. I detti motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Essi sono infondati nella parte in cui ripropongono le stesse questioni di diritto, già risolte correttamente dalla corte di merito.

Per quanto riguarda la pretesa violazione delle norme in tema tentativo di conciliazione va osservato che l’art. 447 bis c.p.c., che estende alle cause di locazione alcune norme dettate per il rito del lavoro, non richiama tra queste quelle di cui agli artt. 410 e 412, in tema tentativo obbligatorio di conciliazione, nè alla fattispecie in esame sono applicabili per materia e ratione temporis il tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 392 del 1978, artt. 43 e 44, abrogati.

Quanto alle doglianza in merito alla decadenza dalla prova, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che all’udienza del 14.1.1998 la causa veniva rinviata al 2.4.1998, per prosecuzione della prova. A detta udienza il T. non portava il proprio teste, per cui correttamente il giudice, su istanza della controparte dichiarò la decadenza, che ben poteva essere dichiarata trattandosi di rinvio per prosecuzione prova, non essendo stata la stessa limitata ai soli testi del F..

Pure infondata è la doglianza, secondo cui non sarebbe stata rinviata un’udienza istruttoria a seguito di impedimento legittimo del difensore. Nel procedimento civile, infatti, non vige il diverso principio proprio del giudizio penale, secondo cui l’udienza dibattimentale va rinviata in presenza di legittimo impedimento del difensore, potendo invece lo stesso nel rito civile avvalersi della facoltà di farsi sostituire.

5. Quanto alla doglianza più volte ribadita, secondo cui la decisione si sarebbe fondata su supposizioni di fatti la cui verità era incontestabilmente esclusa agli atti, ovvero sulla ritenuta inesistenza di fatti invece, incontestabilmente accertati, la stessa è inammissibile risolvendosi in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202).

6. Quanto alle censure relative alla ritenuta illegittima mancata ammissione di mezzi di prova, ovvero errata valutazione di quelli ammessi, le stesse sono inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

7. Sono inammissibili le censure relative al preteso mancato rispetto delle regole processuali in udienza per la loro genericità sia in relazione alle specifiche violazioni sia in relazione alle date in cui tali udienze sarebbero state tenute.

8. Inammissibili sono poi le censure con cui il ricorrente chiede una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti di causa, quali accertati dal giudice di merito, che ha ritenuto che nella fattispecie sulla base delle prove raccolte dovesse affermarsi l’esistenza di un contratte di locazione dell’immobile da parte del F.G. al T.C..

Va osservato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. S.U. 27/12/1997, n. 13045, Cass. 14/02/2003, n. 2222;

Cass. 25.8.2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale.

9. Le censure nuove mosse solo con la memoria sono inammissibili, in quanto la funzione di questa è solo quella di illustrare i motivi di ricorso tempestivamente e ritualmente proposti con il ricorso e non di prospettare ulteriori censure rispetto a quelle già fatte valere.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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