Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5347 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6797-2016 proposto da:
BARONE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO, n.19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROM, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente —
nonché contro

Data pubblicazione: 07/03/2018

RISCOSSIONE SICILIA SPA, C.F.00833920150, in persona del
Direttore generale, domiciliata in Comiso(RG) presso lo studio
dell’Avv.Giovanni Distefano

– controricorrente —

TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA DI CATANIA, depositata il 10/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Barone Maria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in
epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto
intempestivo il ricorso proposto dalla contribuente avverso un
atto di accertamento per il vano decorso del termine, non
potendosi considerare, quale dies a quo, quello del ritiro della
raccomandata contenente l’atto spedito direttamente
dall’Agenzia delle entrate, per il quale la notifica si era conclusa
con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non
ritirato.
La Riscossione Sicilia spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del
ricorso. Anche l’Agenzia delle entrate si è costituita. La
ricorrente ha depositato memoria.
La sentenza è immune dal prospettato vizio.
Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a
quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della
raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo
del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio
fiscale ai sensi dell’art. 14 L. 890/82 deve intendersi eseguita
Ric. 2016 n. 06797 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

avverso la sentenza n. 3802/18/2015 della COMMISSIONE

decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza
(o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione
dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del
ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di
impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi
quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte

del destinatario, applicandosi analogicamente l’art. 8 I. n.
890/1982, relativ0 alle notifiche compiute dall’ufficiale
giudiziario a mezzo posta -Cass. n. 2047/2016-.
Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da Cass. n.
19958/2017, laddove si è nuovamente ‘…escluso che il
momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa
coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio
postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la
scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine
di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente
compressione dell’interesse del soggetto notificante. Ne
consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento
della notifica, ai fini della decorrenza del termine per
impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella
secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata,
dell’avviso di giacenza, mentre la
postale,

data del ritiro del plico

posteriore rispetto al primo termine,

non può

considerarsi fiscalmente rilevante”.
Erra pertanto la parte ricorrente nel profilare la decorrenza del
termine d’impugnazione dell’atto di accertamento dall’epoca
del ritiro dell’atto da parte del contribuente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di
Riscossione Sicilia spa
Ric. 2016 n. 06797 sez. MT – ud. 25-01-2018
-3-

\i

PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore di Riscossione Sicilia spa
in euro 4000,00 per compensi, euro per esborsi, oltre spese

come per legge.
Dà atto.
Così deciso il 25.1.2018 nella camera di consiglio d Ila sesta
sezione civile in Roma.
sidente

generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre accessori

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA