Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5346 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14628-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANDOMENICO

ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO DE ANTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO RICCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI FORLI’ in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2150, depositata il 2 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto da C.M. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici per l’acquisto della prima casa (atto del 21 dicembre 2006, registrato il successivo 5 gennaio 2007) in ragione della successiva rivendita (in data 18 luglio 2007) di detto immobile e del riacquisto (in data 18 giugno 2008) di altro immobile che, però, doveva ascriversi alla categoria dell’abitazione di lusso;

1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– non sussisteva il denunciato difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione in quanto, da un lato, l’avviso di liquidazione (separatamente) emesso per la revoca dei benefici concessi in relazione al secondo acquisto (del 18 giugno 2008), – pur nella motivazione dell’atto impugnato richiamato, – era stato notificato al contribuente contestualmente (“nella stessa data”) all’avviso di liquidazione in contestazione e, dall’altro, – a fronte del richiesto intervento dell’Agenzia del Territorio (ai fini della verifica da eseguire sul secondo immobile acquistato), – rimaneva (pur sempre) riservato all’Agenzia delle Entrate la valutazione sulla ricorrenza delle condizioni per qualificare l’immobile, così esaminato, in termini di abitazione di lusso;

– l’abitazione in questione doveva ritenersi di lusso in relazione al parametro offerto dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in quanto veniva in rilievo una superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (mq. 259 secondo le misurazioni dell’Agenzia del Territorio), e posto che: – la nozione di superficie utile complessiva non implicava l’abitabilità degli ambienti quanto piuttosto la loro utilizzabilità (“l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana”); – ai fini del relativo computo andavano esclusi (solo) i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina (art. 6, cit.), alla stregua di disposizione tassativa che non ammetteva interpretazioni in via estensiva; – doveva, pertanto, tenersi conto anche del locale “lavanderia”, – che non presentava “le caratteristiche del locale di servizio” in quanto connotato da una “altezza regolare, con una corretta illuminazione naturale”, – posto, poi, che la consulenza di parte (offerta al giudizio dal contribuente), nel distinguere tra “proservizi… vani non abitabili e… locali di servizio”, – non aveva dettagliato la “caratteristica tipica” di “proservizi o… locali di servizio” che (pur) tutti giacevano “al piano terra o al primo piano, tranne la cantina posta al piano seminterrato, con altezza insufficiente e ridotta illuminazione… “, per quanto “i servizi posti al piano terra potrebbero risultare non abitabili (nonostante la loro superficie reale) in quanto di insufficiente illuminazione naturale”;

2. – C.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, deducendo, in sintesi, che la motivazione dell’atto impugnato difettava dei suoi presupposti, e delle ragioni giustificative, e, più specificamente, faceva riferimento ad altro avviso di liquidazione (emesso in relazione alle agevolazioni concesse per l’acquisto del 21 dicembre 2006, registrato il successivo 5 gennaio 2007) che nè era stato allegato all’atto impugnato nè da quest’ultimo riprodotto (in motivazione) nel suo contenuto essenziale;

1.1 – il motivo è destituito di fondamento in quanto la censura non considera che la gravata sentenza, – diversamente da quanto si assume in ricorso, – non ha risolto il suo decisum nel (solo) rilievo concernente l’identificazione dell’autorità (l’Agenzia delle Entrate) chiamata a valutare, ed a qualificare in iuris, l’attività materiale (di verifica e di misurazione) da altro ufficio posta in essere ai fini del riscontro delle condizioni rilevanti per la qualificazione dell’immobile in termini di abitazione di lusso, ma ha (per l’appunto) rilevato che l’avviso di liquidazione (separatamente) emesso per la revoca dei benefici concessi in relazione al secondo acquisto (del 18 giugno 2008), – pur nella motivazione dell’atto impugnato richiamato, – era stato notificato al contribuente contestualmente (“nella stessa data”) all’avviso di liquidazione in contestazione; e detto accertamento, che il ricorrente non censura, – è conforme al consolidato orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua, in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (qui, giustappunto, per notificazione; cfr., ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073);

– va, peraltro, soggiunto che la descrizione fattuale delle ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, – qual riportata dallo stesso ricorrente, – dà (inequivoco) conto della fattispecie qualificatoria (la disposizione normativa) che è stata ritenuta rilevante dall’Amministrazione (ai fini della tassazione ordinaria delle imposte registro e ipocatastali), considerato che risultano (chiaramente) esposti sia la sequenza contrattuale (degli atti di acquisto, di vendita e di riacquisto) che connota, in fatto, la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, della nota II bis, comma 4, della tariffa allegata, parte prima, sia il parametro qualificatorio dell’abitazione di lusso espressamente evocato (D.M. 2 agosto 1969, art. 6);

2. – col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, assumendo, in sintesi, che, – venendo in considerazione (per come rilevato dall’Agenzia del Territorio, e per come risultante dalle misurazioni da quella stessa Agenzia eseguite) una “unità abitativa dislocata ai piani interrato, terra, primo di un fabbricato unifamiliare” e, così, un “unico alloggio padronale” (D.M. 2 agosto 1969, art. 5), – nella fattispecie non ricorrevano i (due) criteri individuati da quest’ultima disposizione ai fini della definizione dell’abitazione di lusso (inapplicabile, alla fattispecie, la disposizione di cui al successivo art. 6 in quanto da riferire a unità immobiliari comprese in “un edificio condominiale ovvero, quantomeno, in una casa bifamiliare”), siccome accertato che, – a fronte di una superficie utile complessiva di mq. 259, – l’area scoperta di pertinenza (pari a complessivi mq. 984) non superava di oltre sei volte l’area coperta (il relativo rapporto risultando pari a 3,51);

– il terzo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, sul rilievo che, ai fini del computo della superficie utile complessiva non doveva tenersi conto, nella fattispecie, del locale lavanderia (locale, oltretutto esterno all’unità abitativa e con questa non comunicante);

3. – anche questi due motivi, – da trattare congiuntamente perchè connessi nella denunciata violazione dei criteri di computo della superficie utile rilevante ai fini in trattazione, – sono destituiti di fondamento;

3.1 – come reso esplicito dalla sequenza topografica, e regolativa, del D.M. 2 agosto 1969, “sono considerate abitazioni di lusso” (art. 1, comma 1), ed in rapporto di alternatività tra di loro, tanto “Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.” (art. 5) quanto “Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).” (art. 6); laddove (solo) in ragione del successivo art. 8 specificamente rileva, ai fini in discorso, la ricorrenza di “oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto”;

– la Corte ha, altresì, precisato che la norma base di riferimento, per individuare le caratteristiche di lusso riferite all’estensione della superficie dell’immobile, è costituita (proprio) dall’art. 6, cit., disposizione, questa, che è applicabile (indistintamente) a appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative e che non è contraddetta da quella di cui al precedente art. 5, cit., in quanto la “dimensione dell’area scoperta (in rapporto pertinenziale con l’alloggio padronale) assume rilievo se e in quanto la o le unità immobiliari (che compongano l’alloggio) abbiano (singolarmente considerate) un’area coperta di superficie inferiore a 240 mq.” (cfr. Cass., 28 giugno 2016, n. 13311; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23591);

3.2 – quanto, poi, al computo del locale lavanderia, la gravata sentenza si è attenuta a consolidati principi espressi dalla Corte, alla cui stregua:

– in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, e va determinata in quella che dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985, art. 51, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (v. Cass., 17 luglio 2019, n. 19186; Cass., 28 giugno 2019, n. 17470; Cass., 26 marzo 2019, n. 8409; Cass., 21 settembre 2016, n. 18483; Cass., 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., 2 settembre 2016, n. 17555; Cass., 17 gennaio 2014, n. 861);

– nel calcolo di detta superficie si deve prescindere dal requisito dell’abitabilità, elemento non richiamato nel D.M. 2 agosto 1969, mentre costituisce parametro idoneo l’utilizzabilità degli ambienti e, dunque, la loro idoneità di fatto allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (v. Cass., 17 luglio 2019, n. 19186; Cass., 26 marzo 2019, n. 8409, – con riferimento (proprio) a locali lavandaria -; Cass., 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., 18 maggio 2016, n. 10191);

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui riguardi ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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