Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5345 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1766/2016 proposto da:

R.D.M., rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente e in virtù di procura conferita a margine del

ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Giuseppina Mauro, e Annunziato

Tenuta.

– ricorrente –

contro

Comune di Marano Principato (CS), nella persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Cavalcanti,

elettivamente domiciliato in Roma, via Denza n. 50/A, presso lo

studio dell’Avv. Nicola Laurenti, in forza di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di CATANZARO n. 740/2015,

depositata in data 4 giugno 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva n. 725/1995 del 25 luglio 1995, aveva dichiarato l’ammissibilità della domanda proposta da R.D.M. di condanna del Comune di Cosenza al pagamento della somma di vecchie Lire 394.729.725, in considerazione della natura edificatoria dei terreni di sua proprietà compresi nel piano di zona da destinare ad Enti e Cooperative per la costruzione di case economiche e popolari.

2. Con sentenza definitiva n. 1339/2012 del 24 agosto 2012, il Tribunale di Cosenza aveva condannato il Comune di Marano Principato al pagamento della somma di Euro 272.640,98, oltre interessi dalla data del contratto di cessione (10 dicembre 1983), all’effettivo saldo.

3. Con sentenza del 4 giugno 2015, la Corte di appello di Catanzaro ha condannato il Comune di Marano al pagamento della somma di Euro 64.966,18, oltre interessi legali dalla data del contratto di cessione (10 dicembre 1983), all’effettivo saldo, affermando che: la domanda volta ad affermare la incompetenza per materia del Tribunale di Cosenza era inammissibile per il passaggio in giudicato della sentenza parziale e della questione riguardante la competenza del tribunale adito; la sentenza di primo grado era errata laddove aveva applicato l’indice fondiario per la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione; doveva essere considerato l’indice territoriale medio di 1,50 mc/mq e detrarre le somme spese dal Comune per l’urbanizzazione dell’intera area; gli oneri di urbanizzazione risultavano sempre a carico del proprietario e non comportavano alcuna duplicazione, una volta computate le stesse anche ai fini della determinazione dell’indice medio; nella impossibilità di reperire utili termini di comparazione il parametro di riferimento indicato dal consulente era quello di 50.000 al mq indicato in una Delibera comunale del 1995 per una cessione di altra quota di terreno ricadente nel medesimo piano di zona; stimato il valore del terreno a mq non vi era alcuno spazio per una maggiorazione del valore attraverso un coefficiente correttivo come ritenuto dal consulente d’ufficio, perchè la motivazione riguardava non già il bene da stimare, ma la congruità della spese affrontate dal Comune per le opere di urbanizzazione.

4. R.D.M. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.

5. Il Comune di Marano Principato ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c. e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, avendo errato la Corte di appello ad utilizzare il metodo sintetico-comparativo; che la detrazione del costo delle opere di urbanizzazione poteva trovare spazio nell’ambito di un metodo di stima analitico-ricostruttivo ed essere considerato come uno degli elementi che potevano concorrere a determinare il valore di mercato del bene.

2. Con atto del 4 gennaio 2021, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato che R.M. era deceduto in data (OMISSIS) e che gli eredi, Ru.Ma., R.L., R.V., R.G., Ru.Gi. e R.A., unitamente al Comune di Marano Principato, avevano transatto la controversia dichiarando di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese processuali.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA