Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5343 del 07/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5343 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 19886-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
2013
3287
contro
PENELOPE DI IAVOLATO GIUSEPPE &
C. SNC;
– intimato –
avverso la sentenza n. 122/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 22/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 07/03/2014
udienza del 25/11/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Santaniello Francesco liquidatore della società
alla cartella di pagamento notificata in data
18/7/2003 contenente iscrizione a ruolo di IVA per
l’anno 1999 oltre interessi e sanzioni perché
l’iscrizione a ruolo era stata effettuata
tardivamente ex art. 17 DPR 602/1973. La
Commissione Tributaria provinciale di Caserta
accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della
Campania, con sentenza nr.122/28/06 depositata in
data 22/5/2006, confermava la sentenza di primo
grado. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale della Campania ha proposto
ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con
due motivi ed il contribuente non ha spiegato
difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Penelope snc di Iavolato Giuseppe & C. si opponeva
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art.112 cpc in
relazione all’art. 360 comma l nr.4 cpp in
domanda o eccezione sul punto e di propria
iniziativa, la tardività della notifica della
cartella di pagamento, in quanto tardivamente
notificata dal concessionario in data 18/7/2003,
oltre i quattro mesi previsti dall’art.25 DPR
602/1973 a decorrere dal giorno di consegna del
ruolo all’esattore, per le cartelle relative
agli anni dal 2000 al 2003. La società
contribuente, invece, aveva eccepito soltanto la
tardività dell’iscrizione a ruolo ex art. 17 DPR
602/1973, che andava effettuata entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello
dell’accertamento,
mentre
introduttivo non era
tardività
della
stata
notifica
nel
ricorso
lamentata
della
quanto la CTR afferma d’ufficio, in mancanza di
la
cartella
esattoriale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art.1 comma 5
ter lett.B) legge 156/2005 e falsa applicazione
2
(J-
dell’art.
25
DPR
602/1973 nel testo
vigente ante D.L.gs 193/2001 in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.3 cpp in quanto la CTR
afferma che la cartella esattoriale secondo
l’art.25 DPR 602/1973 andava notificata entro
del ruolo all’esattore mentre, a seguito della
sentenza dichiarativa di incostituzionalità nr.
280 del 15 luglio 2005, andava applicato il
termine quinquennale di cui al successivo D.L.
nr. 106 del 17/6/2005 convertito nella legge 156
del 31 luglio 2005 .
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve
essere accolto con assorbimento del primo.
Infatti questa Corte ha chiarito con sentenza
Sez. 5, n. 15786 del 19/09/2012 che: “In tema di
riscossione dell’IVA, il termine di decadenza
previsto per eseguire la notifica delle cartelle
di pagamento relative alla pretesa tributaria
quattro mesi successivi dal giorno di consegna
derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni
presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, in quanto
deve applicarsi la disciplina generale dettata
dall’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. 17
giugno 2005, n. 106, come introdotti dalla legge
3
oi
di conversione del
31 luglio 2005, n.
156, anche al dichiarato fine di conseguire “la
necessaria uniformità del sistema di riscossione
mediante ruolo delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto”, mentre non
previsto dall’art. 57 del d.P.R. del 26 ottobre
1972, n. 633, per la notifica degli avvisi di
rettifica e di accertamento in materia di IVA,
giacché il rinvio ad esso, non previsto dalla
legge, determinerebbe un’anticipata consumazione
del termine di decadenza che il legislatore del
2005 ha inteso evitare, con disposizioni
ritenute compatibili con la Costituzione dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del
2008 e nell’ordinanza n. 178 del 2008, ed in
linea con l’esigenza posta dalla sesta Direttiva
77/388/CEE di evitare forme di rinuncia generale
ed indiscriminata al potere di verifica e di
rettifica da parte dell’Amministrazione
finanziaria in materia di IVA.”
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in relazione al secondo motivo assorbito il
primo, la sentenza deve essere cassata senza
rinvio e la causa può essere decisa nel merito
ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori
4
può invocarsi il più breve termine quadriennale,
ESENTE DA kEGISTRAZIONE
Al SENSI DEL
2 I
N. 131 TAk AlL. _
MATERIA TR,
•
fatto,
.
accertamenti
in
punto
di
con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono
giusti motivi per compensare fra le parti le
spese dei gradi del giudizio di merito, stante
l’evolversi della vicenda processuale, mentre le
carico della società contribuente stante la
soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito
il primo, cassa la sentenza e decidendo nel
merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa
le spese del giudizio di merito e condanna la
società Penelop snc di Iavolato Giuseppe & C.
al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in C 1.500,00 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 25/11/2013
Il consigliere estensore
Il Pres den
spese del giudizio di legittimità vanno poste a