Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4965-2014 proposto da:

G.E., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PLINIO 21 C/O CAF CISAL, presso lo studio dell’avvocato

SABATO MOSCHIANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 06/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 560/04/13, depositata il 6 luglio 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da G.E. e da P.R. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione (delle maggiori imposte di registro ed ipocatastali) col quale l’Agenzia delle Entrate aveva (altresì) revocato l’agevolazione connessa all’acquisto della prima casa di abitazione per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto (avvenuto con atto del 12 ottobre 2006);

– il giudice del gravame ha rilevato che l’appello era stato proposto in violazione del divieto di nova (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), – risultando fondato sulla tardività (ultratriennale) dell’avviso di liquidazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2) oltrechè sulla natura ordinatoria del termine di 18 mesi, – e che, ad ogni modo, quest’ultimo termine doveva ritenersi di natura perentoria, avuto riguardo al complessivo contesto normativo (che già contemplava un termine perentorio, a carico dell’amministrazione, per l’esercizio del potere di rettifica) ed alle ragioni della sua previsione;

2. – G.E. e P.R. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con un primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano che, già col ricorso introduttivo del giudizio, era stata dedotto il rispetto del termine normativamente previsto per il trasferimento della residenza, – avuto riguardo alle iniziative a tal fine poste in essere, – così che il (nuovo) riferimento alla natura (non perentoria) di detto termine integrava (mero) argomento giuridico (di natura qualificatoria), non anche immutazione della causa petendi addotta a fondamento del ricorso introduttivo;

– col secondo motivo, anch’esso formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano violazione del D.P.R. n. 131 del 1986 assumendo che la natura perentoria del termine (di 18 mesi) era stata fondata (in contrasto col dicta di Cass. n. 3507/2011) su “espressioni apodittiche e di stile”, senz’alcuna (effettiva) confutazione delle ragioni che deponevano per la natura meramente sollecitatoria di detto termine;

2. – entrambi i motivi, da riqualificare (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931), – avuto riguardo al loro effettivo contenuto deduttivo, – e da trattare congiuntamente, – perchè incentrati su di un medesimo profilo della disciplina di fattispecie, – sono destituiti di fondamento;

3. – il giudice del gravame, come si è anticipato, – pur definendo come nuovo il motivo di impugnazione incentrato sulla qualificazione giuridica del termine in questione, – lo ha esaminato, rigettandolo nel merito;

3.1 – a fronte di detta soluzione interpretativa, – che è conforme alla giurisprudenza della Corte, – deve considerarsi che il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche in quanto il “vizio di motivazione in diritto” rimane irrilevante ex se siccome da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, quanto all’erronea motivazione (“quando il dispositivo sia conforme al diritto”), al potere correttivo della Corte (art. 384 c.p.c., comma 4; v., ex plurimis, Cass., 9 giugno 2006, n. 13435; Cass., 8 agosto 2005, n. 16640; Cass. Sez. U., 17 novembre 2004, n. 21712; Cass., 19 luglio 2004, n. 13358; Cass., 6 agosto 2003, n. 11883);

3.2 – secondo, poi, un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, in tema di benefici fiscali per la cd. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, allegata, art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici (cfr., ex plurimis, Cass., 23 gennaio 2019, n. 1834; Cass., 1 dicembre 2017, n. 28860; Cass., 5 febbraio 2014, n. 2527; Cass., 10 agosto 2010, n. 18491; v. altresì, ex plurimis, in tema di inesigibilità dell’obbligo del contribuente per forza maggiore, Cass., 23 gennaio 2018, n. 1588; Cass., 12 luglio 2017, n. 17225; Cass., 7 giugno 2013, n. 14399); e, ad ogni modo, va rimarcato che il mancato rilascio del certificato di ultimazione lavori non integrava causa di forza maggiore rilevando, sotto tale profilo, (solo) gli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (v., ex plurimis, Cass., 23 gennaio 2018, n. 1588, con specifico riferimento al ritardo nei lavori di costruzione ed alle lungaggini burocratiche);

4 – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti nei cui riguardi ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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