Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5342 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12339/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA

21, presso lo studio dell’avvocato PANNAIN Remo, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 27/01/06, depositata l’08/03/2006;

adita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Pannain Remo, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia nei confronti di B.A.. Ha motivato la decisione ritenendo che, avendo il contribuente provato per due dei quattro versamenti di cui all’accertamento la natura non reddituale di essi, lo stesso doveva ritenersi per gli altri due di importo complessivo inferiore al milione di lire. Condannava l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio dei due gradi.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente lamenta il mancato esame da parte della CTR della eccezione avente ad oggetto l’inidoneità delle fotocopie esibite a provare che i versamenti provenissero da disponibilità finanziare del contribuente.

Il motivo è inammissibile perchè nè nel corpo del motivo, nè nel quesito conclusivo si spiegano le ragioni della eccepita inidoneità della documentazione, sicchè è impedito al Collegio di valutare se l’omesso esame di dette ragioni comportasse violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per non avere ritenuto che le movimentazioni bancarie, in assenza di prova contraria siano idonee a fondare una rettifica.

Il motivo è inammissibile perchè non pertinente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Essa è stata che per pochissimi versamenti di limitato importo la prova che due di essi che provenissero dalle disponibilità del contribuente si può estendere agli altri due;

cioè che la presunzione legale non va applicata con assoluto rigore.

Il motivo ed il quesito affermano la sussistenza della presunzione legale di cui al citato articolo, che la sentenza non nega, limitandosi ad affermare l’applicabilità di essa cum granu salis.

Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine al vizio logico giuridico dell’accertamento. Il motivo è inammissibile perchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, concerne la motivazione sull’accertamento dei fatti e non sulle questioni di diritto.

L’ultimo motivo si contesta con idoneo quesito la violazione dell’art. 324 c.p.c., per avere la CTR riformato la sentenza di primo grado sul capo delle spese in assenza di appello incidentale sul punto. Il motivo è manifestamente fondato non essendo stato proposto dal contribuente appello al capo della sentenza di primo grado che le aveva compensate.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza dei primi tre motivi del ricorso e di fondatezza del quarto che pertanto, la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto.

Il parziale accoglimento dell’appello è motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo che ha condannato l’Agenzia delle Entrate anche alle spese del primo grado, compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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