Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5348 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5348 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 24239-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3337

INVERSOL ITALIA SPA;
– intimato

avverso la sentenza n. 162/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
29/08/2008;

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SENTENZA
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Inversol s.p.a. (che non ha resistito), ricorso
per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la CTR Abruzzo sez. n. 9
confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso
di decadenza dal beneficio di cui all’art. 61 comma 13 1. 289/2002, disposta per mancata
trasmissione della comunicazione relativa alla realizzazione degli investimenti in campagne
pubblicitarie localizzate (cd. modello RICAP).
In particolare, i giudici d’appello rilevavano che la citata legge n. 289 del 2002 non prevede la
decadenza dal beneficio conseguente alla mancata presentazione del modello RICAP e che solo la
legge, non una delibera del CIPE, può prevedere ipotesi di decadenza.
2. Con tre motivi, deducendo, sotto diversi profili, violazione e falsa applicazione dell’art. 61
comma 13 1. 289/2002 e della delibera CIPE n. 53 del 25/07/2003, l’Agenzia ricorrente sostiene che
la decadenza per la mancata comunicazione di dati relativi all’utilizzazione del contributo è
puntualmente prevista dalla citata legge n. 289 e regolarmente dettagliata nella delibera CIPE n. 53
del 25/07/2003. In particolare, la ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici
d’appello, il citato art. 61 al comma 13, prevista in linea generale la decadenza dal contributo, ha
delegato al CIPE la regolamentazione delle modalità di corretta presentazione delle istanze, con una
scelta legislativa di attribuzione di potestà normativa funzionalmente consentita e ammessa in
quanto diretta a fornire la necessaria strumentazione operativa alla legge, la quale, in quanto norma
primaria, necessita di ulteriore specificazione di dettagli.
Le censure esposte sono fondate nei termini di cui in prosieguo.
In relazione alla concessione di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate,
l’art. 61 della legge n. 289 de12002, per quel che in questa sede rileva, prevede al comma 13 che il
CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le
risorse da riassegnare all’unità previsionale ….ed indica la data da cui decorre la facoltà di
presentazione e le modalità delle relative istanze; la norma precisa altresì che i soggetti che
intendano avvalersi dei contributi in questione devono produrre istanza all’Agenzia delle entrate
che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l’ordine
cronologico delle domande pervenute ed inoltre che, qualora l’utilizzazione del contributo esposta
nell’istanza non risulti effettuata nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell’esercizio fiscale.

La deliberazione del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003 prevede, ai punti 3 e 4, le modalità di
presentazione delle istanze, specifica al punto 5 che il credito d’imposta puo’ essere utilizzato nel
periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza in misura non superiore al 30% del contributo e che, “per
fruire del restante 70% il beneficiario comunica, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo
d’imposta in cui e’ presentata l’istanza, l’avvenuta realizzazione del programma nel medesimo
periodo d’imposta”, con comunicazione per via telematica al Centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle entrate, redatta sulla base di un modello approvato con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, contenente i dati relativi all’effettiva realizzazione del
programma pubblicitario e all’incremento agevolabile realizzato nel periodo d’imposta di
riferimento nonche’ gli altri elementi individuati con il medesimo provvedimento, ed infine, al
punto 7, precisa che “la realizzazione del programma d’investimento in misura inferiore al 75%
dell’incremento agevolabile determinato ai sensi del punto 2 ed indicato nell’istanza, ovvero la
mancata comunicazione dell’avvenuta realizzazione nei termini previsti, comporta la decadenza dal
contributo e preclude la possibilita’ di riproporre una nuova istanza nei dodici mesi successivi al
periodo d’imposta cui si riferisce la domanda “.

RGN 24239/09

E’ poi appena il caso di rilevare che la fissazione (non solo delle modalità ma anche) di un termine
entro il quale i suddetti dati debbono essere portati a conoscenza dell’Agenzia delle entrate è
implicita nella previsione decadenziale, e che il termine nella specie previsto (60 giorni dalla
cessazione del periodo di imposta in considerazione), in sé ragionevole, non risulta allo stato
oggetto di doglianza con specifico riguardo alla sua congruità.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché non sono
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito col rigetto del
ricorso introduttivo.
Considerato lo sviluppo della vicenda processuale e la “novità” della questione (non risultando in
proposito precedenti di questo giudice di legittimità) si ritiene di compensare tra le parti le spese
dell’intero processo.
PQM

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dell’intero processo.
Roma 27.11.2013

• Da quanto sopra esposto emerge dunque con chiarezza che, in relazione alle disposizioni generiche
e di principio contenute nella legge citata, il CIPE è stato delegato a definire nel dettaglio la
disciplina anche, in particolare, con riguardo all’accesso alle agevolazioni, ed emerge altresì che
proprio la legge n. 289 del 2002 al comma 13 dell’art. 61 ha previsto che il soggetto interessato
decade dal contributo qualora la realizzazione del programma di investimento non “risulti”
effettuata nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda. A norma del citato comma 13,
pertanto, al fine di evitare la prevista decadenza non è sufficiente che nell’esercizio di imposta
suddetto sia stata effettuata la realizzazione del programma, ma è necessario che ciò “risulti”, cioè
sia adeguatamente portato a conoscenza dei soggetti destinati a trarre le conseguenze dalla
conoscenza di tale dato. Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dai giudici d’appello, il CIPE non
ha previsto una decadenza non disposta dalla legge, ma si è limitato (proprio in ragione della delega
contenuta nella legge citata) a dettagliare in concreto la generica previsione normativa, specificando
le modalità attraverso le quali il suddetto dato (realizzazione del programma nell’esercizio di
imposta cui si riferisce la domanda) deve essere portato a conoscenza dell’Agenzia delle entrate per
poter conseguentemente “risultare” in maniera ufficiale, e, soprattutto, oggettiva e predeterminata,
come è necessario che sia, in relazione alla gravità della sanzione che la legge (non la delibera del
CIPE) connette alla relativa inottemperanza.

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