Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5347 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23835-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3335

PAPA ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SENECA 10, presso lo studio dell’avvocato DANESE
ROBERTO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

FRANCESCHELLI MASSIMO giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2014

avverso

la

sentenza

n.

214/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
06/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

DI IASI;

SENTENZA
Ragioni della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Ennio Papa (che resiste con controricorso),
ricorso per cassazione avverso la sentenza citata in epigrafe con la quale la C.T.R. Abruzzo sez. n.
10 ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso

388/ del 2000 emesso perché a seguito di verifica era risultato che l’assunzione di riferimento
riguardava un lavoratore di età inferiore ai 25 anni.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che, benchè al momento dell’assunzione il
dipendente avesse un’età inferiore ai 25 anni, tuttavia il contribuente aveva chiesto di fruire del
credito di imposta solo a decorrere dal momento del raggiungimento dei 25 anni del lavoratore, non
essendo desumibile dalla normativa applicabile la necessità della contemporanea sussistenza di tutti
i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti per la fruizione dell’agevolazione de qua fin dal momento
della assunzione considerata.
2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 1. 388/2000, l’Agenzia
ricorrente rileva che il legislatore ha previsto come requisiti concorrenti e contestuali ai fini
dell’applicazione del credito di imposta in questione sia quelli di cui al primo comma che quelli di
cui al quinto comma della norma citata, ed in particolare che l’individuazione della ratio legis non
può prescindere dalla considerazione del suddetto quinto comma, atteso che è proprio con tale
disposizione che viene delimitato il campo di applicazione dell’agevolazione, e che se il legislatore
avesse voluto tout court incrementare l’occupazione non avrebbe limitato la portata della medesima
ai soli dipendenti di età non inferiore ai 25 anni.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 r.d. 262/1942 con
riferimento al predetto art. 7 1. 388/2000, l’Agenzia ricorrente, premesso che l’interpretazione
letterale -criterio ermeneutico prioritario- impone di ritenere che per poter fruire del credito di
imposta il requisito dell’età del lavoratore assunto deve sussistere al momento dell’assunzione,

avviso di recupero di credito di imposta per l’incremento dell’occupazione ai sensi del!’ art. 7 1. n.

rileva che le norme in questione hanno carattere eccezionale in quanto costituenti deroga al normale
regime di imposizione e che pertanto avrebbero errato i giudici di merito nell’interpretarle
estensivamente ed applicarle ad un caso estraneo al senso fatto palese dal significato proprio delle
parole utilizzate dal legislatore.
I due motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono fondati nei termini e per le ragioni di
cui in prosieguo.

tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta e, al successivo quinto
comma, prevede che “il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi
assunti siano di età non inferiore a 25 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro
dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con
riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta; d) siano rispettate le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi
decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.
Il soprariportato comma 5 prevede dunque una serie di condizioni per la spettanza del beneficio, nel
senso che in mancanza anche di una sola delle predette condizioni il beneficio non “spetta”.
Tanto premesso, in relazione alla condizione (i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni)
prevista al punto a) del comma 5 del citato articolo 7, il momento rispetto al quale deve essere
valutata la relativa sussistenza risulta palese dal testo normativo laddove la norma individua “i
nuovi assunti” come i soggetti che non debbono avere età inferiore ai 25 anni, perché ciò significa
che fin dal momento dell’assunzione i suddetti lavoratori, siccome tali (ossia “nuovi assunti”)
devono avere già compiuto i 25 anni.
In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad

L’art. 7 1. n. 388 del 2000 al primo comma prevede che ai datori di lavoro che nel periodo compreso

individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva,
l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della mens
legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la
volontà della norma siccome inequivocabilmente espressa dal legislatore, in quanto solo qualora la
lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto
criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in

sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da
interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale
soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della
disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo invece consentito all’interprete
correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi
in cui ritenga che tale effetto sia soltanto, eventualmente, inadatto rispetto alla finalità pratica cui la
nonna stessa è intesa (tra numerose altre cfr. in termini cass. n. 5128 del 2001).
Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa col rigetto del ricorso
introduttivo. Considerato lo sviluppo della vicenda processuale e la mancanza di specifici
precedenti di legittimità sul punto, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dell’intero processo.

Roma 27.11.2013

quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico,

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