Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5347 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 07/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso 6797-2016 proposto da:
BARONE l’vL\RIA, elettivamente domiciliata in ROl’v1A, VIA
l’v10NTE ZEBIO, n.19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA;
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-ricorrentecontro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. 06363391001, in persona del
Direttore

pro

tempore,

domiciliata

m

ROMA,

VIA

DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrentenonché contro

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IUSCOSSIONE SICILIA SPA, C.F.00833920150, in persona del
Direttore generale, domiciliata in Comiso(RG) presso lo studio
dell’A vv.Giovanni Distefano
– controricorrenteavverso

la

sentenza

TRIBUTAIUA

n.

3802/18/2015

REGIONALE

DI

della

COMMISSIONE

P ALERl\10

SEZIONE

DISTACCATA DI CATANIA, depositata il10/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del

25/01/2018 dal Consigliere Dott.

ROBERTO

GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Barone Maria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in
epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto
intempestivo il ricorso proposto dalla contribuente avverso un
atto di accertamento per il vano decorso del termine, non
potendosi considerare, quale dies a qua, quello del ritiro della
raccomandata

contenente

l’atto

spedito

direttamente

dall’Agenzia delle entrate, per il quale la notifica si era conclusa
con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non
ritirato.
La Riscossione Sicilia spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Anche

l’Agenzia delle entrate si

è costituita. La

ricorrente ha depositato memoria.
La sentenza è immune dal prospettato vizio.
Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a
quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della
raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo
del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio
fiscale ai sensi dell’art. 14 L. 890/82 deve intendersi eseguita
Ric. 2016 n. 06 797 sez. M T – ud. 25-01-2018
-2-

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decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza
(o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione
dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del
ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di
impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi
quale dies a qua il giorno del ritiro della raccomandata da parte
del destinatario, applicandosi analogicamente l’art. 8 l. n.
890/1982,

relativO

alle

notifiche

compiute

dall’ufficiale

giudiziario a mezzo posta -Cass. n. 2047/2016-.
Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da Cass. n.
19958/2017,

la d dove si

è nuovamente ‘ … escluso che il

momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa
coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio
postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la
scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine
di

impugnazione

compressione

dell’atto

dell’interesse

notificato,
del

con

soggetto

conseguente

notificante.

Ne

consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento
della

notifica,

ai

fini

della

decorrenza

del

termine

per

impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella
secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni

dalla

data

di

spedizione,

tramite

raccomandata,

dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico
postale,

posteriore

rispetto

al

primo

termine,

non

può

considerarsi fiscalmente rilevante”.
Erra pertanto la parte ricorrente nel profilare la decorrenza del
termine d’impugnazione dell’atto di accertamento dall’epoca
del ritiro dell’atto da parte del contribuente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di
Riscossione Sicilia spa
Ric. 2016 n. 06797 sez. MT- ud. 25-01-2018

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La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore di Riscossione Sicilia spa
in euro 4000,00 per compensi, euro per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15 °/o sui compensi, oltre accessori
come per legge.
Dà atto.
Così deciso il 25.1.2018 nella camera di consiglio d Ila sesta
sezione civile in Roma.

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<1.) t:: o u Ric. 2016 n. 06797 sez. MT- ud. 25-01-2018 -4- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNJ;=l~J\TO fl-l~f~'rJ\.Q_ f'L~ C'- _À ,/VV\ ,~ ~ ' ~ ~l'Q CN jOlfYv' c.:iP Q) ~ o ·- N ) cd rJ1 rJ1 cd u J )

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