Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5345 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11702-2015 proposto da:

PELLIZZARI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1648/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1648/14, depositata il 27 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello di Pellizzari Costruzioni S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ordinaria l’imposta di registro dovuta, e già corrisposta dalla contribuente con l’aliquota ridotta prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione a tre contratti di compravendita di aree edificabili;

– il giudice del gravame, – premesso che la materia del contendere era (parzialmente) cessata quanto all’avviso di liquidazione emesso per la compravendita del 24 giugno 2004, in ragione di un atto di autotutela (del 28 novembre 2011) in forza del quale l’Agenzia aveva recuperato a tassazione (solo) “la quota di metà dell’importo della compravendita”, – ha rilevato, in sintesi, che la disposizione agevolativa postulava, ai fini del suo perfezionamento, l’utilizzazione edificatoria dell’area nei cinque anni successivi al trasferimento (piuttosto che il mero avvio dei lavori di costruzione), laddove, nella fattispecie, alla data del marzo 2009 (a quinquennio decorso per le fattispecie negoziali non definite in autotutela) risultavano realizzate “le strutture portanti dei capannoni” (id est “i plinti di fondazione”);

2. – Pellizzari Costruzioni S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione, e falsa applicazione, della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, deducendo, in sintesi, che, ai fini del perfezionamento della fattispecie agevolativa in questione, l’utilizzazione edificatoria dell’area (nei cinque anni dal trasferimento) deve ritenersi integrata con l’effettivo inizio dei lavori (a seguito del rilascio del permesso di costruire), e senz’alcuna necessità di ultimazione della costruzione (requisito, questo, prescritto ai fini di distinte fattispecie di agevolazione);

2. – il motivo di ricorso è destituito di fondamento;

2.1 – in disparte il difetto di autosufficienza del ricorso, – quanto a profili (come quello relativo ad un atto di “ricomposizione fondiaria”) che, peraltro, prospettano questioni (in fatto) che fuoriescono dalla denuncia di violazione di legge e che, oltretutto, vengono sollevati (aspecificamente) senza trarne alcuna conclusione (diversa da quella correlata alla denunciata norma di diritto), – il decisum del giudice del gravame è conforme ad un consolidato, e qui condiviso, orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua l’utilizzazione edificatoria (“entro cinque anni dal trasferimento”) dell’area oggetto di cessione agevolata (quanto all’imposta proporzionale di registro, ed alla misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali), – integrando condizione risolutiva del beneficio fiscale (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29612), implica “l’integrale realizzazione, entro il quinquennio dall’acquisto, delle potenzialità edificatorie dell’area” (inidonea allo scopo la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione; v. Cass., 14 febbraio 2014, n. 3449, – che allude alla realizzazione di una nuova costruzione di “consistenza significativa dal punto di vista urbanistico”, – cui adde, ex plurimis, Cass., 9 febbraio 2017, n. 3533; Cass., 29 ottobre 2014, n. 23037; v., altresì, – quanto all’esclusione del beneficio nell’ipotesi che il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio, rivendendo, poi, a terzi l’area parzialmente edificata, – Cass., 18 gennaio 2017, n. 1111; Cass., 29 ottobre 2014, n. 23037; Cass., 8 marzo 2013, n. 5933; Cass., 27 febbraio 2013, n. 4890; Cass., 25 luglio 2012, n. 13173; Cass., 27 marzo 2009, n. 7438);

2.2 – una volta rimarcato che l’agevolazione in discorso risponde allo scopo di diminuire (per l’acquirente) il costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, e di favorire lo stesso sviluppo equilibrato del territorio (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2017, n. 1111; Cass., 8 marzo 2013, n. 5933), l’elemento di fattispecie che viene (qui) in considerazione è stato dalla Corte ricostruito nel senso che “l’utilizzazione edificatoria dell’area” si perfeziona (“in analogia con quanto disposto dell’art. 2645 bis c.c., u.c.”) allorquando “l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato pur tuttavia eseguito al rustico, con mura perimetrali e copertura”, così “da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità alle prescrizioni urbanistiche che hanno consentito l’intervento e giustificato l’agevolazione.” (così Cass., 11 maggio 2017, n. 11691 cui adde Cass., 14 dicembre 2017, n. 30018; v. altresì, nello stesso senso, Cass., 28 dicembre 2011, n. 29158 che già alludeva anche al disposto di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 2);

– nella prospettiva ricostruttrice sopra ripercorsa, cui la Corte intende dare continuità, non è, quindi, condivisibile il (contrario) rilievo secondo il quale l’utilizzazione edificatoria dell’area si realizza col (mero) “effettivo inizio dei lavori” (Cass., 17 gennaio 2013, n. 1097; Cass., 17 gennaio 2013, n. 1096), ed il ricorso, che su tale prospettazione è fondato, va pertanto disatteso;

3. – nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva di parte intimata, mentre ricorrono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA