Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5343 del 02/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 07/02/2017, dep.02/03/2017),  n. 5343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.V., rappresento e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avvocato Sergio Gonelli, ed

elettivamente domiciliato in Roma, via Nicola Ricciotti, n. 11,

presso lo studio dell’Avvocato Dino Costanza;

– ricorrente –

contro

O.C. e B.F., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avvocati Stefano Donati e Benito Panariti, elettivamente domiciliati

nello studio di quest’ultimo in Roma, via Celimontana, n. 38;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 19

febbraio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7

febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito l’Avvocato Dino Costanza, per delega dell’Avvocato Sergio

Gonelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.V. e B.L., con atto di citazione notificato il 23 giugno 1999, convenivano in giudizio il fratello B.F. e sua moglie, O.C., deducendo: (a) che in data (OMISSIS) era deceduto il loro padre B.R.; (b) che in data 7 marzo 1996 era stato pubblicato il testamento di quest’ultimo, che aveva nominato suo erede universale il figlio B.F., riconoscendogli, per la cura e l’assistenza prestatagli dal giorno della morte della moglie, un compenso pari a quanto egli avrebbe pagato mensilmente nella casa di riposo con la retta più bassa nella Provincia di Ravenna, al netto della somma che il figlio avrebbe dovuto pagare come equo canone per la occupazione dei locali di (OMISSIS); (c) che con il medesimo testamento il de cuius aveva lasciato, inoltre, la proprietà dei locali siti in (OMISSIS) e di quanto negli stessi contenuti alla nuora O.C. per le cure che gli aveva prestato e per la continua assistenza fornitagli, prevedendo altresì che, in caso di premorienza della nuora, la stessa proprietà fosse riconosciuta in favore del nipote M..

Tanto dedotto, gli attori chiedevano che venissero dichiarati la loro qualità di eredi legittimi del defunto, ai sensi dell’art. 537 c.c., il loro diritto alla quota di riserva e l’inefficacia delle disposizioni testamentarie nei loro confronti per quanto lesive della detta quota, con conseguente riduzione ex art. 554 c.c.; indi, che venisse accertato il valore dell’asse ereditario e si disponesse la divisione del ricostruito patrimonio ereditario, con assegnazione in loro favore della porzione di patrimonio, in natura o salvo conguaglio, corrispondente alla quota loro riservata.

2. – Con sentenza in data 29 novembre 2005, il Tribunale di Ravenna non accoglieva la domanda ex art. 554 c.c., rilevando la ricorrenza di profili di improcedibilità ex art. 564 c.c., comma 2, per mancata imputazione ex se, e ritenendo il legato in favore della O. meramente estintivo di un pregresso debito del de cuius nei confronti della nuora e, dunque, non riducibile a fini della reintegrazione della quota dei legittimari.

2. – La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 19 febbraio 2013, ha rigettato l’appello di B.V. e B.L., sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) poichè, nell’ambito di un’azione di riduzione per lesione di legittima, l’imputazione ex se delle eventuali donazioni ricevute in vita dal de cuius rappresenta una condizione dell’azione, la cui esistenza, come tale, è richiesta al momento della decisione nel merito, la domanda non poteva essere dichiarata improcedibile, avendo B.L. dichiarato all’udienza in primo grado dell’11 luglio 2000 di aver ricevuto dal padre in donazione la somma di Lire 20.000.000;

b) il generico concorso della forza lavoro del de cuius nella edificazione dell’abitazione del figlio V. non integrava, invece, gli estremi della donazione e, come tale, non doveva essere imputata ai sensi dell’art. 564 c.c.;

c) quanto alla natura (legato al creditore o donazione remuneratoria) del lascito di immobile in favore di O.C., gli appellanti avrebbero dovuto proporre, per far emergere la funzione liberale (e non già solutoria) della disposizione testamentaria, una domanda di accertamento in tal senso;

d) in ogni caso, sulla base della lettera del testamento, ci si doveva arrestare di fronte al fatto che il testatore aveva ritenuto l’esistenza di un proprio debito nei confronti della O. e di estinguerlo ex art. 659 c.c. con il lascito dell’immobile, non risultando tale presunzione iuris tantum superata;

e) ricostruito il relictum, determinato il compenso spettante a B.F. per l’assistenza prestata al padre e quantificato il corrispettivo che il primo avrebbe dovuto versare per il godimento dell’immobile di proprietà del de cuius, non residuava un attivo, con la conseguenza che non vi era nulla da ripartire ed alcuna quota legittima lesa.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso B.V., sulla base di due motivi.

O.C. e B.F. hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 587, 659, 1362, 1363, 1324 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la Corte d’appello erroneamente qualificato la disposizione testamentaria in favore di O.C. come legato al creditore, anzichè come donazione remuneratoria, nonostante la dizione letterale del testamento fosse chiara in quest’ultimo senso e senza considerare che il de cuius, per le cure e per l’assistenza ricevute, già aveva disposto, con lo stesso testamento, in favore del figlio Ferdinando e della di lui famiglia.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale fondato la propria interpretazione del testamento sull’asserita ed indimostrata difficoltà del testatore ad esprimere la propria volontà.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono inammissibili.

La statuizione della Corte d’appello di rigetto dell’appello in relazione alla determinazione del relictum e all’immobile legato a O.C. è affidata ad una duplice e concorrente ratio decidendi.

Da un lato la Corte di Bologna ha rilevato la mancata proposizione di una domanda di accertamento, da parte di V. e B.L., della funzione liberale e non già solutoria della disposizione testamentaria (“La prima questione che avrebbe dovuto essere sollevata, corredata di relativa domanda, era quella della funzione liberale e non già solutoria della disposizione testamentaria. Nella sostanza la questione è stata prospettata, ma nessuna domanda di accertamento è stata avanzata”).

Dall’altro la Corte d’appello – individuando e ricostruendo la volontà del testatore – ha ritenuto che il testatore, premessa l’esistenza di un proprio debito nei confronti di O.C. per le cure e la continua assistenza fornita, ha inteso estinguerlo con l’immobile e i mobili ivi contenuti.

Le due rationes sono ciascuna di per sè sufficienti a sostenere la decisione della Corte d’appello.

Il ricorrente, con i due motivi, censura la seconda ratio, ma non muove alcuna specifica critica alla prima, quella relativa alla mancata proposizione, da parte degli attori, della (ritenuta necessaria) domandi accertamento della funzione liberale, e non solutoria, della disposizione testamentaria.

Di qui l’inammissibilità delle doglianze articolate dal ricorrente.

Infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., Sez. 3, 20 novembre 2009, n. 24540).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di studio P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA