Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5348 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5348 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16836-2016 proposto da:
D’ARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA n.82, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MATURO;

– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA
SUD S.P.A. C.F.13756881002, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 07/03/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 32/48/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe,
accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la
sentenza del giudice di primo grado che, in accoglimento del
ricorso proposto da D’Aria Concetta, aveva annullato la cartella
di pagamento notificata alla contribuente, dichiarandone la
piena validità. La sentenza della CTR si componeva del testo di
seguito riprodotto:’L’Appe//o è fondato e va, pertanto accolto.
Ed infatti, come si può agevolmente riscontrare dall’avviso di
ricevimento della raccomandata n.67097880800-4, in atti, la
cartella n.0712012015411434000 risulta regolarmente
notificata e l’avviso di ricevimento debitamente firmato non
solo dall’incaricato della distribuzione ma anche debitamente
consegnato alla destinataria D’Aria Concetta. Alla luce di
quanto precede la Commissione accoglie l’appello e, per
l’effetto, in riforma della sentenza… dichiara la validità della
cartella di pagamento n.0712012015411434000″.

Ric. 2016 n. 16836 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

– resistente –

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate e Equitalia sud
spa.
La Equitalia Servizi di riscossione spa si è costituita in giudizio
con controricorso e memoria. L’Agenzia delle entrate si è

Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il terzo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità, è
fondato ed assorbe l’esame degli altri.
La sentenza impugnata, omettendo di riportare, anche in forma
sintetica, l’oggetto del giudizio, il contenuto della sentenza
impugnata e delle posizioni delle parti nel pregresso giudizio di
primo grado e dei motivi di impugnazione, ha confezionato una
sentenza che può agevolmente sussumersi nello stigma delle
pronunzie radicalmente nulle, non potendo in alcun modo
individuarsi il thema decidendum, il contenuto decisorio della
pronunzia di primo grado, né il tenore dei motivi di
impugnazione e delle difese dell’appellato, in tal modo
rendendo impossibile a questa Corte il vaglio in ordine alla
legittimità della pronunzia di secondo grado rispetto
all’oggetto della lite ed alle difese esposte in giudizio dalle parti
-cfr., Cass. n. 28113/2013, Cass. n. 216 del 11/01/2006, Cass.
n. 1771 del 03/03/1999-.
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, la
sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra
sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
Ric. 2016 n. 16836 sez. MT – ud. 25-01-2018
-3-

costituita.

Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso il 25.1.2018 in Roma.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA