Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5348 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5791/2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCELLO TOTERA e SALVATORE RACITI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO CONSOLI, giusta procura speciale a margine

del controricorso con contestuale ricorso incidentale ed

autorizzazione del Giudice Delegato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. rep. 153/2014 del TRIBUNALE di TRIESTE, emesso

il 21/01/2014 e depositato il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui il Tribunale di Trieste, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dallo S. avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., ha ammesso solo in via chirografaria il credito dell’opponente, derivante da accordo risolutorio del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso intercorso con la società poi fallita.

L’intimata curatela si è costituita chiedendo il rigetto dell’avversa impugnazione e proponendo altresì ricorso incidentale affidato a un motivo.

2. Il ricorso principale lamenta violazione di norme di diritto nella parte in cui il Tribunale ha negato la sussistenza del privilegio sul presupposto della mancata allegazione tempestiva di un infortunio sul lavoro quale causa di risoluzione dell’accordo risolutorio, e in ogni caso di elementi idonei a ricondurre l’infortunio alla responsabilità della società, per la prima volta invocata tardivamente nelle note conclusive del giudizio di opposizione.

Il ricorso incidentale lamenta la violazione di norme di diritto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valida ed efficace la scrittura transattiva azionata nel giudizio dallo S., nonostante il contrasto con la L. n. 91 del 1981, art. 4, in quanto non comunicata alla Federazione di appartenenza delle parti e non redatta secondo la modulistica prevista dall’ordinamento sportivo.

3. A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerate su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi. Nel termine stabilito dall’art. 380 bis, comma 2, la Curatela ha depositato memoria.

4. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

5. Quanto al ricorso principale, ritiene il Collegio che la seconda delle due ragioni del rigetto della domanda di riconoscimento del privilegio (la mancata allegazione della responsabilità del datore di lavoro nella causazione del danno subito dallo sportivo), entrambe potenzialmente idonee a sorreggere autonomamente la statuizione impugnata, resiste alle censure mosse nel ricorso, posto che la doglianza non indica nessun documento, nè atto processuale ritualmente depositato, da cui sarebbe possibile evincere il lamentato errore interpretativo delle prove da parte del Tribunale. Che ha invece fatto buon governo delle norme richiamate, avendo rilevato la mancata allegazione del fatto costituivo del diritto al privilegio (art. 2751 bis c.c., n. 1, nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 326/83).

6. Quanto al ricorso incidentale, premesso che, al di fuori di guanto specificamente previsto dalle norme regolanti l’ordinamento sportivo in ragione degli interessi da esso tutelati, deve ritenersi operante il principio generale di libertà delle forme (cfr. Cass. n. 1713 del 27/01/2010), giova evidenziare: a)che nella specie la dedotta nullità dell’accordo risolutorio non può predicarsi per inosservanza dell’obbligo, previsto dalla L. n. 91 del 1981, art. 4, per il contratto costitutivo del rapporto, di deposito dello stesso presso la Federazione Sportiva Nazionale (a prescindere dalla sua discussa ratio ed ai conseguenti limiti di applicazione: cfr. sul punto Cass. n. 3545 del 23/02/2004 e n. 1855 del 4/03/1999), atteso che nel ricorso principale (pag. 4) si afferma invece l’avvenuto deposito facendo specifico riferimento ad un documento in atti, senza ricevere altrettanto specifica contestazione nel controricorso (pag. 10); b) che neppure può parlarsi di mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dalla norma richiamata per il contratto costitutivo del rapporto, perchè l’accordo risolutorio è stato redatto per iscritto; c) che la Curatela deduce anche la inosservanza dell’obbligo, previsto dal medesimo art. 4, di adozione della modulistica federale nella redazione del contratto, senza però precisare in quale parte l’accordo risolutorio in questione non sarebbe conforme al contratto tipo federale cui fa riferimento la norma indicata, che del resto riguarda l’atto costitutivo del rapporto e che quindi solo per le clausole regolanti lo svolgimento del rapporto prevede la sostituzione di diritto delle clausole del contratto tipo a quelle contenenti deroghe peggiorative.

7. Si impone dunque il rigetto di entrambi i ricorsi, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio, stante la reciproca soccombenza.

PQM

rigetta entrambi i ricorsi. Spese compensate tra le parti.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per entrambi i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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