Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5344 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 436/2016 proposto da:

Società Via Emilia …. S.a.s. di G.P. & C., nella

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso

l’Avv. Prof. Gianluca Contaldi, che la rappresenta e difende, sia

congiuntamente che disgiuntamente, all’Avv. Mario Fogliotti, per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Comune di Asti, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso ai fini del presente giudizio, anche disgiuntamente tra

loro, dagli Avv. Teresio Bosco e Francesca Tetto, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Lucio Anelli, in Roma, via

Della Scrofa, n. 47, come da procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di TORINO n. 1023/2015,

depositata in data 27 maggio 2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Comune di Asti, con provvedimento del 14 giugno 2010, disponeva l’imposizione di una servitù di sottosuolo per il “Prolungamento collettore fognario da (OMISSIS) verso (OMISSIS)” sui fondi di proprietà della società VIA Emilia … S.a.s. di G.P. & C., determinando l’indennità di asservimento in Euro 674,11 per il mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS) e in Euro 2.342,02 per il mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS).

2. La Corte di appello di Torino, proposta opposizione alla stima, ha determinato l’indennità di asservimento in Euro 3.801,10, compresi gli interessi legali dall’espropriazione al deposito della somma presso la sezione provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti), e l’indennità di occupazione in Euro 892,25, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno valutato l’indennità di asservimento tenendo conto della destinazione urbanistica dei terreni, risultati incolti (territori con elementi di pericolosità geomorfologica e di alto rischio legato all’esondazione dei corsi di acqua e, a seguito di variante del P.R.G.C., aree inondabili per eventi di piena catastrofici, in posizione marginale rispetto al deflusso della piena caratterizzata da acque di bassa energia, assenza di trasporto solido e altezze idrometriche minori di 0,5 m, con intensità del processo medio/moderata) e calcolando nella misura del 40% l’incidenza della servitù sul valore venale complessivo, con applicazione dell’aumento del 10% D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 2, essendo stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risultava inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

4. In merito all’indennità di occupazione, la Corte ha determinato il periodo di occupazione legittima dall’11 luglio 2006 all’1 settembre 2009, facendo coincidere il periodo di occupazione legittima, con quello di occupazione effettiva, in assenza di termini previsti nel provvedimento di asservimento; ha scelto, per la sua liquidazione, il criterio degli interessi legali (piuttosto che il canone di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, comma 1), perchè criterio indicato dagli attori e formalizzato nelle conclusioni, in ragione del divieto di ultrapetizione di cui all’art. 99 c.p.c.; non ha considerato il periodo più lungo proposto dalla società (dal 19 settembre 2002 al 14 giugno 2010) perchè del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, aveva come presupposto il periodo di occupazione effettiva e ciò al fine di evitare indebite locupletazioni del proprietario del fondo occupato; ha precisato che il deprezzamento subito dalla proprietà della società in ragione della servitù imposta era stato considerato dal consulente di ufficio, che aveva tenuto conto anche delle possibili ispezioni e manutenzioni, nella quantificazione determinata e che i rilievi del consulente di parte rappresentavano mere ipotesi non attuali, che non avrebbero inciso sulla proprietà della società e sui tentativi di aumentare la superficie interessata all’asservimento, superficie in precedenza non contestata.

5. La società Via Emilia … S.a.s. di G.P. & C. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a due motivi.

6. Il Comune di Asti ha depositato controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del T.U. n. 327 del 2001, art. 50 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito al calcolo e alla liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea.

1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2 E’ giurisprudenza di questa Corte che l’indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l’espropriazione dell’area occupata e, pertanto, ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali; la scelta di tale saggio non ha, peraltro, carattere obbligato, restando devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, ove ritenga di farvi ricorso in assenza di elementi comprovanti un pregiudizio maggiore, nemmeno è tenuto a motivare la propria decisione, trattandosi di criterio fondato sulle caratteristiche oggettive dell’immobile ed idoneo a fungere, in via presuntiva, da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal proprietario (Cass., 24 marzo 2016, n. 5916; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100; Cass., 5 settembre 2008, n. 22395).

1.3 La sentenza impugnata si è, quindi, conformata al principio, costantemente ribadito da questa Corte in riferimento alla disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, (quest’ultimo non applicabile nel caso in esame essendo stato la dichiarazione di pubblica utilità nella fattispecie in esame emessa il 19 settembre 2002), secondo cui la predetta indennità dev’essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata e che può ben corrispondere al saggio corrente degl’interessi legali.

1.4 Nel caso in esame, peraltro, la Corte ha motivato l’applicazione di tale criterio affermando che si trattava di una determinazione obbligata, tenuto conto anche della scelta effettuata dalla parte attrice, odierna ricorrente, anche al fine di non ledere il principio di ultrapetizione (pag. 10 del provvedimento impugnato).

Si tratta, all’evidenza, di una ragione del decidere che non risulta affatto censurata dalla società ricorrente, con conseguente inammissibilità della dedotta doglianza.

1.5 Ed invero, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

1.6 E’ pure inammissibile il profilo di censura sollevato dalla società ricorrente sulla superficie complessivamente occupata in via temporanea, pari a mq 696,42, anzichè a mq. 157,09, perchè ancora una volta trascura del tutto di censurare l’iter argomentativo della corte del merito, laddove i giudici di secondo grado hanno affermato che il consulente tecnico di parte aveva mosso una serie di rilievi privi di congruenza, nel tentativo di aumentare la superficie interessata all’asservimento e, di conseguenza, l’ammontare delle indennità, “pur dopo avere esplicitamente convenuto con il c.t.p. del Comune e con il c. t. u. sulla determinazione della superficie da prendere in considerazione. Si tratta di argomenti meramente defatigatori ed inammissibili, atteso che quel dato di fatto era ormai incontroverso. Sono irrilevanti le considerazioni svolte dal c.t.p. su ipotesi di accordo diverse e mai conclusesi in un negozio frale pari. In ogni caso, le argomentate ed analitiche considerazioni contrarie svolte dal c. t. u. (rel. P. 57-74) sono logicamente ed articolatamente formulate e sono pienamente condivise da questa Corte” (pag. 12 della sentenza impugnata).

Ancora vanno richiamate le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata dove i giudici di secondo grado danno atto che, dopo le nuove misurazioni effettuate dal consulente tecnico d’ufficio, tutte le parti convenivano sull’area interessata alla costruzione del nuovo collettore fognario e segnatamente sui mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), dedotti in causa, peraltro riportata nel provvedimento anche graficamente.

1.7 Anche la doglianza riguardante il calcolo dei termini di durata dell’occupazione legittima è infondata.

1.8 Al riguardo, deve premettersi, che l’occupazione temporanea preordinata all’espropriazione, prevista adesso dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis (aggiunto dal D.Lgs. n. 302 del 2002, art. 1), è finalizzata a consentire all’Amministrazione di conseguire l’anticipata immissione in possesso dell’area sulla quale dev’essere realizzata l’opera pubblica dichiarata urgente ed indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dover attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo e che sussistendo un collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell’occupazione preliminare e della espropriazione, nonchè tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto legittimante, alla sopravvenuta perdita di efficacia di quest’ultima consegue il venir meno dell’occupazione legittima (Cass., Sez. U., 6 maggio 2009, n. 10362). Nè rileva che il termine dell’occupazione sia in ipotesi più lungo del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, essendo detto maggior termine nullo, e dunque disapplicabile, per avere la precedente scadenza della dichiarazione di pubblica utilità già determinato la sopravvenuta carenza di potere ablatorio dell’autorità amministrativa (Cass., 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3007).

E neppure rileva che in pendenza dell’occupazione legittima sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del terreno, la quale determina l’acquisto da parte della P.A. solo alla data di scadenza del termine dell’occupazione legittima, sicchè fino a quando quest’ultimo termine non sia spirato il proprietario dell’area può pretendere la corresponsione della relativa indennità (Cass. 19 giugno 2019, n. 16509).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di occupazione temporanea e d’urgenza destinata alla realizzazione di un’opera pubblica, a norma della L. n. 865 del 1971, art. 20, ratione temporis applicabile, alla formale redazione di un verbale di immissione in possesso in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione temporanea e d’urgenza si accompagna la presunzione che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e la natura relativa della presunzione che assiste il verbale di immissione in possesso opera lungo una duplice direttiva e fa salva da un canto la prova contraria, cui è ammessa la P.A., della mancata effettiva presa di possesso dell’immobile e dall’altro la prova del proprietario del bene occupato di aver subito nel periodo precedente all’immissione in possesso, per effetto della sola adozione del solo decreto di occupazione d’urgenza cui consegue l’indisponibilità giuridica del bene, un pregiudizio purchè connotato dai caratteri della effettività (Cass., 19 dicembre 2019, n. 34098: Cass., 27 marzo 2014, n. 7248; Cass., 19 novembre 2010, n. 23505).

1.9 Ogni occupazione temporanea e d’urgenza, dunque, ingenera un’obbligazione diretta a compensare il mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità, con la conseguenza che l’indennità deve essere commisurata all’intera durata dell’occupazione legittima, tenendosi conto sia dell’originario termine di scadenza, sia di eventuali successive proroghe.

Inoltre in ragione della funzione assolta dall’indennità di occupazione, che è quella di compensare la perdita reddituale connessa al mancato godimento del bene, nessun pregiudizio può esser presunto per il periodo anteriore all’immissione in possesso.

1.10 Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte correttamente ha rilevato che il provvedimento di asservimento non aveva predeterminato la durata dell’occupazione legittima (i termini non sono stati nemmeno determinati dal decreto di occupazione n. 375 del 13 giugno 2006), mentre è incontroverso che l’immissione in possesso sia avvenuta in data 11 luglio 2006 e che i lavori siano terminati l’1 settembre 2009; nè la società ricorrente ha allegato, prima ancora che provato, di aver subito un pregiudizio dalla indisponibilità giuridica dei fondi, avendo esclusivamente dedotto che il periodo che doveva essere preso in considerazione era piuttosto quello decorrente dal 19 settembre 2002 (data della Delib. G.M. n. 370 del 2002, di approvazione del progetto definitivo dell’opera in oggetto e contestuale dichiarazione di pubblica utilità) al 14 giugno 2010 (data di notifica del decreto di asservimento).

La società ricorrente, peraltro, alla luce della affermazione secondo la quale l’occupazione era durata fino alla fine dei lavori, non ha nè allegato, nè provato che il decreto contenesse maggiori termini o che questi derivavano direttamente dalla legge nel silenzio del decreto; nè ha precisato la data di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità ed eventuali proroghe del termine di efficacia della stessa.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del T.U. n. 327 del 2001, art. 44, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito al calcolo della indennità di deprezzamento relativa ai fondi residui pure interessati dall’opera pubblica realizzata dal Comune di Asti.

Si duole la società ricorrente che nonostante avesse dedotto il deprezzamento dei fondi residui e pure essendo stato dato incarico al consulente tecnico d’ufficio di riferire se dalla imposizione della servitù residuasse, oppure no, un danno alla proprietà residua di parte attrice e di provvedere, eventualmente, alla sua quantificazione, la Corte non aveva accolto la domanda senza fornire, peraltro, precise motivazioni di merito.

2.1 Il motivo è fondato.

2.2 Ed invero, la Corte, pur avendo affermato, alle pagine 11 e 12 impugnata (pagine 11 e 12), che il dedotto deprezzamento alla proprietà della società ricorrente era stato esplicitamente considerato dal consulente tecnico d’ufficio nella quantificazione determinata (al quale peraltro era stato pure conferito l’incarico di riferire se dalla imposizione della servitù residuasse, oppure no, un danno alla proprietà di parte attrice ed in caso positivo di quantificarlo), non ha poi, in concreto, tenuto conto dello stesso nella determinazione dell’indennità (pag. 12, paragrafo 3.3. della sentenza impugnata).

Come emerge dal ricorso per cassazione, il consulente tecnico d’ufficio aveva determinato il danno alla proprietà residua in Euro 3.684,33, oltre gli interessi ed IVA e aveva affermato che i due mappali interessati avevano subito, in tre porzioni residuali ad est dell’area di cui al decreto di asservimento n. 479/2010, delle limitazioni edificatorie configurabili come danno e che tale danno ammontasse, sulla base del valore venale corrispondente alle specifiche ed essenziali caratteristiche dell’immobile considerato, ad Euro 3.684,33, oltre accessori.

Si tratta di una valutazione, che pur non condivisa dal Comune controinteressato, è incontroverso che sia stata effettivamente operata dal secondo consulente tecnico d’ufficio e fatta propria dalla Corte territoriale.

3. In conclusione, va accolto il secondo motivo e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

 

 

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