Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5342 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20564/2015 proposto da:

G.C. Partecipazioni Società Agricola a r.l., nella persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione, sia

disgiuntamente che congiuntamente, dagli Avv.ti Giacomo Tranfo, e

Michele Di Pinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo difensore in Roma alla via Lima, n. 31.

– ricorrente –

contro

Snam Rete Gas s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Todarello, come da

delega in calce al controricorso, in forza della quale il predetto

legale elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Corbyons, a Roma in via Cicerone, n. 44.

– controricorrente –

e nei confronti di:

Ministero dello Sviluppo Economico, nella persona del Ministro pro

tempore, nonchè Unicredit S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

e Banca Intesa San Paolo S.p.a., tutte nelle persone dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore.

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di BARI n. 1052/2015,

pubblicata in data 15 aprile 2015 e notificata in data 20 maggio

2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza del 15 aprile 2015, la Corte di appello di Bari ha accolto l’opposizione alla stima proposta dalla Snam Rete Gas s.p.a., soggetto beneficiario dell’espropriazione, come effettuata dal Collegio peritale, in complessivi Euro 4.293.090,28, superiore di Euro 4.221.500,58 rispetto a quella provvisoria determinata nel decreto di asservimento in Euro 74.590,00 e non accettata dalla proprietaria G.C. Partecipazioni s.r.l., per l’asservimento di mq. 77.158 mq di sua proprietà (superficie non contestata dalle parti), inseriti in un’area con destinazione “H” agricola, destinati alla realizzazione del metanodotto (OMISSIS), ad integrazione del completamento dell’infrastruttura energetica per il trasporto nazionale, detta “dorsale adriatica”.

2. La Corte di appello di Bari, dopo avere espletato consulenza tecnica d’ufficio, ha determinato l’indennità di asservimento del suolo in Euro 175.534,48 e l’indennità di occupazione legittima in Euro 26.462,50, ordinando il versamento delle somme liquidate presso la Cassa DD.PP., con detrazione di quanto eventualmente versato, e ha riconosciuto gli interessi legali dal 3 febbraio 2000 all’effettivo versamento sulla differenza tra l’indennità di asservimento riconosciuta e quella versata, nonchè gli interessi legali sulla somma di Euro 26.462,50, detratto quanto già versato, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun annualità di occupazione, sino al soddisfo, compensando le spese del giudizio stante il forte ridimensionamento delle somme come liquidate dalla Terna tecnica nella stima opposta e il riconoscimento di un indennizzo più che doppio rispetto a quello liquidato in via provvisoria.

3. I giudici di merito, a sostegno dell’ordinanza impugnata, hanno evidenziato che:

– i terreni della G.C. Partecipazioni attraversati dal metanodotto, al tempo dell’immissione in possesso e dell’apertura del cantiere, non erano coltivati e non erano stati ancora utilizzati per impianto di serre, anche se tale tipo di costruzione era stato già previsto e progettato ed era già stato realizzato nella zona di terreno adiacente, come risultava da alcune foto relative al verbale di immissione in possesso dell’8 aprile 2010 (allegato n. 6 della ricorrente);

– il fondo oggetto di servitù, seppure inserito in una attività agricola, non era un terreno prettamente agricolo, in quanto oggetto anche di autorizzazione edilizie, che prevedevano indici di fabbricabilità diversi da quelli normalmente validi sui terreni agricoli (0,03 mc/mq);

– poteva essere condiviso il valore unitario calcolato dal consulente tecnico d’ufficio, secondo il criterio del valore di mercato, che aveva tenuto in considerazione i prezzi pagati in una libera contrattazione per fondi simili e, in particolare, il prezzo pagato in una transazione commerciale tra la stessa G.C. Partecipazioni e uno dei venditori, pari ad Euro 52.000 (5,2 Euro/mq), valore peraltro corrispondente esattamente alla media dei valori emersi dall’indagine eseguita dal consulente tecnico d’ufficio;

– tale valore era adeguato anche al parametro indicato congruo dal consulente tecnico della SNAM (Euro 2,50/mq), dovendosi considerare che tale iniziale valore di scambio doveva essere corretto con le migliorie fatte nella zona sia come accessibilità, che come servizi e con la destinazione stessa del suolo, unico nelle sue peculiarità di destinazione e di vicinanza ad una centrale termine (che contribuiva ad aumentarne il valore stante il risparmio energetico per la G.C. Partecipazioni e un minor costo per la Edison per la riduzione della dispersione in atmosfera della residua energia termica prodotta dalla Centrale);

– non poteva, invece, essere condiviso il criterio di stima adottato dalla Terna e poi dal consulente tecnico d’ufficio, che avevano ridotto il valore venale di una percentuale perchè l’opera pubblica realizzata aveva imposto soltanto una servitù senza ablare la proprietà; che non avevano considerato il fondo oggetto di servitù un terreno prettamente agricolo, perchè oggetto anche di autorizzazioni edilizie che prevedevano indici di fabbricabilità diversi da quelli normalmente validi sui terreni agricoli (0,03 mc/mq) e che avevano ritenuto che l’attività dell’azienda nel suo complesso fosse stata fortemente penalizzata sia nel completare l’opera e conseguire, quindi, il suo scopo sociale, sia nella gestione generale del sito stesso;

– era vero che il passaggio del metanodotto aveva precluso completamente l’utilizzo dell’area attraversata, anche per la fascia di rispetto, perchè non era stata possibile costruirvi serre, ma era erroneo applicare il criterio del valore complementare di cui al T.U. n. 327 del 2001, art. 33, dovendosi calcolare l’indennità di asservimento facendo coincidere l’intera area espropriata con il valore venale dell’area sottratta con l’attraversamento considerata zona di rispetto, in applicazione della L. n. 2358 del 1865, art. 46;

– non potevano nemmeno essere considerate indennizzabili a titolo di “danni indiretti” le pretese riduzioni di reddito conseguenti alla pretesa riduzione dell’estensione della serra, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza che la società fosse stata costretta a spostare la serra (OMISSIS) o quanto meno a modificarne i confini a causa del passaggio del metanodotto, stante che la costruzione prevista nel permesso di costruire non aveva subito variazioni nella successive proroghe, pur dopo l’asservimento, nè la G.C. Partecipazioni aveva chiesto una variante sull’originario permesso;

– nè potevano ritenersi provati danni indiretti dalla realizzazione delle serre 5 e 6, atteso che non erano agli atti documenti autorizzativi, comprovanti il loro posizionamento, aventi data certa anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità;

– la superficie asservita era, quindi, pari a mq 33.756,63; il valore venale dell’area era di Euro 5,2 al mq; l’indennizzo spettante era pari al valore venale integralmente considerato e, dunque, ad Euro 175.534,48, mentre l’indennità di occupazione, sulla quale non vi era stata contestazione, restava determinata in Euro 26.462,50.

4. La G.C. Partecipazioni Società Agricola a r.l. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a cinque motivi.

5. La società Snam Rete Gas s.p.a. resiste con controricorso.

6. Il Ministero dello Sviluppo economico, la Banca Nazionale del Lavoro, l’Unicredit s.p.a. e la Banca Intesa San Paolo s.p.a. non hanno svolto difese.

7. La Snam Rete Gas s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione di

legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’illegittima disapplicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, che nel caso di espropriazione parziale, come nel caso in esame, pone la necessità di determinare un’indennità che assicuri un giusto ristoro a colui che viene privato del suo bene per interessi di utilità pubblica attraverso l’individuazione del valore complementare.

La società ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, in modo contraddittorio, pur avendo ammesso che l’attività imprenditoriale agricola fosse stata fortemente penalizzata sia nel completare l’opera e conseguire il suo scopo sociale, sia nella gestione generale del sito stesso, ha poi fatto coincidere l’intera area espropriata con il valore venale dell’area sottratta con l’attraversamento, considerata zona di rispetto, determinando, peraltro, un valore venale non corrispondente ai criteri di cui alla L. n. 2358 del 1865, art. 46.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’illegittima disapplicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 46, non avendo la Corte di appello considerato che i terreni oggetto di asservimento rientravano urbanisticamente nella zona agricola “H”, suscettibili di edificazione secondo i relativi indici e di sfruttamento economico, aumentabili peraltro in virtù dell’accordo pubblico – privato sottoscrivibile in caso di investimenti che portavano occupazione e che i terreni erano contermini alla centrale turbogas di proprietà della Edison, dove era stato realizzato un impianto di cogenerazione abbinato ad una rete di teleriscaldamento dedicato ad uso di ambienti agricoli e che la sentenza impugnata era illegittima per avere accertato il semplice valore della fascia asservita in base al prezzo rinvenuto dal consulente tecnico d’ufficio in un unico atto di comparazione, non applicando il metodo sintetico-comparativo.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; contraddittorietà ed omessa motivazione in ordine al difetto di prova dei cosiddetti danni indiretti, avendo la Corte di appello errato nel ritenere che non sarebbe stata data prova, al di là dei rilievi fotografici del consulente tecnico d’ufficio, che la società fosse stata costretta a spostare la serra (OMISSIS) o quantomeno a modificarne i confini a causa del passaggio del metanodotto; che era in re ipsa che l’apposizione di una servitù di metanodotto prevedesse tutta una serie di divieti e di prescrizioni che dovevano essere considerati ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento e che doveva, quindi, essere valutato il deprezzamento dei suoli aziendali.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo della CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’illegittima disapplicazione dei metodi estimativi applicati dal consulente tecnico d’ufficio per la determinazione del valore complementare, tenuto conto dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 181/2011.

5. Con il quinto motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di differenti valori attribuiti ai coefficienti di calcolo rispetto a quelli applicati dalla Terna tecnica, avendo la Corte fondato il valore della fascia di terreno asservita su un unico atto di compravendita, mentre la G.C. Partecipazioni aveva posto in essere circa venti atti di compravendita di fondi rustici contermini alla centrale Edison; che l’azienda era uno stabilimento di produzione agricola e che la fascia di rispetto del metanodotto aveva sottratto superficie utile al progetto complessivo di edificazione delle serre e di conseguente produzione della coltura floricola degli anthurium, nonchè determinato delle variazioni per quanto riguarda gli impianti termici e per avere dovuto installare nuove attrezzature per il trattamento chimico e fisico dell’acqua e per la miscelazione con i fertilizzanti completamente scollegati dall’impianto centralizzato che serviva tutte le altre serre ubicate nel comparto.

6. Le esposte doglianze, tutti dirette a censurare la statuizione della Corte territoriale circa la determinazione dell’indennità di asservimento, appaiono strettamente connesse e possono essere esaminate unitariamente.

6.1 Il tema sotteso alle proposte censure è, infatti, quello relativo alla determinazione della indennità di asservimento di un fondo privato su cui sia stata realizzata un’opera pubblica consistente in un metanodotto e del ristoro degli ulteriori pregiudizi sofferti dalla proprietà in esito alla sua realizzazione.

6.2 La norma che viene in applicazione è del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, rubricato “Indennità per l’imposizione di servitù” che al comma 1 stabilisce che “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità” sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”. La previsione indicata mutua i propri contenuti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, che stabiliva al comma 1 che “è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”.

6.3 La giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi sulla disposizione da ultimo indicata ha affermato che “l”indennità di asservimento di un fondo, dovuta in base alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, per il deprezzamento subito dallo stesso a causa dell’esecuzione di un’opera pubblica la quale comporti la costituzione di una, va commisurata non già al valore venale del fondo medesimo, ma all’indennità di esproprio calcolata secondo i criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, il quale costituisce ora la norma fondamentale in materia di indennizzo espropriativo, fermo restando che l’indennità di asservimento non è pienamente equiparabile all’indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest’ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell’ablazione, l’altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell’esecuzione di un’opera pubblica. Nella determinazione in concreto di tale pregiudizio, poi, non può essere “Ipso facto” computata una diminuzione di valore dell’intero fondo, occorrendo, per converso, accertare se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua complessiva consistenza economica, così da compiere una concreta indagine circa la reale incidenza del vincolo allo stesso derivante a causa dell’imposizione anzidetta, onde, nell’ipotesi di occupazione di un fondo edificabile, il relativo indennizzo deve essere riconosciuto e determinato entro i limiti dell’obbiettivo compressione, “in parte qua”, del diritto dominicale, tenendo conto non solo del pregiudizio direttamente subito dalla porzione di fondo interessata dall’impianto, riferito all’area che viene sottratta alla disponibilità del proprietario per essere appunto assoggettata all’installazione ed al transito di opere stabili, ma anche dell’eventuale ulteriore diminuzione di valore che dalla costituzione della servitù indirettamente derivi alla residua porzione del fondo stesso, trattandosi di distinti ed autonomi pregiudizi, capaci di integrare specifiche perdite di contenuto patrimoniale e, quindi, suscettibili di venire separatamente e cumulativamente indennizzati” (Cass., 30 settembre 2004, n. 19643). Ed ancora che “la L. n. 2359 del 1865, art. 46, disciplina due diverse e non confondibili fattispecie: a) l’asservimento del fondo mediante decreto ablatorio, che ne costituisce condizione indispensabile; b) il danno permanente – derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell’esecuzione di un’opera pubblica – subito da soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera.

Nel primo caso l’indennità opera all’interno della categoria dell’espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost., e va determinata riducendo percentualmente – in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimento rispetto all’espropriazione – l’indennità corrispondente al valore venale del bene calcolata ai sensi degli artt. 39 e 40 della menzionata Legge; nel secondo, invece, l’indennizzo non mira a compensare integralmente l’obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà per l’avvenuta costruzione nelle vicinanze di un’opera pubblica, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicchè non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato” (Cass., 23 novembre 2015, n. 23865).

6.4 Tanto premesso, nella seconda delle indicate fattispecie, l’indennizzo non mira a compensare integralmente l’obiettiva diminuzione del valore di uso e di scambio della proprietà per l’avvenuta costruzione nelle vicinanze di un’opera pubblica, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicchè non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato di una significativa compressione del diritto di proprietà e riguarda quei soggetti che, anche là dove un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera, e siano rimasti gravati da una servitù, od abbiano subito un danno, non per effetto della mera separazione, per esproprio subito, di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa (cosiddetta “espropriazione larvata”) (Cass., 6 giugno 2019, n. 15401; Cass., 26 maggio 2017, n. 13368).

6.5 Ciò posto, diversa dalla fattispecie sopra richiamata è l’ipotesi della espropriazione parziale di un fondo, riconducibile alla disposizione di carattere generale della L. n. 2358 del 1865, art. 40, oggi recepita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, la quale prevede che, in sede di opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione di valore dell’area residua, sempre che essa sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo e che è rivolta a tutelare il proprietario espropriato, al quale l’art. 42 Cost., riconosce il diritto di ricevere un indennizzo sostitutivo del bene perduto; la cui diversa funzione è quella di garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, che, se l’indennizzo fosse calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, rimarrebbe altrimenti a carico del proprietario.

6.6 Al riguardo, questa Corte ha affermato che “Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (rimasta nella disponibilità del proprietario) e il connesso deprezzamento, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua” e che nell’espropriazione parziale “resta compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato (purchè la stessa operi nell’ambito ed all’interno della categoria espropriazione per p. u., che dunque necessariamente presuppone”. (Cass., 7 ottobre 2016, n. 20241).

Ed ancora tra le diverse ed eterogenee cause di tale deprezzamento la giurisprudenza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione, della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonchè la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass., 17 gennaio 2007, n. 1043; Cass., 26 luglio 1996, n. 6765).

6.7 Dai principi richiamati deriva che quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare contenente edifici o manufatti, appartenente allo stesso soggetto, caratterizzato da un’unitaria destinazione legale ed economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione di terreno espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa, il giudice non può delimitare una porzione dell’immobile residuo all’espropriazione, esaminarla isolatamente ed avulsa dal compendio in cui è inserita ed in base a questa metodologia stabilire il pregiudizio della stessa subito o meno per poi passare all’esame di ciascuno dei restanti cespiti; deve, invece, accertare comunque se il distacco della parte espropriata abbia influito negativamente, pregiudicando il vincolo strumentale ed obbiettivo con la parte residua ed arrecando un decremento di valore a quest’ultima apprezzata nel suo complesso (Cass., 18 novembre 2011, n. 24304; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21092; 23 novembre 2004, n. 22110).

6.8 Ed infatti, ferma restando la differenza oggettiva tra indennità di esproprio ed indennità di asservimento (essendo la prima diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto di ablazione e la seconda destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito a causa dell’esecuzione dell’opera pubblica dal proprietario non espropriato) con riferimento ad entrambe gli istituti va affermato il principio dell’integralità dell’indennizzo, secondo cui “In tema di espropriazione per pubblica utilità ed in presenza di un’unica vicenda espropriativa, non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. Diversa è, invece, l’ipotesi prevista dallo speciale indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, che prescinde dall’esistenza di un provvedimento ablativo ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell’immobile, subendo, per effetto dell’esecuzione dell’opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente”. L’indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l’opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa” (Cass., 8 aprile 2016, n. 6926; Cass., 7 settembre 2020, n. 18581; Cass., 5 giugno 2020, n. 10747).

6.9 Con l’ulteriore corollario che, qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà non attinta direttamente dal decreto di esproprio o di asservimento, trova riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablativo o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo.

Ciò in applicazione del criterio dettato dapprima dalla della L. n. 2359 del 1865, art. 40, in materia di espropriazione parziale e poi regolamentato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, che riconosce al soggetto espropriato una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata, ma anche alla perdita di valore della porzione residua per effetto del venire meno dell’originaria unità economica e funzionale del compendio.

In conclusione, il criterio dettato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, trova applicazione, in ragione dell’analogia esistente tra la disciplina dell’indennizzo espropriativo e la disciplina dell’indennizzo dovuto per l’imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene.

L’accertamento in concreto svolto resta delineato, dunque, dall’osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, come nel caso in esame, quale unico proprietario, lamenti, per l’effetto dell’asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene.

E difatti, come affermato da questa Corte “Il valore complementare, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, è infatti destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso provochi il deprezzamento del residuo e trova applicazione nell’ipotesi in cui il dissolvimento dell’unitarietà-economico funzionale del bene consegua all’esproprio o, ancora, alla imposizione di una servitù per la differenza tra il valore di mercato prima e dopo l’ablazione o l’imposizione della servitù” e “Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari – quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti – la stima dell’indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell’imposizione della servitù e quello successivo all’imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell’opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa” (Cass., 7 settembre 2020, n. 18581).

6.10 Tanto premesso in punto di principi normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, la Corte territoriale, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha affermato che non potevano essere considerate indennizzabili a titolo di “danni indiretti” le riduzioni di reddito conseguenti alla pretesa riduzione dell’estensione della serra, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza che la società fosse stata costretta a spostare la serra (OMISSIS) o quanto meno a modificarne i confini a causa del passaggio del metanodotto, stante che la costruzione prevista nel permesso di costruire non aveva subito variazioni nella successive proroghe, pur dopo l’asservimento, nè la G.C. Partecipazioni aveva chiesto una variante sull’originario permesso; non potevano, inoltre, ritenersi provati i danni indiretti derivanti dalla realizzazione delle serre 5 e 6, atteso che non erano stati prodotti gli atti autorizzativi, comprovanti il loro posizionamento, dai quali ricavare la data certa anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità.

La Corte territoriale ha, quindi, escluso, con un apprezzamento di merito che non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, che potesse trovare applicazione il criterio complementare, perchè non era stata data la prova dell’interferenza tra la costruzione della serra (OMISSIS) e il metanodotto e perchè non vi erano i documenti autorizzativi, comprovanti il posizionamento delle serre n. (OMISSIS) in data anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità.

La Corte, quindi, pur avendo affermato che nel caso in esame era erroneo applicare il criterio del valore complementare di cui al T.U. n. 327 del 2001, art. 33, poi, in concreto, non lo ha riconosciuto perchè la società ricorrente non aveva dato la prova della diminuzione del valore della residua proprietà del fondo non interessata dall’attività di asservimento.

Già si è detto, al riguardo, che l’applicazione del criterio complementare non può prescindere dalla specifica individuazione degli elementi di fatto che determinino, in concreto, un effettivo pregiudizio, nel caso di specie non provato.

6.11 Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, la circostanza che l’attività imprenditoriale agricola della G.C. Partecipazione fosse stata fortemente penalizzata nel completare l’opera, nel conseguire il suo scopo e nella gestione generale del sito, non era stata rilevata dalla Corte territoriale, ma dalla Terna prima e dal consulente tecnico d’ufficio dopo (pag. 6 dell’ordinanza impugnata), avendo piuttosto la Corte affermato che non vi era la prova che vi fosse stata una interferenza tra la costruzione della serra (OMISSIS) e il metanodotto, di là dei rilievi fotografici portati dal consulente tecnico d’ufficio (non ritenuti aventi valore probatorio al riguardo) affermando che il permesso di costruire n. 5 del 10 aprile 2008, avente ad oggetto proprio la serra (OMISSIS) era stato prorogato due volte, quando già era stato realizzato il metanodotto e che la società ricorrente mai aveva chiesto una variante sull’originario permesso.

Dalla circostanza che la costruzione prevista nel permesso di costruire non avesse subito variazioni nelle successive proroghe, pur dopo l’asservimento, la Corte ne ha ricavato il riscontro in ordine al fatto che la società non fosse stata costretta a spostare la serra o quanto meno a modificarne i confini a causa del passaggio del metanodotto. Nè è condivisibile, per i principi sopra richiamati, l’assunto della società ricorrente secondo cui l’elemento probatorio era in re ipsa e che l’apposizione di una servitù di metanodotto prevedeva tutta una serie di divieti e prescrizioni che non potevano non essere considerati ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento; nè che costituiva prova incontestabile del deprezzamento dei suoi aziendali la circostanza che un’area di superficie coperta coltivata a rose in serra, pari a mq. 317.400, corresse in parallelo al metanodotto realizzato.

6.12 I giudici di appello hanno, infine, fatto corretta applicazione del criterio di determinazione del valore venale del fondo asservito, risolvendosi la censura della società ricorrente con la quale si sostiene l’applicazione del metodo sintetico-comparativo in ragione delle particolari caratteristiche dei terreni da valutare, ancora una volta nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro, la Corte ha rilevato che il fondo oggetto di servitù, seppure inserito in un’attività agricola non era un terreno prettamente agricolo, in quanto oggetto anche di autorizzazioni edilizie che prevedevano indici di fabbricabilità diversi da quelli normalmente validi sui terreni agricoli (0,03 mc/mq) e proprio in ragione di ciò ha ritenuto di condividere il valore unitario calcolato dal consulente d’ufficio.

Sul punto, i giudici hanno precisato che era logico calcolare l’indennità di asservimento facendo coincidere l’intera area espropriata con il valore venale dell’area sottratta con l’attraversamento, considerata la zona di rispetto, con la conseguenza che l’indennizzo doveva essere pari al valore venale integralmente considerato e, dunque, ad Euro 175.534,48.

La Corte ha, quindi, ritenuto, concordemente con il consulente d’ufficio, che la migliore fonte da considerare fosse proprio quella dell’acquisto fatto dalla stessa G.C. partecipazioni, in cui il prezzo pattuito e pagato era pari a 52.000 Euro/ha, che corrispondeva, peraltro, alla media dei valori emersi dall’indagine.

7. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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