Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. un., 07/03/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/03/2011), n.5347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA EDEN 2000 S.C.R.L. ((OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PLINIO 44, presso lo studio dell’avvocato IOANNILLI

ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato NIGRO DOMENICO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. ((OMISSIS)), V.P.,

V.G., S.A., V.A., V.

A., S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PIETRO MASCAGNI 64, presso lo studio dell’avvocato LA ROSA FRANCESCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato LA ROSA SALVATORE, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1128/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

uditi gli avvocati Domenico NIGRO, Salvatore LA ROSA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1990, V.T. e P.C. convenivano di fronte al tribunale di Siracusa la Coop. Edilizia Eden 2000 srl lamentando che la stessa aveva edificato un immobile a confine con il fondo di essi attori in violazione delle distanze previste dagli artt. 72 e 76 del reg. cd. del comune di Palazzolo Acreide chiedendo la demolizione di quanto realizzato in violazione delle distanze stabilite e la condanna dei predetti al risarcimento dei danni.

Si costituiva la convenuta contestando le asserzioni di controparte;

con sentenza del 2001, l’adito Tribunale accoglieva la domanda di demolizione delle parti realizzate in spreto alla normativa vigente e regolava le spese; proponeva appello la Cooperativa, cui resistevano A. ed S.E., quali eredi della madre, P. C. e C.V., P., A., A. e V.G., quali eredi di V.T..

Con sentenza in data 2/12.11. 2.005, la Corte di appello di Catania respingeva il gravame e regolava le spese; osservava, per quanto qui ancora interessa, la Corte etnea che non spettava certo al CTU determinare le conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle distanze legali, elemento questo su cui non v’è contrasto, mentre nessun rilievo poteva assumere la pretesa regolarità urbanistica dell’opera, atteso che il provvedimento amministrativo non può pregiudicare i diritti dei terzi. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di sei motivi, la Cooperativa, mentre le controparti resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità delle sentenze di primo e di secondo grado in relazione all’art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Palazzolo Acreide, nonchè violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 19 e della L.R. Sicilia 26 maggio 1973, n. 21, art. 27.

La dedotta ipotesi di un litisconsorzio necessario con il Comune scaturirebbe dal fatto che questi è l’ente che ha delegato la Società a promuovere il procedimento espropriativo; va subito evidenziato che non risulta, nè tanto è documentalmente smentito in ricorso, che nei gradi di merito si sia addotta e dimostrata la pretesa acquisizione al Comune dell’area de qua, che sarebbe stata assegnata dall’Ente locale alla Cooperativa.

Da tanto deriva che, essendo stata per la prima volta sollevata in sede di legittimità l’eccezione di disintegrità del contraddittorio, una ulteriore attività istruttoria in tal senso risulta preclusa, donde l’inammissibilità di tale profilo del motivo in esame.

Ma ogni altro aspetto della questione sollevata con il motivo da scrutinare cade di fronte alla considerazione secondo cui l’eventuale integrazione del contraddittorio deve discendere dalla natura e dal contenuto della domanda, che determina l’ambito della controversia e, a tale riguardo, non possono nutrirsi dubbi sulla constatazione secondo cui, in ragione del fatto che la domanda stessa si concretizza in una richiesta di declaratoria di violazione delle distanze, la stessa investe una materia che risulta del tutto estranea all’ambito del procedimento espropriativo, anche in ragione del fatto che è la stessa ricorrente ad affermare di essere titolare dell’area in questione, mentre non è stata fornita prova alcuna relativamente al fatto che fosse stata prospettata la questione relativa alla eventualità che fosse riscontrabile in capo al Comune la proprietà superficiaria. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il riparto tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria, con conseguente violazione della L. 20 marzo 1865, n 2248, all. E, artt. 4 e 5), D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 19, nonchè L.R. Sicilia 26 maggio 1973, n. 21, art. 27; in buona sostanza si pone una questione di giurisdizione basata sul fatto che la stessa spetterebbe al giudice amministrativo ratione materiae. Preliminare ed assorbente al riguardo è la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che ove la parte soccombente in prime cure, proposto appello, non abbia formulato alcuna eccezione sulla giurisdizione, abbia così assunto un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione, prestando acquiescenza al capo implicito relativo alla giurisdizione contenuto nella sentenza di primo grado.

Tanto impedisce al giudice di rilevare, anche officiosamente, l’asserito difetto di giurisdizione, in quanto sul punto, in sede di gravame, si era formato giudicato implicito (Cass, SS. UU., 9.11.2009, n. 23665; 30.10. 2008,n 2619 9.10.2008, n. 24883).

Posto che l’eccezione di difetto di giurisdizione è stata per la prima volta sollevata in questa sede di legittimità, la stessa, in applicazione della ricordata giurisprudenza, cui si presta convinta adesione, deve essere dichiarata inammissibile, e, con essa, il relativo motivo.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., artt. 10 e 11 preleggi, 12 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Palazzolo Acreide, adottato il 24.6.1987 ed approvato con Decreto n. 1618/89 dall’Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente in data 29.11.1989 e 41 del Regolamento edilizio, nonchè vizio di motivazione.

In esito ad una estesa esposizione delle norme edilizie locali succedutesi in zona, e ad una analisi della normativa che ne risultava nel complesso, si sostiene la tesi secondo cui in realtà al momento della costruzione, lo strumento edilizio applicabile avrebbe consentito di edificare come in effetti era stato in concreto attuato.

La lettura della sentenza impugnata peraltro consente di appurare che l’unico motivo di appello svolto (a prescindere da una successiva domanda relativa alla regolamentazione delle spese) era relativo al profilo secondo cui la demolizione andava riservata ai soli casi in cui essa rappresenti l’unica modalità riparatoria, dovendo prevalere, in caso di mancato rispetto della distanza dal confine, il principio della prevenzione; inoltre, le controparti, non essendo il loro fondo edificabile, nessun danno potevano aver subito dal mancato rispetto delle distanze.

Ribadito quanto affermato nella sentenza impugnata circa la ininfluenza della pretesa regolarità urbanistica dell’opera, non potendo il provvedimento dell’autorità amministrativa avere l’effetto di pregiudicare i diritti dei terzi e l’irrilevanza della destinazione urbanistica del fondo contiguo, devesi rilevare come l’argomentazione svolta non sia stata affatto sottoposta all’esame del giudice di secondo grado e pertanto la stessa risulti coperta da giudicato.

Con il quarto motivo ci si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 872 e 873 c.p.c., in relazione alla pretesa applicazione nella specie di un regolamento edilizio non più vigente; con il quinto motivo di violazione e falsa applicazione dell’artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 12 norma att. P.R.G. sostanzialmente basata sugli stessi argomenti di cui al motivo precedente ed espressa comunque in modo tanto sintetico da apparire generica; con il sesto mezzo di violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 72 del Regolamento edilizio annesso al piano di fabbricazione del Comune di Palazzolo Acreide, in relazione alla (negata) sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per disporre la demolizione. Ricordato quale fosse stato l’unico motivo su cui era articolato l’appello proposto dall’odierna ricorrente e rilevato come le proposte questioni, talora inammissibilmente rivolte alla sentenza di prime cure, siano nuove e diverse rispetto a quelle proposte al giudice di secondo grado, oltre che, in larga misura, basate su elementi puramente fattuali, devesi concludere nel senso che i motivi in esame per un verso risultano coperti da giudicato e pertanto inammissibili e, per altro verso del pari inammissibili in ragione della attinenza delle stesse, o almeno di più d’una di esse, al merito. Tanto comporta che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA