Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 535 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28375/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 499/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 13/01/2015, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva parzialmente accolto (nella parte in cui era recuperata a tassazione separata la plusvalenza relativa alla vendita di un terreno) l’appello di C.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente, contro due cartelle di pagamento IRPEF per gli anni 1995 – 1997 ed a seguito di sentenze ormai definitive di questa Suprema Corte.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto – per quel che qui interessa – che, essendo stato presentato il ricorso in Cassazione il 20/10/2006, in tale data si sarebbe formato il giudicato parziale sulla statuizione, suscettibile di autonoma liquidazione, sicchè il termine biennale sarebbe scaduto il 20/10/2008 ed, al momento della notifica esattoriale, il 3 marzo 2011, sarebbe già maturata la prescrizione.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e dell’art. 2953 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che il citato art. 25 non sarebbe stato applicabile, non riguardando la fase della riscossione successiva al giudicato.

L’intimato non si è costituito.

La censura è fondata.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione (Sez. 6-5, n. 20153 del 24/09/2014). Per converso, la riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità (Sez. 5, n. 21623 del 23/10/2015; Sez. 6-5, n. 16354 del 17/07/2014).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CIR Liguria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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