Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5349 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6045-2014 proposto da:

F.F. in proprio e quale Amministratore e legale

rappresentante pro tempore della (OMISSIS), C.F. e P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO N. (OMISSIS) (OMISSIS) S.P.A., in persona del suo

curatore fallimentare elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO

11, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO BARTIMMO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

CHRYSO ITALIA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APRICALE 312 presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NOVELLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) s.p.a., in persona del l.r.p.t., ha proposto ricorso per cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo interposto ai sensi della L. Fall., art. 18 avverso la sentenza del Tribunale di Rossano n. 14 del 2012 che aveva dichiarato il suo fallimento su istanza della Chryso Italia s.p.a.

Gli intimati, Curatela del fallimento e creditore istante, si sono costituiti con distinti controricorsi, chiedendo il rigetto dell’avversa impugnazione.

2. Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione di molteplici norme di diritto, l’errore di motivazione e la nullità della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta validità della notificazione postale del ricorso per dichiarazione di fallimento ad essa ricorrente. Ribadisce al contrario la nullità, tanto con riguardo alla notifica eseguita presso la sede sociale (per assoluta incertezza, nell’avviso di ricevimento, sulla qualità – “addetto alla casa” – di M. M. L. cui l’atto risulta consegnato dall’agente postale, e per la reale qualità della medesima di direttore tecnico dello stabilimento produttivo non addetto alla sede), quanto con riguardo alla notifica eseguita presso il legale rappresentante (per mancanza della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c.).

3 A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta in fondatezza del ricorso. Nel termine stabilito dall’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la ricorrente ha depositato memoria..

4. Ritiene il Collegio che la denuncia di error in procedendo per violazione delle norme regolanti la notificazione alla persona giuridica del ricorso per fallimento si palesa infondata. La prospettazione, dalla quale muove la denuncia, di un errore, in cui sarebbe incorsa la corte di merito, nella percezione (il che peraltro, ove sussistente, richiederebbe il diverso rimedio processuale della revocazione), e comunque nella valutazione, del contenuto dell’avviso di ricevimento della notifica presso la sede sociale si mostra inconsistente, avendo la corte di merito condivisibilmente argomentato sia circa l’irrilevanza dell’erronea collocazione topografica dell’attestazione “incaricato”, scritta a mano sulla cartolina di ritorno e seguita dalla barratura della casella “addetto alla casa” (che, trattandosi di notifica presso la sede sociale, ben può ragionevolmente intendersi come “addetto alla sede”), sia in relazione alla mancata prova – di cui era onerata la reclamante – della precarietà della relazione sussistente tra la ricevente l’atto e la società destinataria. In tal senso, questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare che la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere in una relazione rilevante col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri; tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (Sentenza n. 4590 del 11/04/2000; Sentenza n. 6906 del 21/05/2001; Sentenza n. 21817 del 05/12/2012). Ne deriva che, nel non contestato difetto di prova, da parte del destinatario della notifica, in ordine alla mera occasionalità della presenza nella sede sociale della persona cui l’atto è stato consegnato, la qualità dichiarata dalla medesima di addetto alla sede non può essere negata. Nè può in contrario affermarsi che, nella specie, la applicazione di tale orientamento violerebbe il divieto di ricorso a una c.d. presunzione di secondo grado, dal momento che non può ritenersi nella specie “presunto” il contenuto delle attestazioni contenute nell’avviso di ricevimento.

Stante, quindi, la infondatezza delle censure in ricorso nei riguardi della statuita validità della notifica presso la sede sociale, resta assorbita l’ulteriore doglianza relativa alla statuita validità anche della notifica suppletiva, eseguita presso il legale rappresentante della società ricorrente.

5. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di entrambe le controparti costituite, in misura pari, per ciascuna di esse, a Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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