Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5348 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5345-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO FORTI, rappresentata difesa

dall’avvocato LUIGI VESPOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso, la sentenza n. 334/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 0 /07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 334/07/13, depositata in data 1 luglio 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da P.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo di maggiori imposte (di registro ed ipocatastali) dovute sulla base di avviso di liquidazione che recava revoca delle agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa di abitazione per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto;

– il giudice del gravame ha ritenuto destituito di fondamento il motivo di appello involgente la “irritualità della notifica della documentazione prodromica non oppugnata” e, ad ogni modo, ha rilevato il difetto di quella “querela” di falso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, avrebbe consentito “in attesa dell’esito… la sospensione del processo”;

2. – per la cassazione della sentenza ricorre P.A. sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, deducendo, in sintesi, che, – in ragione della irrituale notifica dell’atto presupposto (avviso di liquidazione) qual correlata alla mancata ricezione della raccomandata informativa (prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis), e dalla L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 14), – nella fattispecie doveva ritenersi perfezionato il termine (triennale) di decadenza previsto (per l’esercizio del potere di rettifica) dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 (avuto qui riguardo alla data di scadenza del termine, di 18 mesi, decorrente dall’acquisto del 29 giugno 2006);

2. – il motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili;

3. – lo stesso, in effetti, difetta innanzitutto di specificità e di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) in quanto la parte ricorrente non specifica il contenuto degli atti che, nella fattispecie, hanno integrato il procedimento notificatorio, – così da consentire alla Corte di ricostruire, nei suoi esatti termini, la fattispecie al cui interno andava ascritto l’adempimento relativo all’invio di una raccomandata informativa (che, per l’appunto, si assume non pervenuta a conoscenza del suo destinatario), – e, per di più, evoca una disciplina di legge (quella di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8) alla cui stregua la ricezione della raccomandata in questione non assume diretta rilevanza (la notificazione avendosi per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata);

3.1 – le censure che sostanziano il motivo di ricorso si risolvono, così, in una riedizione delle ragioni di impugnazione svolte nei gradi di merito, senz’alcuna considerazione del decisum della gravata sentenza;

– in particolare, – e assumendo la stessa ricorrente che, secondo le difese svolte da controparte, risultava “ben leggibile la firma del ricorrente che ha ritirato regolarmente l’avviso all’ufficio postale” (cfr. a fol. 3 del ricorso), deduzione, questa, al cui cospetto si colloca il rilievo del giudice del gravame quanto alla necessità di una “querela” di falso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, avrebbe consentito “in attesa dell’esito… la sospensione del processo”, alcuna censura viene svolta avverso un siffatto accertamento che, giustappunto, opera sul piano dell’equivalenza tra spedizione della raccomandata informativa e ritiro (presso l’ufficio postale) del plico inviato per la notifica a mezzo posta;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui riguardi ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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