Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5349 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5349 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5038/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Cascone Salvatore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco

Pannuzzo, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n.
405 presso lo studio dell’Avv. Stefano Casu, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 275/18/16 depositata il 22 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per
il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 07/03/2018

ATTESO CHE
Circa il diniego di rimborso opposto a Salvatore Cascone per le
ritenute subite come lavoratore dipendente nel triennio 19901992, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
che ha accolto l’appello del contribuente e ordinato la

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002,
art. 1, comma 665, I. 190/2014, per aver il giudice d’appello
ammesso il sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano
del dicembre 1990.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,
comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente, ciò corrispondendo all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta
(Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass. 15026/2017 Rv. 644551,
Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art.

16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha

testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex
art. 1, comma 665, cit. «i titolari di redditi di lavoro dipendente
[…] in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla
norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a
concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in
ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della
ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.

2

restituzione.

- Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese giusta
regola di soccombenza; prenotando a debito, l’Agenzia delle
entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore importo per
contributo unificato

ex

art. 13, comma

1-quater,

d.P.R.

115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass. 1778/2016 Rv.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al
controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
1.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15°/o e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

638714).

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