Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5343 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12425/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO FLORESTANO & C. SNC DI FLORESTANO OTTORINO ed

inoltre

FALLIMENTO DEL SOCIO F.O. in persona del curatore,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO Lidia, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NEBBIA GIUSEPPE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 13.6.06, depositata l’11/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. VERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. del Molise ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso nei confronti del Fallimento di F.O., confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR 1990 da partecipazione sociale alla Florestano Ottorino & C. s.n.c., ritenendo inattendibile la percentuale di ricarico stabilita dagli studi di settore.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, il Fallimento resiste con controricorso.

Preliminarmente si deve osservare che nel giudizio di primo e secondo grado, avente per oggetto la rettifica delle dichiarazioni dei redditi da partecipazione ad una società di persone, è stato parte soltanto il socio, mentre, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008, l’unitarietà dell’accertamento del reddito della società e dei soci postulava la partecipazione anche della società e degli altri soci al giudizio.

Ne consegue che il giudizio, che si è celebrato senza la partecipazione della società e degli altri soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., nullità rilevabile di ufficio e che la causa andrà rinviata a sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado perchè provveda alla integrazione del contraddittorio. Ogni altra questione resta assorbita”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della nullità dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;

in ordine alle spese la novità della giurisprudenza consiglia di compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTP di Campobasso, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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