Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5345 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5345 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 16877-2012 proposto da:
EUROTRADE SRL UNIPERSONALE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio
dell’avvocato COEN STEFANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE giusta
2013

delega a margine;
– ricorrente –

3290
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 07/03/2014

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA;

avverso

il

provvedimento

n.

81/2011

della

COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 16/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DRUDA che si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del 3 0 motivo, rigetto altri.

– intimato –

Svolgimento del processo

A seguito di indagini effettuate dal Nucleo di

Mestre e di Padova, l’Agenzia delle Entrate Ufficio
di Padova procedeva alla notifica di avvisi di
accertamento aventi ad oggetto IVA ed IRAP per gli
anni d’imposta 2004 e 2005 alla società Euro ‘trade
unipersonale srl, nonché ai soci Zampiron Francesco
e

Fassina Elena in relazione: 1) a fatture per

operazioni soggettivamente inesistenti per un
imponibile complessivo pari a

e 1.192.746,00 con

iva corrispondente pari ad e 240.576,00 per il 2004
ed C 2.857.064 con iva corrispondente pari ad

e

571.413,00 per il 2005; 2) all’indetraibilità del
costo afferente l’attività di trasporto effettuata
dalla ditta individuale Zampiron Francesco;3) alla
rideterminazione dei ricavi conseguiti dalla
società, con applicazione di diversa aliquota di
ricarico ai costi sostenuti per l’acquisto di beni
destinati alla rivendita.
L’Ufficio riteneva esistente, sulla base delle
risultanze del pvc della Guardia di Finanza, una
associazione criminale dedita alla frode fiscale
1

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di

mediante acquisto di

telefoni cellulari

a prezzi concorrenziali in pregiudizio del gettito
IVA, a mezzo di operazioni triangolari coinvolgenti
società filtro o cartiere sulle quali veniva
trasferito il debito d’imposta d’IVA che le

mentre la società acquirente (nella specie Euro
trade unipersonale spa) a fronte degli acquisti
dalle società cartiere (Delta srl, Technopilis srl,
SF Electronick Handel GMBH ed altre), operava
regolarmente detrazioni dell’IVA sulla base delle
fatture ricevute da queste ultime.
La società Euro trade unpersonale srl ed i soci
presentavano distinti ricorsi avverso l’avviso di
accertamento

alla

Commissione

Tributaria

provinciale di Padova la quale, riuniti i
procedimenti, rigettava i ricorsi con sentenza
confermata dalla CTR del Friuli Venezia Giulia.
Su ricorso in appello proposto dalla Euro trade
spa, la Commissione tributaria regionale del
Friuli, con sentenza nr.81/22/2011 depositata in
data 16/5/201i, confermava la sentenza di primo
grado. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale ha proposto ricorso per
cassazione la Euro trade uni personale srl con

2

predette società filtro non versavano all’Erario,

cinque

motivi.

Agenzia

La

delle

Entrate ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

motivazione su un fatto decisivo della
controversia in riferimento all’art. 360 nr. 5
cpc in riferimento alle operazioni
soggettivamente inesistenti in quanto la CTR ha
trascurato di considerare che mancavano le prove
in ordine al coinvolgimento della contribuente
nel disegno fraudolento e ritenuto esistente,
senza motivare, la consapevolezza da parte della
società di partecipare ad un giro di operazioni
fraudolente.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta nullità della sentenza per carenza di
motivazione su un fatto decisivo della
controversia in riferimento all’art. 360 nr. 5
cpc in quanto la CTR ha ritenuto esistenti
elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno
degli avvisi di accertamento in riferimento alle
operazioni soggettivamente inesistenti.

3

lamenta nullità della sentenza per carenza di

Con il terzo motivo

di

ricorso

la

ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360
comma 1 n.4 cpc e 112 cpc, omessa pronuncia in
ordine all’indetraibilità del costo afferente
l’attività di trasporto effettuata dalla ditta

ha affermato che nella fattispecie si trattava
di operazioni oggettivamente inesistenti senza
motivare in alcun modo né esaminare la
documentazione fornita dalla parte.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta in relazione all’art.360 nr.5 cpc
nullità

della

sentenza

per

carenza

di

motivazione su un fatto decisivo della
controversia in riferimento alla illegittimità
dell’accertamento di tipo induttivo ex art. 39
comma 2 lett. d) DPR 600/1973 in quanto la CTR
non ha motivato in ordine ai presupposti di tali,
accertamento, consistenti in gravi, numerose e

individuale Zampiron Francesco, in quanto la CTR

ripetute irregolarità emergenti dai verbali
d’ispezione redatti dai verificatori, tali da
rendere inattendibile l’intera contabilità.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.17 e 19 DPR 26/10/1972 nr.633 nonché dei
principi indicati nelle sentenze della Corte di
4

t)

354/03, C-355/03 e

Giustizia in causeC-

-484/03, Optigen Ltd, C-439/04

e 440/04 in

riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc in
quanto la CTR ha affermato nella fattispecie
l’inesistenza del diritto di detrazione dell’IVA

avvenuto nell’ambito di un disegno fraudolento
finalizzato a trarre vantaggio dal mancato
versamento dell’IVA da parte di un soggetto
coinvolto in una filiera di cessioni, con la
consapevolezza della contribuente dell’illecito
commesso da terzi.
Il primo, secondo e quinto motivo possono essere
trattati congiuntamente in quanto preordinati ad
affermare sotto vari profili una erronea
valutazione da parte del giudice d’appello
dell’impianto probatorio sul quale si fonda
l’addebito contestato alla società e della
consapevolezza della contribuente dell’illecito
sono infondati e devono essere respinti.
Appare opportuno premettere che la contestazione
nei confronti della Eurg_trade unipersonale srl
nel caso in esame si riferisce ad un’operazione
negoziale fraudolenta di cui l’acquirente era o
partecipe o consapevole e che contempla la
consapevolezza in vario modo da parte dei
5

perchè ritenuto provato che l’acquisto era

cessionari

successivi del non

versamento dell’IVA da parte di un cedente. In
questa ipotesi l’iva che figura pagata al
cedente in via di rivalsa non è detraibile dato
che ad essa — con la consapevolezza o la

corrisponde un versamento all’erario ma non
corrisponde un’attività economica effettiva ed
il trasferimento all’intermediario formale ha il
solo scopo abusivo di avvantaggiarsi della
detrazione. In tale ipotesi è peraltro il fisco
ad avere l’onere di provare — anche mediante
presunzioni gli elementi di fatto che
concretizzano la frode e la partecipazione ad
essa o la consapevolezza di essa da parte del
contribuente e tale prova può essere data anche
mediante presunzioni, dotate di gravità,
precisione e concordanza, consistenti in
elementi tali da porre sull’avviso qualsiasi
imprenditore onesto e mediamente esperto. (Cass.
V sezione nr. 15741 21/2/2012). In ordine alla
prova che deve essere fornita dall’Ufficio va
richiamata, tra le tante, la sentenza di questa
Corte n. 867 del 20 ottobre 9110 secondo cui
“nelle c.d. “frodi carosello” – fondate sul
mancato versamento dell’imposta incassata da

6

partecipazione del cessionario — non solo non

società “cartiere” a

seguito

di

acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e
successive

rivendite

anche

attraverso

l’interposizione di una o più società filtro
(“butTers”) – il meccanismo dell’operazione e

di materiali a prezzi più contenuti al fine di
praticare prezzi di vendita più bassi, con
alterazione a proprio favore del libero
mercato), fanno presumere la piena conoscenza
della frode e consapevole partecipazione
all’accordo simulatorio del beneficiario finale,
con la conseguenza che, in applicazione del
relativo principio sancito dall’art. 17 della
direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA
assolta dal medesimo beneficiario nelle
operazioni commerciali con la società filtro non
è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, anche se le predette
operazioni siano state effettivamente compiute e
le relative fatture, al pari dell’intera
documentazione contabile, sembrino perfettamente
regolari”.
In tema di meccanismi fraudolenti preordinati
all’evasione fiscale deve essere citata anche
la giurisprudenza comunitaria -cui occorre
7

gli scopi che la stessa si propone (acquisizione

anzitutto riferirsi,

trattandosi

di

tributo armonizzato a livello europeo- secondo
la quale, l’esigenza di assicurare la riscossione
dell’imposta e di evitare frodi non può essere
attuata in modo tale da mettere in discussione

generali di certezza e proporzionalità del
diritto comunitario che vietano
all’Amministrazione finanziaria di addossare le
conseguenze del comportamento illecito altrui
all’operatore in buona fede secondo la ordinaria
diligenza. A tal riguardo la Corte di Giustizia
ha però chiarito che: a) il diritto alla
deduzione previsto agli artt. 17 e seguenti
della sesta direttiva, quale parte integrante
del meccanismo dell’IVA, non può esser soggetto,
in linea di principio a limitazioni (v. C354/03, C-355/03 e -484/03, Optigen Ltd, C62/93, BP Soupergaz, punto 18, e C-110/98
Gabalfrisa, punto 43); b) gli Stati membri
possono adottare le misure necessarie ad
assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e
ad evitare le frodi, in quanto la lotta contro
evasioni, elusioni ed eventuali abusi
costituisce

un

obiettivo

riconosciuto

ed

incoraggiato dalla direttiva 2006/112 (v. C-

8

la neutralità dell’Iva secondo i principi

punto

285/11, Bonik EOOD,

35

e

sentenze ivi citate); il cessionario in buona
fede ha diritto di detrarre l’IVA “ove non
sappia o non possa sapere di essere coinvolto in
un meccanismo fraudolento”(sentenza Optigen Ltd

detraibilità se l’operatore ” sapeva o avrebbe
dovuto sapere di partecipare con il proprio
acquisto ad un’operazione che si iscriveva in

una frode all’IVA”.( Corte di Giustizia sent. C439/04 par. 59 Axel Kittel).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale
sopra riportato in ordine alla prova che deve
essere fornita dall’ufficio, confermato dalle
numerose altre sentenze anche recenti in
materia, e di fattispecie analoghe a quella in
esame, (Cass.V sez. nr .8722 del 27/2/2013) deve
essere respinto il ricorso proposto,
considerato
dall’Ufficio

che

le

al

fine

circostanze
di

addotte

dimostrare

C-62/93), mentre deve essere negata la

la

consapevole partecipazione della società al
meccanismo fraudolento posto in essere con
operazioni commerciali esclusivamente
preordinate, anche se realmente effettuate, ad
eludere l’imposizione fiscale, sono adeguate e
sufficienti come stabilito dai giudici di merito
9

6A„

della

alle pagine 4 e 5

sentenza

della CTR.
Tali

circostanze

possono

riassumersi

nel

carattere fittizio delle operazioni commerciali
effettuate (indipendentemente dalla loro

un piano illecito di sfruttamento di evasione
IVA; nelle anomale modalità dei rapporti di
acquisto e di pagamento intrattenuti con le
società fornitrici dalla contribuente; nella
mancanza di idonea documentazione sui
trasferimenti della merce; negli ingenti
guadagni ottenuti con il meccanismo fraudolento
attuato.
Il terzo motivo di ricorso è infondato e deve
essere respinto non ravvisandosi nella sentenza
impugnata omessa pronuncia ai sensi dell’art.
360 nr. 4 cpc. A tale proposito è stato
affermato che (Sez. 2, Sentenza n. 20311 del

effettiva realizzazione) destinate a concludere

04/10/2011) “per integrare gli estremi del vizio
di omessa pronuncia non basta la mancanza di
un’espressa statuizione del giudice, ma è
necessario che sia stato completamente omesso il
provvedimento che si palesa indispensabile alla
soluzione del caso concreto: ciò non si verifica
quando la decisione adottata comporti la
10

9/t-i

reiezione

della

pretesa

fatta

valere dalla parte, anche se manchi in proposito
una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi
una statuizione implicita di rigetto quando la
pretesa avanzata col capo di domanda non

con l’impostazione logico-giuridica della
pronuncia.”
In ogni caso deve essere chiarito che i costi
dei trasporto emergenti dalle bolle o dai
pagamenti

Telepass

nonché

dalle

schede

carburante della Eurc\_trade unipersonale srl
non possono essere considerati costi deducibili
ai fini delle imposte dirette in quanto la
novella di cui all’art.8 comma 1 DL 2 marzo 2012
nr. 16 ( cui peraltro fa riferimento la
sentenza di questa Corte nr. 10167 del 20/6/2012
citata) si riferisce esclusivamente alle
operazioni soggettivamente inesistenti, cioè
reali ma viziate nella sequenza dei soggetti
coinvolti mentre nella fattispecie la
contestazione del Fisco acclarata dai giudici di
appello, in riferimento ai costi dei trasporti è
di oggettiva inesistenza, con esclusione
dell’applicazione dello ius superveniens.

11

espressamente esaminato risulti incompatibile

In ordine al quarto motivo di ricorso la censura
è infondata. Infatti la sentenza impugnata
risulta conforme al disposto dell’art. 36 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in tema di

sentenza deve contenere, fra l’altro, la
“concisa esposizione dello svolgimento del
processo” e “la succinta esposizione dei motivi
in fatto e diritto”- ed infatti contiene il
minimo indispensabile necessario a dar conto del
rigetto dell’appello attraverso la concisa
esposizione dei fatti rilevanti della causa,
rendendo possibile l’individuazione del “thema
decidendum” e delle ragioni che stanno a
fondamento del dispositivo. Deve essere
precisato che l’obbligo di esame e di
motivazione del giudice non implica risposta ad
ogni singola eccezione specie se la domanda non

contenzioso tributario, secondo cui la

espressamente esaminata risulta incompatibile
con l’impostazione logica e giuridica della
pronuncia. Ciò premesso i giudici di appello
hanno chiarito a pagina 7 della sentenza ” nel
pvc e negli accertamenti è dimostrato in modo
certo che la contabilità della società accertata
sia da considerarsi interamente inattendibile…”
12

e/k

e

pertanto

motivato

hanno

sull’esistenza dei presupposti dell’accertamento
induttivo ex art. 39 c.2 lett. d) DPR 600/1973.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
e confermata la sentenza impugnata con condanna

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Euro Trade uni
personale srl alle spese del giudizio di
legittimità a favore dell’Agenzia delle Entrate che
si liquidano in C 11.000,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 25 novembre 2013

Il consigliere estensore

alle spese della società ricorrente.

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