Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 535 del 11/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2018, (ud. 16/11/2017, dep.11/01/2018),  n. 535

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli odierni ricorrenti, quali eredi di A.D., convenivano in giudizio Ca.My., quale erede di A.G., deducendo che la loro genitrice aveva dato in mutuo alla madre della convenuta la somma di Lire 495.250.000, al fine di consentirle la cancellazione di preesistenti gravami su di un immobile appartenente alla convenuta, ed in vista delle più complesse operazioni di divisione.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di restituzione delle somme mutuate, evidenziando che mancava la prova che gli assegni, che attesterebbero la dazione della somma in mutuo, fossero stati tratti dal conto corrente della dante causa degli attori, emergendo invece che i titoli erano stati emessi da un terzo che si era reso acquirente di un bene in comunione tra le A., come peraltro affermato dallo stesso acquirente che, escusso come teste, aveva confermato di avere fatto emettere gli assegni circolari in favore delle banche creditrici, assolvendo in tal modo, sebbene in parte, all’obbligo di pagamento del prezzo.

Mancava quindi la prova che le somme de quibus fossero di esclusiva spettanza di A.D., il che impediva anche di ravvisare l’esistenza di un contratto di mutuo.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori e la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1329 del 29/2/2016 rigettava il gravame.

L’unico motivo di impugnazione, pur non contestando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, adduceva che anche ammettendo che le somme fossero state tratte dal conto corrente dell’acquirente l’immobile comune, il loro ammontare doveva comunque esser loro restituito, in quanto utilizzate ad esclusivo vantaggio della condividente A.G., mancando una rinuncia delle altre sorelle alla loro quota parte del prezzo.

La Corte distrettuale ha però ritenuto che il motivo fosse inammissibile in quanto formulato in violazione del divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c..

Infatti, a fronte della domanda articolata in citazione, e fondata sulla conclusione di un contratto di mutuo tra le due sorelle, l’accoglimento della domanda in appello sarebbe basata sulla diversa causa petendi rappresentata dal mancato percepimento da parte della dante causa degli attori di quella parte di prezzo corrisposta dall’acquirente del bene comune.

Si tratta di domanda del tutto diversa da quella originariamente azionata, e che quindi deve essere dichiarata inammissibile.

A ciò aggiungeva che gli appellanti non avevano nemmeno censurato il rilievo del Tribunale secondo cui non vi era prova che le somme provenienti dall’acquirente dell’immobile in comunione fossero di esclusiva spettanza della madre degli appellanti, trattandosi di profilo che investiva il rapporto di comunione, che non era stato mai oggetto della presente lite. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C.F., C.G., C.S. sulla base di un motivo.

Ca.My. ha resistito con controricorso.

Il motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendosi che erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto che gli attori avessero mutato la domanda in sede di appello.

In realtà gli attori avevano semplicemente provveduto ad effettuare una specificazione della domanda originaria, senza allegare nuovi fatti, e senza quindi immutare la causa petendi. Ed, invero, a fronte della asserzione di cui all’atto di citazione secondo cui la somma di cui si chiede la restituzione era stata mutuata alla dante causa della convenuta, quest’ultima aveva dedotto che vi era la volontà delle sorelle A. di addivenire alla divisione e che in vista di tale risultato era necessario cancellare le formalità pregiudizievoli che gravavano un immobile comune per debiti di A.G..

Il punto di divergenza tra le due versioni risiede quindi nel fatto che gli assegni con i quali sono state estinte le formalità non provengono dal patrimonio di A.D., ma da quello dell’acquirente di un immobile in comune, il che esclude che i ricorrenti abbiano operato un’inammissibile mutatio libelli, posto che la richiesta di restituzione come motivata in appello, si fonda sugli stessi fatti già allegati in primo grado.

Il motivo è infondato.

Va infatti ribadito che la presente controversia, avendo ad oggetto la pretesa alla restituzione di una somma di denaro, va inquadrata nel novero della domande aventi ad oggetto diritti cd. eterodeterminati, per la cui individuazione non rileva solo il petitum, ma soprattutto la causa petendi, e cioè l’individuazione dei fatti costituivi della pretesa (cfr. ex multis Cass. n. 18567/2011; Cass. n. 17408/2012).

La tesi dei ricorrenti è che il nucleo essenziale dei fatti storici addotti a fondamento della domanda di restituzione sarebbe rimasto immutato anche in grado di appello, e che ciò escluderebbe che la richiesta di restituzione, non più fondata sull’esistenza di una dazione delle somme a titolo di mutuo, direttamente da parte della loro dante causa, ma viceversa sulla dazione da parte di un terzo, e sulla base di un accordo intercorso tra le tre sorelle A., secondo cui le somme de quibus erano destinate ad estinguere le passività gravanti su di un bene, rinunciando A.D., solo temporaneamente a ricevere la sua parte di prezzo, che però le sarebbe stata restituita in un momento successivo da A.G., i cui debiti personali venivano ad essere estinti, venga a costituire la proposizione di una domanda nuova.

La stessa prospettazione consente però di riscontrare l’evidente mutamento della causa petendi, in quanto la pretesa restitutoria non trova più la sua giustificazione, come invece avvenuto in primo grado, sulla conclusione di un contratto di mutuo, intervenuto direttamente tra le sorelle D. e G., ma su un diverso accordo, al quale avrebbe preso parte anche la terza sorella comproprietaria del bene, in base al quale, ed al fine di favorire la successiva divisione dell’intero asse comune, si acconsentiva a che una parte del prezzo (destinato però ad essere ricevuto da tutte e tre le comproprietarie, e non dalla sola D.), venisse destinato ad estinguere i debiti a garanzia dei quali erano state iscritte delle formalità sul bene comune, con l’ulteriore intesa che successivamente detta somma sarebbe stata rimborsata dalla sorella beneficiaria dell’estinzione delle passività.

Reputa il Collegio che si palesi in maniera manifesta la diversità della causa petendi della domanda di condanna così come avanzata in grado di appello, deducendosi un titolo contrattuale del tutto diverso da quello prospettato in primo grado, con un’evidente immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento della pretesa.

A nulla rileva poi che parte dei fatti storici indicati in primo grado sia stata confermata anche all’esito dell’istruttoria e che rientri nel quadro fattuale su cui si fonda la pretesa avanzata in appello, dovendosi a tal fine fare richiamo a quanto pacificamente affermato da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 23614/2010) il divieto dello “jus novorum” non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l’indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle “causae petendi” fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (conf. Cass. n. 16298/2010; Cass. n. 8342/2010, che appunto precisa che si configura domanda nuova – come tale, inammissibile in appello – quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione).

D’altronde non va dimenticato (cfr. Cass. n. 27890/2008) che si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi” anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate in primo grado.

In sostanza non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest’ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda.

Nè a diversa soluzione potrebbe condurre quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015 che nel riconsiderare il tema della modificazione della domanda, ha ammesso la possibilità di mutare anche uno o entrambi gli elementi costitutivi della stessa, laddove la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale ab origine dedotta in giudizio, atteso che tale possibilità resta confinata temporalmente alla scadenza dei termini di cui alle memorie dell’art. 183 c.p.c., destinate appunto alla fissazione del thema decidendum, laddove, nel caso in esame, la deduzione di una diversa giustificazione a fondamento della domanda di condanna, risulta essere stata avanzata solo in grado di appello.

Alla luce di tali premesse, non può che disattendersi il motivo di ricorso, avendo la Corte di merito correttamente rilevato la novità della domanda di condanna così come avanzata in grado di appello.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA