Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5346 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5746/2014 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), facente parte del

Gruppo Intesta Sanpaolo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO IOLLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 321/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 18/12/2013 e depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 321 depositata in data 27 gennaio 2014, la Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal Banco Di Napoli S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata respinta l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. nella parte relativa alla esclusione, per carenza della documentazione comprovante il credito richiesto, del credito portato da saldi debitori di un’apertura di credito in conto corrente e da due finanziamenti per anticipi all’esportazione. La Corte distrettuale ha ritenuto i contratti prodotti in copia dal Banco di Napoli privi di data certa anteriore al fallimento, inidonei essendo all’uopo i timbri postali in corso particolare apposti sulle scritture.

2. Avverso tale pronuncia, il Banco Di Napoli S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. L’intimata curatela non ha svolto difese.

3. Il motivo di ricorso lamenta violazione di legge nella parte in cui i giudici del merito, in consapevole dissenso con l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità, hanno negato che l’apposizione sui contratti azionati del timbro postale in spedizione a corso particolare a tergo dei contratti azionati non sarebbe idoneo a far ritenere certa la medesima data, posto che l’addetto alla spedizione non avrebbe alcun onere di verificare il contenuto del foglio sul quale appone il timbro, e che quindi le dichiarazioni ivi contenute ben potrebbero essere state apposte successivamente, non essendo il timbro medesimo apposto in sovrapposizione a ogni dichiarazione.

4. A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso.

5. La proposta merita condivisione, considerando che gli argomenti utilizzati dalla Corte distrettuale per discostarsi dall’orientamento di questa Corte di legittimità non appaiono diversi da quelli già scrutinati per pervenire all’orientamento nomofilattico adottato. Deve invero ribadirsi il principio di diritto secondo cui “in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; grava sulla parte che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso; a tal fine basta la prova contraria non occorrendo far ricorso alla querela di falso” (cfr. Sentenza n. 8438 del 28/05/2012; n. 13912 del 14/06/2007; n. 6472 del 23/04/2003; n. 10873 del 1/10/1999; n. 21814 del 11/10/2006). Ne deriva che anche il curatore, pur essendo terzo rispetto al rapporto contrattuale azionato, ha in tale fattispecie l’onere di provare – con ogni mezzo – la inidoneità dell’apposizione del timbro a dimostrare l’anteriorità del documento al fallimento, dovendo, in caso contrario, ritenersi l’idoneità di quanto attestato a soddisfare il canone di certezza previsto dall’art. 2704 c.c..

6. Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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