Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5345 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25708/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO

Antonio, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 21.3.06, depositata il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Teano nei confronti di A.A. confermando l’annullamento di un accertamento per IRPEF, ILOR e contributo SSN del 1996. Ha motivato la decisione ritenendo che il denunciato furto della documentazione contabile non giustificasse l’accertamento induttivo, che l’atto di accertamento era nullo perchè non conteneva l’indicazione della facoltà del contribuente di produrre documentazione e nel merito riteneva non equa la percentuale di ricarico del 20%.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate si e costituito con controricorso il contribuente.

Con il primo motivo, deducendo ultrapetizione, la ricorrente lamenta l’omessa valutazione della circostanza che il furto era stato denunciato dopo l’accertamento della finanza e che il contribuente non aveva dedotto il vizio dell’atto di accertamento con il secondo che il furto delle fatture non esimeva il contribuente dall’onere di provare i costi, con il terzo che l’omessa dichiarazione IVA legittimava l’accertamento induttivo per le imposte dirette.

Il ricorso e inammissibile perchè non investe la sentenza anche nella parte in cui ritiene ingiusta la percentuale di ricarico, sicchè anche se risultassero fondate le censure alla ritenuta illegittimità dell’accertamento, la decisione resterebbe fondata sulla centrale e decisiva questione della percentuale di ricarico da applicare ai ricavi”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duemila, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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