Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5345 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5345 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14823-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PATRICIELLO TOMMASO;

– intimato avverso la sentenza n. 11709/48/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Data pubblicazione: 07/03/2018

Fatti e ragioni della decisione
La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la
pronunzia di primo grado che, in accoglimento del ricorso
proposto da Patriciello Tommaso, aveva annullato l’avviso di

redditi di partecipazione per l’anno 2006 accertati sulla base di
altro accertamento eseguito nei confronti della Patriciello
Cablaggi s.r.l. della quale il Patriciello era socio al 55%.
Secondo la CTR il socio ben poteva contestare i presupposti
dell’accertamento emesso a carico della società anche se
divenuto definitivo per mancata impugnazione all’unico scopo
di potere reagire alla potenziale efficacia espansiva di
quell’accertamento nei suoi confronti e senza che ciò potesse
rimettere in discussione l’accertamento nei confronti della
società. Ne seguiva, pertanto, la piena legittimità della
pronunzia di primo grado.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
L’Agenzia ricorrente, prospettando la violazione degli artt.39
c.1 lett.d) dPR n.600/73, nonchè degli artt.2728, 2729 e 2697
c.c., nonchè degli artt.113 e 115 c.p.c., muove dall’idea che la
definitività dell’accertamento reso nei confronti di società di
capitali a ristretta base sociale non possa più essere messo in
discussione, quanto all’accertamento dei maggiori redditi ivi
reso, da parte del socio.
La censura è fondata.

Ric. 2016 n. 14823 sez. MT – ud. 24-01-2018
-2-

accertamento emesso per la ripresa a tassazione di maggiori

4

La sezione quinta di questa Corte, dando continuità a
precedente indirizzo -Cass.n.441/2013- ha di recente ritenuto
che nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento
relativo al socio di una società di capitali a ristretta base
sociale debba riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato,

società, con cui sia stata accertata la sussistenza di utili
extracontabili della società. Si è aggiunto che l’accertamento
positivo dell’utile extracontabile della società conferma, infatti,
il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile
da partecipazione del socio -cfr.Cass.n.6175/2017-.
A tale orientamento non si è conformato il giudice di appello,
ammettendo la possibilità del socio che aveva impugnato
l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione di
contestare il presupposto dal quale era scaturita tale pretesa e,
per l’appunto, la ripresa a tassazione nei confronti della società
in relazione agli effetti che ciò avrebbe potuto determinare nei
confronti della propria sfera patrimoniale, ancorché si fosse
formato il giudicato favorevole al fisco nel giudizio concernente
la ripresa a tassazione a carico della società.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione
della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 24.1.2018 in Roma.

Ric. 2016 n. 14823 sez. MT – ud. 24-01-2018
-3-

formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA