Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5346 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5346 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14958-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DIMONTE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE

II

18, presso lo studio

dell’avvocato G.MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANLUIGI MASNATA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 1434/4/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
La CTR Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale
accoglimento dell’appello proposto da Dimonte Michele,
rideterminava i maggiori ricavi del contribuente rispetto a
quelli considerati dall’ufficio nei due avvisi di accertamento
notificati al contribuente per gli anni 2009 e 2010, ritenendo
che i versamenti riscontrati sui conti correnti bancari rientranti
nel volume di affari concernente gli anni 2009 e 2010 erano
per ciò stesso da considerare giustificati. Rientrava, d’altra
parte, nella logica la possibilità di pagamenti rateizzati, né
occorreva la prova che ad ogni fattura dovesse corrispondere
un pagamento di eguale importo, per di più considerando la
regolare tenuta della contabilità del contribuente. Da tutto
questo, secondo la CTR, doveva trarsi il convincimento che la
ripresa a tassazione fosse legittima solo con riguardo agli
importi delle movimentazioni che eccedevano l’accertato
volume di affari e non avevano trovato altra giustificazione.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per
cassazione, affidato ad un motivo, la sentenza sopra ricordata
e la parte intimata ha resistito con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con l’unico motivo proposto si deduce la violazione dell’art.32
c.1 n.2 dPR n.600/73. La CTR, nel ritenere che la presunzione

Ric. 2016 n. 14958 sez. MT – ud. 24-01-2018
-2-

GIOVANNI CONTI.

di cui al ricordato art.32 fosse vinta sulla mera circostanza che
gli importi accertati dalle movimentazioni fossero coperti dal
fatturato, avrebbe disatteso i principi più volte espressi da
questa Corte.
Tale motivo, non involgendo un accertamento in fatto da parte

giudice di merito rispetto alla previsione normativa indicata
nella censura, è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che la presunzione legale
“juris tantum” nascente dall’art.32 c.1 n.2 dpr n.600/73, può
essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova
liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto
conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti
registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili,
occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal
contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli
pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei
singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause
giustificative degli accrediti e dei prelievi” (Cass. n.
26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il
contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma
una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di
ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come
ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti
imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso
l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di
ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi
valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei
risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie Cass. n. 221800/2017, Cass. n. 18081/2010, Cass. n.
22179/2008, Cass. n. 26018/2014-.
Ric. 2016 n. 14958 sez. MT – ud. 24-01-2018
-3-

di questa Corte ma soltanto la verifica del corretto operato del

Orbene, la CTR ha fatto scorretta applicazione dei superiori
principi, ritenendo che i movimenti in entrata sui conti correnti
del contribuente non potessero rappresentare elemento
presuntivo di reddito non dichiarato per il solo fatto che
rientrassero nel volume di affari accertato.

verificare che i movimenti in entrata si riferissero a redditi
regolarmente dichiarati e trovassero conferma nella contabilità
del contribuente. Inoltre, il giudice di merito ha ancora
erroneamente valorizzato la tenuta regolare della contabilità e
la circostanza che alcuni pagamenti potessero essere parziali
secondo ‘logica’ parimenti ritenendo, in modo non conforme a
legge, che non fosse necessaria la dimostrazione della
corrispondenza ad ogni fattura di un pagamento di eguale
importo.
La CTR ha dunque violato i principi superiormente considerati,
ritenendo che la dimostrazione idonea a giustificare la
movimentazione bancaria potesse essere generica ovvero
risultare affidata a dati presuntivi -cfr. Cass. n. 14675/2006,
Cass. n. 19003/2005 con riferimento a costi e oneri deducibili-.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi
difensivi esposti dalla controricorrente, in accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra
sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione selle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 24.1.2018 in Roma.
Il Pre
Ric. 2016 n. 14958 sez. MT – ud. 24-01-2018
-4-

Così facendo, il giudice di merito non ha assolto l’obbligo di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA