Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5344 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 27/02/2020), n.5344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17831/2016 R.G. proposto da:

Solifer s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco

Tesauro e Aldo Torrisi ed elettivamente domiciliata in Roma presso

lo studio dell’avv. Rita Gradara, in Largo Somalia n. 67, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 470/2016, depositata il 26 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

che

La Solifer s.c.a.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Pavia relativo ad Ires e Irap dovuta per anno di imposta 2007 a seguito del disconoscimento dei costi relativi a fatture per operazioni ritenute inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso con sentenza n. 351/03/2014 depositata il 20 marzo 2014, ma la sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate.

L’appello veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.

La società ricorre per cassazione con cinque motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata.

L’Agenzia delle entrate si costituisce trdivamente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate, dopo la proposizione del ricorso, ha depositato in atti in data 4 gennaio 2019 una richiesta di estinzione del giudizio per avere la contribuente presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

2. Analoga circostanza è stata documentata in atti dalla contribuente con istanza del 18 dicembre 2018.

3. E’ accertato in atti, dunque, che si è verificata, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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