Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5762/2014 proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, C.F. e

P.I. (OMISSIS), in persona del suo rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

P. SNC P.A. & G., rappresentata e difesa

dall’avvocato ERNESTO PENSATO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la decisione del TRIBUNALE di TRANI, emessa il 03/12/2013 e

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con decreto depositato in data 17 gennaio 2014, il Tribunale di Trani ha respinto l’opposizione promossa da BANCA CARIGE S.P.A. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) S.R.L.; che avverso tale pronuncia la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’intimata curatela non ha svolto difese;

considerato che con l’unico motivo la ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda avente per oggetto il rimborso del finanziamento erogato alla società in bonis, non risultando che il Tribunale abbia delibato la questione;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del motivo di ricorso;

ritenuto che la proposta merita condivisione;

che – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – nella premessa a pagina 1 e nella motivazione in diritto a pagina 3 il decreto impugnato risulta aver fatto riferimento al finanziamento chirografario, implicitamente quindi comprendendo anche tale parte di deduzione nella motivazione adottata per il rigetto;

che non appare dirimente la circostanza che, nel richiamare la consulenza tecnica di ufficio, il decreto non faccia riferimento specifico al finanziamento, atteso che il ricorrente non deduce che il consulente non abbia tenuto conto del finanziamento nelle sue conclusioni peritali, nè in alcun modo indica o riporta atti processuali da cui tale circostanza dovrebbe evincersi;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone;

che non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio, non avendo parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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